APPRENDISTATO CON MINORENNI - MODIFICA AL CCNL - DURATA MASSIMA

L’Ance ha comunicato che, in occasione della stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale, ha convenuto con le Organizzazioni Sindacali del Lavoratori una modifica dell’art. 92 (ex 93) del c.c.n.l. 20 maggio 2004, attinente la disciplina dell’apprendistato aggiungendo i seguenti commi:

“Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all’istituto dell’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell’istituto stesso.

Nelle more, le parti concordano di applicare agli apprendisti minorenni la normativa contrattuale di cui all’art. 93 del ccnl 29 gennaio 2000. In coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, le parti concordano altresì che i contratti di  apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2005, hanno una durata massima di tre anni e pertanto la retribuzione spettante a tali lavoratori viene erogata fino al sesto semestre. Per l’aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle tabelle dei minimi di paga base e di stipendio mensile degli apprendisti ai sensi della legge n. 25/1955 di cui agli allegati A) e B) del presente contratto.

Tali modifiche si sono rese necessarie a fronte della carenza legislativa sull’attuazione della disciplina dell’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, tipologia contrattuale applicabile ai giovani che abbiano compiuto 15 anni per un massimo di tre anni.

Fino alla determinazione di tale normativa, le parti sociali hanno inteso applicare agli apprendisti minorenni la disciplina di cui all’art. 93 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 che prevede l’erogazione del trattamento economico su base percentuale.

Al riguardo, è stato inoltre convenuto che, pur mantenendo le stesse percentuali di retribuzione, i contratti di apprendistato per tali lavoratori, stipulati dal 1° giugno 2005, hanno una durata massima di tre anni - rispetto ai quattro previsti dal precedente c.c.n.l. - con la conseguenza che la retribuzione spettante ai medesimi lavoratori viene erogata fino al sesto semestre.

Resta fermo che per i contratti di apprendistato sottoscritti antecedentemente alla data predetta la durata massima del contratto rimane stabilita in 48 mesi secondo quanto previsto dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000.