NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2006

 

Sul supplemento ordinario alla G.U. n. 107/L del 2 maggio 2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Il Codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione e perciò a partire dal 1 luglio 2006 e pertanto si ritiene che le nuove norme siano applicabili agli appalti i cui bandi di gara siano pubblicati a partire da tale data.

Si tratta sostanzialmente di un testo unico che razionalizza l'intera materia degli appalti pubbli­ci, sostituendo le precedenti norme in materia, contenute soprattutto nella legge “Merloni”, legge n. 109/1994. La stessa nuova norma riunisce in un unico testo la disciplina degli appalti pubblici di lavori insieme a quella relativa ai servizi ed alle forniture, recependo le direttive comunitarie in materia.

Il testo è consultabile sul sito del Collegio Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it, nella sezione “archivio delle notizie  e delle comunicazioni”, rubrica “lavori pubblici”, digitando nella cella di ricerca “codice dei contratti”.

In questa occasione si ritiene utile evidenziare le novità di rilievo che interessano le imprese di costruzione, con riserva di ritornare sull’argomento con un’ampia disamina di tutto l’articolato.

 

1. Approvazione delle gare (art. 12)

E’ stato stabilito che le amministrazioni debbano prevedere un termine per l'approvazione dell'aggiudicazione sia dei lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (pari a euro 5.278.220 ) che di importo inferiore e che, in assenza di tale determinazione, detto termine è pari a trenta giorni

Di particolare rilievo è la disposizione secondo cui, decorso inutilmente detto termine, ha luogo una forma di silenzio-assenso, nel senso che l'aggiudicazione si intende tacitamente approvata.

 

2. Offerte anomale (art. 122, comma 9, e artt. 86, comma 5 e 87, comma 2)

Per gli appalti sotto la soglia comunitaria, la nuova disciplina stabilisce che l’amministrazione deve scegliere tra due opzioni:

1.      l'esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalìa secondo il meccanismo in uso con la “Merloni”;

2.      la valutazione delle eventuali offerte sospette di anomalia sulla base delle giustificazioni relative all’intero importo dell’appalto che, sulla scorta delle indicazioni del bando di gara, devono essere presentate dai concorrenti.

Per gli appalti sopra soglia è utilizzabile solo il criterio di cui al precedente punto 2. e pertanto le offerte devono essere corredate dalle giustificazioni relative alle voci inerenti l'intero importo dell'appalto.

 

3. Liberalizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81)

Nel sistema della Legge Merloni (art 21) il criterio di aggiudicazione sotto la soglia europea era unicamente quello al miglior offerente (mediante offerta a prezzi unitari o con percentuale di sconto), mentre sopra soglia era consentita anche l'offerta economi­camente più vantaggiosa (e cioè fondata su una pluralità di elementi tecnici ed economici).

Ora la stazione appaltante, per gli appalti sotto soglia, può scegliere liberamente di aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari, offerta con percentuale di sconto, offerta economicamente più vantaggiosa con una pluralità di elementi.

 

4. Liberalizzazione della scelta tra appalti a corpo e a misura (art. 53, comma 4)

La Legge Merloni, all'art 19, privilegiava l'adozione del sistema dell'appalto a corpo ri­spetto a quello a misura. Ora di fatto si liberalizza, per appalti di qualsiasi importo, la scelta da parte delle amministrazioni tra appalto a corpo e a misura.

 

5. Sostanziale liberalizzazione dell'appalto avente ad oggetto pro­gettazione ed esecuzione (art. 53, comma 2)

Relativamente agli appalti comprendenti attività di progettazione da parte delle imprese, nel sistema della Legge Merloni (in particolare artt. 19 e 20) tali forme di appalto erano circoscritte a casi specifici ed in particolare ai lavori con elevata componente impiantistica e tecnologica.

Ora l'amministrazione può adottare, indipendentemente dall’importo, l’appalto integrato o l’appalto concorso per ogni tipolo­gia di opere purché sussistano ragionevoli motivazioni di ordine tecnico-economico.

 

6. Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione (art. 122, comma 8 e art. 32, comma 1, lettera g)

Relativamente alle opere sotto la soglia europea, il titolare del per­messo a costruire ha facoltà di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria correlate al singolo intervento assentito.

Per quanto concerne, invece, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra soglia e quelle secondarie sotto soglia è prevista una procedura in base alla quale il titolare del permesso a costruire elabora la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione, indi­ce una gara sulla base di questa e successivamente ha facoltà di esercitare il diritto di prela­zione nei confronti dell'aggiudicatario, corrispondendogli il valore del 3% dell'ammontare dell'appalto ed assumendo, in tal caso, il diritto ad eseguire dette opere.

 

7. Nuovi sistemi di aggiudicazione

Indipendentemente dall’importo dell’appalto i lavori possono ora essere aggiudicati mediante i seguenti nuovi sistemi di aggiudicazione.

a) Dialogo competitivo (art. 58)

Il dialogo competitivo è sostanzialmente una forma di gara nella quale l'amministrazione ha un ruolo attivo, in quanto attraverso fasi successive indirizza i concorrenti verso le soluzioni più adatte a soddisfare le sue necessità.

Tale forma di appalto viene circoscritta ad ipotesi di elevatissima complessi­tà, per le quali l'apporto creativo e progettuale dei concorrenti è indispensabile fin dalla fase ideativa dell'intervento.

b) Accordi Quadro (art. 59)

Questo sistema di gara tende a selezionare un certo numero di imprese con le quali l'ente appaltante stipulerà contratti di appalto da eseguire in un determinato periodo (fino a 4 an­ni), relativamente ai lavori di manutenzione e ad altri lavori connotati da re­quisiti di serialità e, cioè, ripetitività nel tempo della stessa prestazione, da prevedersi nel re­golamento di attuazione.

c) Aste elettroniche (art. 85, comma 10)

Si tratta di un nuovo metodo di aggiudicazione per il quale è stato stabilito che il bando debba prevedere la data e l'ora di chiusura dell'asta, allo scadere della quale la stessa va considerata conclusa senza possibilità alcuna di ribassi ulteriori.