APPRENDISTATO CON MINORENNI - MODIFICA AL CCNL - DURATA
MASSIMA
L’Ance
ha comunicato che, in occasione della stesura del testo definitivo del
contratto collettivo nazionale, ha convenuto con le Organizzazioni Sindacali
del Lavoratori una modifica dell’art. 92 (ex 93) del c.c.n.l.
20 maggio 2004, attinente la disciplina dell’apprendistato aggiungendo i
seguenti commi:
“Le parti si
riservano di completare la disciplina relativa all’istituto dell’apprendistato
per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per
quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva
attuazione normativa dell’istituto stesso.
Nelle more, le
parti concordano di applicare agli apprendisti minorenni la normativa
contrattuale di cui all’art. 93 del ccnl 29 gennaio
Tali modifiche si sono rese necessarie
a fronte della carenza legislativa sull’attuazione della disciplina
dell’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e
formazione, tipologia contrattuale applicabile ai giovani che abbiano compiuto
15 anni per un massimo di tre anni.
Fino alla determinazione di tale
normativa, le parti sociali hanno inteso applicare agli apprendisti minorenni
la disciplina di cui all’art. 93 del c.c.n.l. 29
gennaio 2000 che prevede l’erogazione del trattamento economico su base
percentuale.
Al riguardo, è stato inoltre convenuto
che, pur mantenendo le stesse percentuali di retribuzione, i contratti di
apprendistato per tali lavoratori, stipulati dal 1° giugno 2005, hanno una
durata massima di tre anni - rispetto ai quattro previsti dal precedente c.c.n.l. - con la conseguenza che la retribuzione spettante
ai medesimi lavoratori viene erogata fino al sesto
semestre.
Resta fermo che per i contratti di
apprendistato sottoscritti antecedentemente alla data predetta la durata
massima del contratto rimane stabilita in 48 mesi secondo quanto previsto dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000.