NORME
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA - ULTERIORI PRECISAZIONI
DELLA REGIONE LOMBARDIA
Sul Notiziario n. 3/2006, a
pagina 225, è stato pubblicato un articolo in merito alle precisazioni del Consiglio superiore dei
Lavori pubblici riguardanti le costruzioni in zona sismica. Sul successivo
Notiziario, a pagina 291, è stata riportata una prima puntualizzazione sul tema
da parte degli uffici della Regione, la cui sede territoriale di Brescia
ritiene ora opportuna un’ulteriore precisazione sempre in riferimento al
pronunciamento del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici. Si ritiene pertanto
opportuno rendere nota tale ultima presa di posizione.
Presidenza - Direzione centrale
Programmazione Integrata
Dirigente della Struttura
Sviluppo del Territorio - Sede Territoriale di Brescia
Articolo pubblicato sul
“Notiziario” del Collegio Costruttori di Brescia N. 3/2006 a pag. 225:
Chiarimenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici in merito
all’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica -
precisazioni interpretative da applicarsi in regione Lombardia
PUNTO 1 I^PARTE
Il testo recita: ... non si
possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del
competente Ufficio Tecnico Regionale.
PRECISAZIONE AL PUNTO 1 I^ PARTE
Non è così in quanto è
sufficiente il deposito del progetto esecutivo a sensi della L.R. 24 maggio
1985 n. 46.
COMMENTO
Atteso che
Nella fattispecie la citata L.R.
46/85 all’art. 2 - “Deposito del progetto esecutivo”, comma 2 dispone
che “Il progetto deve essere redatto e presentato, con i relativi allegati,
ai sensi dell’art. 17 della Legge 2 febbraio 1974, n.
La normativa sopra citata è
tutt’ora in vigore in quanto l’atto formale Legge non può essere modificato da
un Decreto, ancorchè del Presidente della Repubblica (DPR).
PUNTO 1 II^ PARTE
Il testo recita: “Ai fini
della determinazione delle azioni sismiche da applicare nella zona 4 di nuova
classificazione, qualora ci si avvalga della facoltà data dal DM 14 settembre
2005 ... di applicare ... la normativa previgente ... è opportuno assumere per
S il valore di
PRECISAZIONE AL PUNTO 1 II^ PARTE
COMMENTO
“La corrispondente norma
previgente (DM 16 gennaio 1996) considera valori differenziati del grado di
sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche (S=12
per la 1° categoria; S=9 per la 2° categoria; S=6 per la 3° categoria), non
prescrivendo nulla per la zona 4, al tempo non prevista. Alla luce della DGR n.
14964 del 7 novembre 2003 con la quale
Rimane comunque il fatto che tali
disposizioni hanno efficacia sino al 23 aprile 2007, data di entrata in vigore
nella sua piena efficacia del DM 14 settembre 2005 - “Norme tecniche per le
costruzioni”, che non dà facoltà alle regioni di stabilire alcunchè in zona 4.
Pertanto da quella data tutto il territorio nazionale andrà considerato
classificato in quattro zone sismiche, con l’obbligo, nella progettazione, di
considerare i valori dell’accelerazione di picco orizzontale al suolo (ag) con
probabilità di superamento del 10% in 50 anni, con valore di ancoraggio dello
spettro elastico quindi pari a:
zona 1 0.35g
zona 2 0.25g
zona 3 0.15g
zona 4 0.05g.
PUNTO 2
Il testo recita: “L’art. 104
del DPR n. 380/01 prevede che chi ha iniziato una costruzione prima
dell’entrata in vigore di un provvedimento di nuova classificazione debba
sottostare ad una procedura che prevede la comunicazione all’Ufficio Tecnico
della Regione, che deve accertare la conformità del progetto alle norme
tecniche vigenti e la conformità della parte di costruzione già realizzata”.
PRECISAZIONI AL PUNTO 2
Chiunque abbia costruzioni in
corso, iniziate prima del 23 ottobre
COMMENTO
La citata nota della Regione
Lombardia Y1. 11368/2005 stabilisce quanto sopra precisato anche in
considerazione dei contenuti della nota del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 15316/2005 in data 21 ottobre 2005 “ ...le disposizioni di cui
al citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è
successiva all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni ...”.
Si precisa inoltre che l’art. 104
del DPR 380/2001 si riferisce a zone sismiche di nuova classificazione secondo
criteri generali definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ex art. 83 dello stesso DPR (criteri ad oggi non definiti; a tal fine
sta operando un gruppo di lavoro appositamente costituito). Le nuove zone
sismiche attuali sono state classificate non secondo i contenuti dell’art. 83,
per le quali andrebbero applicati i disposti dell’art. 104, ma secondo
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale ...”.