INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
11,50% PER L’ANNO 2005 - ISTRUZIONI OPERATIVE
L’Inps ha impartito, con circolare n. 61 del 21 aprile 2006
che qui di seguito si riepiloga, le necessarie istruzioni operative al fine di
consentire ai datori di lavoro il recupero dei maggiori contributi versati per
l’anno 2005.
Si
ricorda (cfr. Suppl. n. 2
al Not. 8-9/2002) che per poter usufruire del
beneficio in parola per l’anno 2006 è necessario attendere l’emanazione del
relativo decreto interministeriale attuativo che ne
disponga l’operatività per il citato anno 2006.
In
primo luogo, l’Istituto ribadisce che la riduzione in parola spetta per i
periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
Inoltre,
viene precisato che la riduzione contributiva
dell’11,50% compete sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro,
esclusa quella di pertinenza al fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si
applica ai soli operai occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali
(quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo
parziale).
L'Istituto
ricorda, inoltre, che il beneficio non compete per quei lavoratori per i quali
spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro
titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento
ecc.).
Le
istruzioni prevedono che le operazioni di conguaglio devono essere
effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio
Si
riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della
riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2005.
Aliquota
periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005
Imprese
industriali con più di 15 dipendenti
36,58%
- 23,81% (Fondo pensioni) =12,77% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese
industriali fino a 15 dipendenti
35,98%
- 23,81% (Fondo pensioni) =12,17% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese
artigiane
33,93%
- 23,81% (Fondo pensioni) =10,12% base su cui opera la riduzione contributiva.