INPS - MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA PRECISAZIONI ISTITUTO

 

Come è noto con Decreto Ministeriale 9 gennaio 1998 del Ministero delle Finanze è stato approvato lo schema di certificazione unica mod. CUD ai fini sia fiscali che contributivi.

Ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. la nuova certificazione ha lo scopo di attestare, a partire dal 1998, oltre ai dati ai fini fiscali che negli anni precedenti venivano riportati sul modello 101, che risulta, pertanto, abolito, anche l'imponibile preso a base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati o dovuti all'INPS e le relative trattenute operate a carico dei lavoratori.

Per cui sempre a decorrere dal 1998, risulta abolito il modello 01/M i cui dati saranno comunque comunicati all'INPS attraverso la dichiarazione annuale unificata fiscale e previdenziale prevista dal D.lgs n. 241/1997.

In altri termini i dati saranno riportati nel mod. 770 e sarà cura poi del Ministero delle Finanze "girare" all'INPS quelli utili all'Istituto per la liquidazione del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

La Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 80/98 ha fornito alcune importanti precisazioni.

Nel pubblicare qui di seguito la parte di diretto interesse della circolare in parola si riepilogano brevemente i contenuti della stessa.

L'INPS ha precisato che nel campo "29" dei CUD ("trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali INPS a carico del lavoratore") vanno riportati i contributi a carico dei lavoratori trattenuti nell'anno cui si riferisce la certificazione, con esclusione dei contributi di pertinenza del lavoratore relativi alle componenti variabili della retribuzione i cui adempimenti vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo.

L'Istituto poi ha richiamato l'attenzione sul disposto dell'art. 9 del D.M. che prevede l'obbligo del rilascio, da parte del datore di lavoro, a richiesta degli interessati, di un'apposita dichiarazione avente lo scopo di poter determinare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali  ed assistenziali per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi INPS i flussi informativi delle dichiarazioni annuali unificati di cui all'art. 4 del citato D.lgvo n. 241/1997.

A tale riguardo l'INPS ha precisato che detta dichiarazione deve essere rilasciata attraverso il vigente modello 01/M-SOST.

 

INPS - Circolare 9 aprile 1998 n. 80

 

Oggetto: Decreto ministeriale 9 gennaio 1998 pubblicato sul supplemento n. 10 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1998

Omissis

 

Premessa

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituisce l'articolo 7-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

In base alla nuova disposizione concernente le certificazioni dei sostituti di imposta viene istituita una "certificazione unica" (Cud) che sostituisce anche quelle previste ai fini contributivi.

In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, il Ministero delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale 9 gennaio 1998, che agli articoli 7 e 9 contiene disposizioni che hanno rilevanti riflessi sulle procedure dell'Istituto.

 

1. Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998: certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Con l'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto è stato approvato lo schema di certificazione unica - modello Cud - per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1998 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di  acconto operate e delle detrazioni effettuate.

In base all'art. 7 comma 1, punto b) del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 la predetta certificazione sostituisce, a partire dalla competenza 1998, la copia del modello 01/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore secondo quanto stabilito dalla normativa previgente in materia.

Tale certificazione è rilasciata dal sostituto di imposta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro non sostituti di imposta, ancorché non destinatari della disposizione, potranno compilare e consegnare all'interessato, una certificazione conforme allo schema della Cud, con i soli dati identificativi del datore di lavoro, del dipendente e quelli relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Per la compilazione del modello cui si richiamano le istruzioni di cui all'allegato E del D.M. 9 gennaio 1998 al riguardo si precisa che nel campo di "trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali Inps operate a carico del lavoratore" vanno riportati i contributi a carico del lavoratore trattenuti nell'anno cui si riferisce la certificazione. Non devono essere riportati i contributi di pertinenza del lavoratore relativi alle componenti variabili della retribuzione i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo.

 

2. Art. 9 del D.M. 9 gennaio 1998: dichiarazione sostitutiva per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Il D.Lgs 241/1997 prevede l'unificazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali, il che comporta l'inclusione nella nuova dichiarazione unificata delle informazioni relative alle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione finora comunicate direttamente all'Inps tramite i modelli 01/M.

Le dichiarazioni unificate verranno canalizzate verso il Ministero delle Finanze, che successivamente provvederà a rendere disponibili i dati per l'Istituto.

Sulla materia si fa riserva di fornire successive istruzioni.

In relazione all'esigenza di mantenere la tempestività nella erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto, l'articolo 9 del D.M. in argomento prevede che il datore di lavoro, anche se non sostituto di imposta è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della determinazione del diritto della misura delle prestazioni, nonché degli altri adempimenti istituzionali, apposita dichiarazione, con le modalità fissate dall'Istituto per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'Inps i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tale dichiarazione deve essere rilasciata, per i dipendenti da aziende D.M. 5 febbraio 1969 attraverso il già previsto modello 01/M-Sost.

omissis