CHIARIMENTI
IN MATERIA DI
PARCHEGGI PERTINENZIALI E LIBERA
CESSIONE
L’art. 12, comma 9, della Legge 246/2005, integrando
l’art. 41 sexies della Legge 1150/1942, ha eliminato infatti
il vincolo pertinenziale e il relativo diritto d’uso che gravava sui parcheggi
realizzati nelle nuove costruzioni a favore dei proprietari delle unità
immobiliari. Il nuovo comma 2 dell’art. 41 sexies dispone che “gli spazi per
parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli
pertinenziali di sorta nè da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità
immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”.
Ciò significa che dalla data di entrata in vigore
della Legge di semplificazione 2005, vale a dire dal 16 dicembre 2005 (la legge
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005), è
possibile cedere liberamente i posti auto, senza l’obbligo di mantenerne il
diritto d’uso in favore dei titolari delle unità abitative.
Nonostante ad una prima lettura la norma risulti
chiara, sorgono però problemi in relazione all’esatta delimitazione del suo
ambito di applicazione e, in particolare, circa il suo rapporto con i parcheggi
realizzati prima della data di entrata in vigore della Legge 246/2005.
Si ritiene opportuno approfondire la problematica
evidenziando i punti principali
Applicabilità ai soli parcheggi realizzati nelle nuove
costruzioni ex art. 41 sexies Legge 1150/1942
Poichè la nuova norma modifica l’art. 41 sexies della
Legge 1150/1942, è indubbio che la liberalizzazione della commercializzazione
riguarda esclusivamente gli spazi a parcheggio realizzati nelle nuove
costruzioni secondo lo standard di legge.
Non ha quindi subito modifiche il
regime dei parcheggi di cui all’art. 9 della Legge 122/1989 (cd. Legge Tognoli)
- ossia quelli realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi, in edifici già esistenti, nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne ad essi o su aree concesse in
diritto di superficie dai Comuni - per i quali continua a sussistere un vincolo
di pertinenzialità con l’unità immobiliare con la conseguenza che non possono
essere ceduti separatamente da quest’ultima.
Quanto ai parcheggi realizzati nelle nuove costruzioni
in eccedenza allo standard di
Applicabilità al solo regime
della commercializzazione degli spazi a parcheggi
Dal tenore letterale dell’art. 12, comma 9 Legge
246/2005 risulta altrettanto inequivocabile che si è in
presenza di una norma che attiene al regime civilistico della
circolazione dei parcheggi e non al regime urbanistico-edilizio, peraltro già
disciplinato dal comma 1 dell’art. 41 sexies (che appunto prevede l’obbligo di
riservare determinati spazi nelle nuove costruzioni e ne impone la destinazione
a parcheggio).
Da ciò deriva che la norma:
- attiene all’“ordinamento civile”, materia di
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art.
117, comma 2, lettera l) della Costituzione e non al “governo del
territorio”, materia di legislazione concorrente Stato-Regioni e quindi trova
applicazione su tutto il territorio nazionale;
- si applica alle compravendite di posti auto, da
realizzare o già realizzati, stipulate dal 16 dicembre 2005 (salvo che
anteriormente a questa data sia stato sottoscritto un contratto preliminare nel
quale è stato riservato il diritto d’uso a favore del futuro acquirente
dell’unità immobiliare).
Come confermato anche nella sentenza 24 febbraio 2006,
n. 4264 con la quale
A prescindere dall’espresso riferimento nella rubrica
o nel testo legislativo, secondo
- incertezza interpretativa circa una norma preesistente
- consacrazione da parte della giurisprudenza di una
delle soluzioni che avrebbero potuto essere adottate.
Per oltre un ventennio infatti
la giurisprudenza della Cassazione si era consolidata nel senso che, nel caso
di riserva della proprietà degli spazi a parcheggio da parte del
costruttore-venditore, sorge per legge a favore degli acquirenti delle unità
immobiliari principali un diritto reale d’uso.
In relazione alle costruzioni e ai relativi parcheggi
realizzati prima del 16 dicembre 2005 possono infatti
essersi verificate in concreto diverse fattispecie:
a) l’unità immobiliare non è ancora stata venduta dal costruttore
b) l’unità immobiliare è stata venduta dal costruttore
unitamente al parcheggio
c) l’unità immobiliare è stata venduta separatamente
dal parcheggio rimasto in proprietà del costruttore, che nel contratto ha
ceduto il diritto d’uso al proprietario dell’unità principale
d) l’unità immobiliare è stata venduta separatamente
dal parcheggio rimasto in proprietà del costruttore e nel contratto non è stata
menzionata la cessione del diritto d’uso al proprietario dell’unità principale
e) l’unità immobiliare è stata venduta separatamente
dal parcheggio rimasto in proprietà del costruttore e nel contratto non è stata
menzionata la cessione del diritto d’uso al proprietario dell’unità principale,
ma è intervenuta una sentenza passata in giudicato che ha dichiarato
l’esistenza di tale diritto.
Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) non è
venuto in essere alcun diritto d’uso e quindi non ci sono problemi di diritti
esistenti: il costruttore nel primo caso e il proprietario dell’unità
immobiliare nel secondo caso, possono cedere liberamente il parcheggio.
Nelle fattispecie di cui alle lettere c), d) ed e),
invece, si è in presenza di un diritto d’uso esplicito
o implicito (per la giurisprudenza il diritto d’uso si forma comunque ex lege
con la stipula del contratto, anche in assenza di una clausola in tal senso) e
quindi il parcheggio può essere alienato solo previo mantenimento del diritto
d’uso a favore del proprietario dell’unità immobiliare.
Pertanto in queste ultime fattispecie, in base
all’orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza sopra citata, la
nuova norma non trova applicazione, poichè altrimenti si avrebbe una espropriazione generalizzata e senza indennizzo di un
diritto, con evidenti problemi di costituzionalità.
È evidente che si è in presenza
di un doppio regime di commercializzazione dei parcheggi ex art. 41 sexies L. 1150/1942, vincolato o libero, a seconda che prima
dell’entrata in vigore della Legge 246/2005 sia sorto o meno un diritto d’uso
sugli stessi.
Al riguardo, occorre però sottolineare che l’art. 12, comma 9, della Legge di semplificazione 2005, pur
non potendo incidere sui diritti esistenti, sembrerebbe determinare comunque
una modifica nel loro regime.
La nuova norma, infatti, liberalizzando la
circolazione dei parcheggi, sembrerebbe evidenziare una sorta di rinuncia da
parte del legislatore alla loro rilevanza pubblicistica da sempre sottolineata
dalla Cassazione, demandando così il soddisfacimento dell’interesse ad evitare
l’ingombro delle autovetture parcheggiate nelle pubbliche strade alla sfera
degli interessi privatistici.
Da ciò dovrebbe derivare che - a differenza di quanto
affermato precedentemente dalla giurisprudenza per la quale il diritto d’uso
era indisponibile e quindi irrinunciabile - anche nelle fattispecie in cui sono
sorti diritti d’uso sugli spazi a parcheggio, la loro sorte sarebbe rimessa
alla volontà dei titolari, che potrebbero rinunciarvi, anche in
presenza di una sentenza passata in giudicato, come è possibile fare in
generale con i diritti reali di godimento (art. 1350, comma 1, n. 5 e art.
2643, comma 1, n. 5 del Codice Civile).
Sarebbe così possibile ovviare a questa situazione di
permanenza in alcuni casi dei vincoli pertinenziali.