NUOVA
DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2006
Sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 107/L del 2 maggio 2006 è stato pubblicato
il Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, recante il “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Il
Codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione e perciò a
partire dal 1 luglio 2006 e pertanto si ritiene che le nuove norme siano
applicabili agli appalti i cui bandi di gara siano pubblicati a partire da tale
data.
Si tratta
sostanzialmente di un testo unico che razionalizza l'intera materia degli
appalti pubblici, sostituendo le precedenti norme in materia, contenute
soprattutto nella legge “Merloni”, legge n. 109/1994. La stessa nuova norma
riunisce in un unico testo la disciplina degli appalti pubblici di lavori
insieme a quella relativa ai servizi ed alle
forniture, recependo le direttive comunitarie in materia.
Il
testo è consultabile sul sito del Collegio Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it, nella sezione
“archivio delle notizie
e delle comunicazioni”, rubrica “lavori pubblici”, digitando
nella cella di ricerca “codice dei contratti”.
In
questa occasione si ritiene utile evidenziare le novità di rilievo che
interessano le imprese di costruzione, con riserva di ritornare sull’argomento
con un’ampia disamina di tutto l’articolato.
1.
Approvazione delle gare (art. 12)
E’
stato stabilito che le amministrazioni debbano
prevedere un termine per l'approvazione dell'aggiudicazione sia dei lavori di
importo superiore alla soglia comunitaria (pari a euro 5.278.220 ) che di
importo inferiore e che, in assenza di tale determinazione, detto termine è
pari a trenta giorni
Di
particolare rilievo è la disposizione secondo cui, decorso inutilmente detto
termine, ha luogo una forma di silenzio-assenso, nel senso che l'aggiudicazione
si intende tacitamente approvata.
2. Offerte anomale (art.
122, comma 9,
e artt. 86, comma 5 e 87,
comma 2)
Per
gli appalti sotto la soglia comunitaria, la nuova disciplina stabilisce che l’amministrazione deve scegliere tra
due opzioni:
1. l'esclusione
automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalìa
secondo il meccanismo in uso con la “Merloni”;
2. la valutazione
delle eventuali offerte sospette di anomalia sulla base delle giustificazioni relative all’intero importo dell’appalto che, sulla
scorta delle indicazioni del bando di gara, devono essere presentate dai
concorrenti.
Per
gli appalti sopra soglia è utilizzabile solo il criterio di
cui al precedente punto 2. e pertanto le
offerte devono essere corredate dalle giustificazioni relative alle voci
inerenti l'intero importo dell'appalto.
3. Liberalizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81)
Nel
sistema della Legge Merloni (art 21) il criterio di aggiudicazione sotto la
soglia europea era unicamente quello al miglior offerente (mediante offerta a
prezzi unitari o con percentuale di sconto), mentre sopra soglia era consentita
anche l'offerta economicamente più vantaggiosa (e
cioè fondata su una pluralità di elementi tecnici ed economici).
Ora la stazione appaltante, per gli appalti sotto soglia,
può scegliere liberamente di aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari,
offerta con percentuale di sconto, offerta economicamente più vantaggiosa con
una pluralità di elementi.
4. Liberalizzazione della scelta tra appalti a
corpo e a misura (art. 53, comma 4)
5. Sostanziale liberalizzazione dell'appalto avente ad oggetto progettazione
ed esecuzione (art.
53, comma 2)
Relativamente
agli appalti comprendenti attività di progettazione da parte delle imprese, nel
sistema della Legge Merloni (in particolare artt. 19
e 20) tali forme di appalto erano circoscritte a casi specifici ed in
particolare ai lavori con elevata componente impiantistica e tecnologica.
Ora
l'amministrazione può adottare, indipendentemente dall’importo, l’appalto
integrato o l’appalto concorso per ogni tipologia di opere purché sussistano
ragionevoli motivazioni di ordine tecnico-economico.
6. Opere a scomputo degli
oneri di urbanizzazione (art. 122, comma 8 e art. 32, comma 1, lettera g)
Relativamente
alle opere sotto la soglia europea, il titolare del permesso
a costruire ha facoltà di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione
primaria correlate al singolo intervento assentito.
Per
quanto concerne, invece, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra
soglia e quelle secondarie sotto soglia è prevista una
procedura in base alla quale il titolare del permesso a costruire elabora la
progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione, indice una gara sulla
base di questa e successivamente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione
nei confronti dell'aggiudicatario, corrispondendogli il valore del 3%
dell'ammontare dell'appalto ed assumendo, in tal caso, il diritto ad eseguire
dette opere.
7. Nuovi sistemi di aggiudicazione
Indipendentemente
dall’importo dell’appalto i lavori possono ora essere aggiudicati mediante i
seguenti nuovi sistemi di aggiudicazione.
a)
Dialogo competitivo (art. 58)
Il
dialogo competitivo è sostanzialmente una forma di gara nella quale l'amministrazione
ha un ruolo attivo, in quanto attraverso fasi successive indirizza i
concorrenti verso le soluzioni più adatte a soddisfare le sue necessità.
Tale
forma di appalto viene circoscritta ad ipotesi di
elevatissima complessità, per le quali l'apporto creativo e progettuale dei
concorrenti è indispensabile fin dalla fase ideativa
dell'intervento.
b) Accordi Quadro (art. 59)
Questo
sistema di gara tende a selezionare un certo
numero di imprese con le quali l'ente appaltante stipulerà contratti di appalto
da eseguire in un determinato periodo (fino a 4 anni), relativamente ai lavori
di manutenzione e ad altri lavori connotati da requisiti di serialità e, cioè, ripetitività nel tempo della stessa
prestazione, da prevedersi nel regolamento di attuazione.
c)
Aste elettroniche (art. 85, comma 10)
Si
tratta di un nuovo metodo di aggiudicazione per il quale
è stato stabilito che il bando debba prevedere la data e l'ora di chiusura
dell'asta, allo scadere della quale la stessa va considerata conclusa senza
possibilità alcuna di ribassi ulteriori.