CRITERI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI TUTELA DEI BENI
PAESAGGISTICI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2005 DELLA LOMBARDIA
E’ stato approvato con dgr n.
8/2121 del 15/03/2006 il documento relativo ai criteri ed alle procedure per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni
paesaggistici in attuazione degli articoli 80-81-84-85-86
del Titolo V della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo
del territorio”.
Il testo, reperibile presso gli
uffici del Collegio, costituisce la nuova norma di riferimento cui Regione ed
Enti locali dovranno attenersi nell’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di tutela dei beni paesaggistici. Nel documento si indica un percorso
metodologico finalizzato al miglioramento della qualità paesaggistica degli
interventi sul territorio lombardo, affrontando il tema del paesaggio a partire
dalla Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata dallo Stato italiano con la
legge 9 gennaio 2006, n. 9) e dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio
(Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Si riportano, di seguito, le
principali indicazioni di interesse per il settore.
Definizione di paesaggio
Dalla normativa nazionale e
comunitaria è possibile trarre diverse indicazioni in merito ad una possibile
definizione di paesaggio.
Nel Codice dei Beni Culturali e
del paesaggio il termine paesaggio viene definito come
“una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni”.
Nella Convenzione Europea del
Paesaggio, invece, esso viene definito come una zona o
un territorio, come percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui
aspetto e carattere derivano dall’azione di fattori naturali e/o culturali.
Tale definizione tiene conto dell’idea che i paesaggi evolvono col tempo, per
l’effetto di forze naturali e per l’azione degli essere umani.
Di conseguenza, possono
individuarsi come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:
• il contenuto percettivo, in
quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il
dato visuale, con “l’aspetto” del territorio;
• la complessità dell’insieme,
in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad
essere considerata, come avviene per le bellezze individuali, ma il loro
comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una “forma”
riconoscibile che caratterizza i paesaggi;
• il valore estetico-culturale,
in quanto alla forma così individuata è attribuito un significato ulteriore a
quello di immediata percezione, una capacità di evocare “valori estetici e
tradizionali” rappresentativi dell’identità culturale di una comunità.
Ripartizione delle competenze
tra Regione ed enti locali (capitolo 3)
Il testo chiarisce, anche con
esempi, l’attribuzione della funzione amministrativa paesaggistica ai diversi
Enti, in relazione alle categorie di opere ed interventi, sia per l’attività
autorizzativa che per quella sanzionatoria.
Il Comune ha competenza
paesaggistica principalmente per le trasformazioni di carattere
urbanistico-edilizio, per le quali già esercita in via esclusiva le funzioni
che gli attribuisce la vigente legislazione urbanistico-edilizia. Sono esclusi,
dalla competenza paesaggistica comunale, gli interventi ricadenti nei territori
compresi nei Parchi regionali, a meno che tali interventi vengano
realizzati in zone assoggettate, dai PTC dei Parchi, all’esclusiva disciplina
comunale (ad esempio quelle aree che il PTC classifica come zone di iniziativa
comunale).
Alla Provincia competente per
territorio spetta, ai sensi dell’art. 80, comma
• attività estrattiva di cava e
di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal
comma 2;
• opere di sistemazione montana
di cui all’articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n.
70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
• strade di interesse
provinciale (al riguardo, va precisato che, nel caso di realizzazione di nuovi
tratti stradali di collegamento tra strade aventi una classificazione diversa
-interesse locale e provinciale oppure interesse provinciale e regionale-, per
l’attribuzione della competenza paesaggistica si deve far riferimento al
livello di interesse di scala più elevata);
• interventi da realizzarsi
nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell’allegato A
della legge regionale 12/2005;
• interventi di trasformazione
del bosco di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”.
Alla Regione rimane una
competenza residuale, esclusiva, relativa all’esercizio delle funzioni
amministrative per l’esecuzione di:
• opere di competenza dello
Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad
eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall’articolo 27, comma
1, lettere a), b), c), d) della l.r. 12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la
ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila
volt, che spettano ai Comuni competenti per territorio;
• opere idrauliche realizzate
dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative
ai canali indicati nell’allegato A della l.r. 12/2005, da chiunque realizzate;
• interventi riguardanti
l’attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge
regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della
coltivazione di sostanze minerali di cava);
• interventi di deposito e
smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 17 della l.r. 26/2003.
Criteri paesaggistici per alcune
specifiche categorie di opere (capitolo 4)
Si forniscono indicazioni
specifiche da seguire per la progettazione e la realizzazione di alcune
particolari categorie di opere, quali:
- opere idrauliche;
- derivazioni idriche;
- interventi nel demanio
lacuale;
- opere di sistemazione montana;
- trasformazione dei boschi;
- realizzazione di linee
elettriche e centrali di produzione elettrica;
- impianti di telecomunicazione
(telefonia mobile e radiotelevisiva);
- cartellonistica.
Particolare riguardo viene
riservato alla valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche proprie del
luogo in cui si opera ed al ripristino dei valori paesistici; per ciascuna
categoria di opere viene, inoltre, richiamata la normativa regionale vigente a
cui fare riferimento precisando, quando necessario, anche aspetti di tipo
procedurale.
Si richiama l’attenzione sul paragrafo 4.9 relativo
alla valutazione paesaggistica dei progetti di recupero abitativo dei
sottotetti; viene ribadita la necessità che gli
interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti (che riguardino solo
parti di fabbricati) siano realizzati sulla base di un progetto generale che
consideri l’intero edificio in modo coerente, non potendo ritenersi adeguata,
paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità immobiliare.
Gli interventi sugli edifici dovranno tenere in
attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e
materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei
materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti
gli elementi decorativi presenti. Nella ipotesi in cui il coronamento
dell’edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione
architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla
creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto dovrà assicurare
l’integrale conservazione dell’assetto formale della copertura e non potrà
comportare nuove opere visibili dagli spazi pubblici antistanti.
Ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i
rapporti aero-illuminanti o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà
essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, prevalentemente
sulle parti dell’edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi. Allo stesso modo, non potranno essere ammesse
modifiche dei coronamenti e delle coperture, o aperture sui prospetti visibili
dagli antistanti spazi pubblici, in tutti i casi in cui l’edificio, nel suo
aspetto complessivo, faccia parte del contesto formale consolidato della scena
urbana, da salvaguardare quale valore complessivo.
Gli interventi dovranno proporsi non come “aggiunte” o
“sovrapposizioni” ma quali integrazioni organiche dell’edificio, prendendo in
considerazione la ridefinizione complessiva del piano
attico in una logica di ridisegno organico della facciata.
Procedimento amministrativo (capitolo 5)
Si illustrano le fasi del percorso amministrativo per
la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, comprese le
procedure che si applicano in sede di Conferenza dei Servizi nonché in
relazione alle ipotesi di intervento sostitutivo (in caso di mancato rilascio
dell’autorizzazione o di inerzia nell’assunzione dei provvedimenti
sanzionatori).
Relativamente al procedimento sanzionatorio, per le
opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica,
dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del
decreto legislativo 42/2004. Esse consistono nella rimessione in pristino, in
caso di un accertato contrasto insanabile tra l’opera abusiva e l’area protetta
e nel caso di opere per le quali non sia possibile
l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della legge 15 dicembre
2004, n. 308; ovvero la sanzione pecuniaria, in caso di un danno lieve al
paesaggio o di assenza di danno.
Commissioni per il paesaggio e attività di supporto e
vigilanza della Regione (paragrafi 5.5 - 5.8)
Si danno indicazioni per l’istituzione delle
“commissioni per il paesaggio”, così come previsto dall’art. 81 della l.r.
12/2005; si segnala l’opportunità che esse siano costituite a livello
sovracomunale, in forma consorziata: ciò tiene conto del fatto che il
“paesaggio” non può essere costretto entro i confini amministrativi comunali.
La legge non ha previsto criteri per la composizione
ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto
lasciare piena discrezionalità agli enti competenti onde consentire un migliore
adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali. Pertanto, sarà ogni singolo
ente a stabilire il numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità,
regole di funzionamento, etc.
Sono inoltre indicati i campi di attività della
Regione per quanto riguarda il supporto agli Enti locali e la vigilanza sui
beni paesaggistici.
La valutazione paesaggistica dei progetti
Infine, costituiscono parte integrante del
provvedimento regionale gli allegati che riportano:
- la documentazione per la presentazione dei progetti
(allegato A);
- le schede degli elementi costituivi del paesaggio
(allegato B);
- i fac-simili di modelli per i provvedimenti
paesaggistici (allegato C);
- i contenuti del rapporto annuale sullo stato del
paesaggio (allegato D).