INPS - MODELLO DI
CERTIFICAZIONE UNICA PRECISAZIONI ISTITUTO
Come è noto con Decreto Ministeriale 9 gennaio 1998 del Ministero
delle Finanze è stato approvato lo schema di certificazione unica mod. CUD ai
fini sia fiscali che contributivi.
Ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. la nuova certificazione ha lo
scopo di attestare, a partire dal 1998, oltre ai dati ai fini fiscali che negli
anni precedenti venivano riportati sul modello 101, che risulta, pertanto,
abolito, anche l'imponibile preso a base per il calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali versati o dovuti all'INPS e le relative
trattenute operate a carico dei lavoratori.
Per cui sempre a decorrere dal 1998, risulta abolito il modello
01/M i cui dati saranno comunque comunicati all'INPS attraverso la
dichiarazione annuale unificata fiscale e previdenziale prevista dal D.lgs n.
241/1997.
In altri termini i dati saranno riportati nel mod. 770 e sarà cura
poi del Ministero delle Finanze "girare" all'INPS quelli utili
all'Istituto per la liquidazione del diritto e della misura delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali.
La Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 80/98 ha fornito
alcune importanti precisazioni.
Nel pubblicare qui di seguito la parte di diretto interesse della
circolare in parola si riepilogano brevemente i contenuti della stessa.
L'INPS ha precisato che nel campo "29" dei CUD
("trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali INPS a carico
del lavoratore") vanno riportati i contributi a carico dei lavoratori
trattenuti nell'anno cui si riferisce la certificazione, con esclusione dei
contributi di pertinenza del lavoratore relativi alle componenti variabili
della retribuzione i cui adempimenti vengono assolti nel mese di gennaio
dell'anno successivo.
L'Istituto poi ha richiamato l'attenzione sul disposto dell'art. 9
del D.M. che prevede l'obbligo del rilascio, da parte del datore di lavoro, a
richiesta degli interessati, di un'apposita dichiarazione avente lo scopo di
poter determinare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per i periodi per i quali
non risultano acquisiti negli archivi INPS i flussi informativi delle
dichiarazioni annuali unificati di cui all'art. 4 del citato D.lgvo n.
241/1997.
A tale riguardo l'INPS ha precisato che detta dichiarazione deve
essere rilasciata attraverso il vigente modello 01/M-SOST.
INPS - Circolare 9 aprile 1998 n. 80
Oggetto: Decreto ministeriale 9 gennaio 1998 pubblicato sul supplemento
n. 10 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1998
Omissis
Premessa
Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'articolo 7,
comma 1, lettera b), sostituisce l'articolo 7-bis del Dpr 29 settembre 1973, n.
600.
In base alla nuova disposizione concernente le certificazioni dei
sostituti di imposta viene istituita una "certificazione unica" (Cud)
che sostituisce anche quelle previste ai fini contributivi.
In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, il
Ministero delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale 9 gennaio 1998, che
agli articoli 7 e 9 contiene disposizioni che hanno rilevanti riflessi sulle
procedure dell'Istituto.
1. Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998: certificazione dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati.
Con l'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto è stato approvato
lo schema di certificazione unica - modello Cud - per l'attestazione
dell'ammontare relativo al 1998 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi
a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e delle anticipazioni sulle
stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire
dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle
relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate,
dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e
assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per
l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle
ritenute di acconto operate e delle
detrazioni effettuate.
In base all'art. 7 comma 1, punto b) del decreto legislativo n.
314 del 2 settembre 1997 la predetta certificazione sostituisce, a partire
dalla competenza 1998, la copia del modello 01/M che il datore di lavoro era
tenuto a consegnare al lavoratore secondo quanto stabilito dalla normativa previgente
in materia.
Tale certificazione è rilasciata dal sostituto di imposta entro il
mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della
certificazione, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato, in
caso di interruzione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro non sostituti di imposta, ancorché non
destinatari della disposizione, potranno compilare e consegnare
all'interessato, una certificazione conforme allo schema della Cud, con i soli
dati identificativi del datore di lavoro, del dipendente e quelli relativi alla
contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Per la compilazione del modello cui si richiamano le istruzioni di
cui all'allegato E del D.M. 9 gennaio 1998 al riguardo si precisa che nel campo
di "trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali Inps operate
a carico del lavoratore" vanno riportati i contributi a carico del
lavoratore trattenuti nell'anno cui si riferisce la certificazione. Non devono
essere riportati i contributi di pertinenza del lavoratore relativi alle
componenti variabili della retribuzione i cui adempimenti contributivi sono
assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo.
2. Art. 9 del D.M. 9 gennaio 1998: dichiarazione sostitutiva per
l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Il D.Lgs 241/1997 prevede l'unificazione delle dichiarazioni
fiscali e previdenziali, il che comporta l'inclusione nella nuova dichiarazione
unificata delle informazioni relative alle denunce annuali delle retribuzioni
soggette a contribuzione finora comunicate direttamente all'Inps tramite i
modelli 01/M.
Le dichiarazioni unificate verranno canalizzate verso il Ministero
delle Finanze, che successivamente provvederà a rendere disponibili i dati per
l'Istituto.
Sulla materia si fa riserva di fornire successive istruzioni.
In relazione all'esigenza di mantenere la tempestività nella
erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto, l'articolo 9 del D.M. in
argomento prevede che il datore di lavoro, anche se non sostituto di imposta è
tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della
determinazione del diritto della misura delle prestazioni, nonché degli altri
adempimenti istituzionali, apposita dichiarazione, con le modalità fissate
dall'Istituto per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi
dell'Inps i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'art. 4
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tale dichiarazione deve essere rilasciata, per i dipendenti da
aziende D.M. 5 febbraio 1969 attraverso il già previsto modello 01/M-Sost.
omissis