QUALIFICAZIONE
- EFFETTI DELLA
OMESSA VERIFICA TRIENNALE DELL’
ATTESTAZIONE SOA
(T.A.R. Sicilia, Sez. Catania,
Sezione IV,10 aprile 2006, n. 539)
In base all’art. 15, comma 5,
del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1,
lett. b n. 2 del D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93) “La durata dell’efficacia dell’attestazione
è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di
ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui
all’articolo 15-bis”.
A sua volta, l’art. 15 bis dello stesso D.P.R. n.
34/2000 (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c del D.P.R. 10 marzo 2004 n.
93), ai commi 1, 5 e 6, prescrive testualmente:
“1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del
previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di
mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione;
...omissis...
5. Dell’esito della procedura di verifica
6. L’Osservatorio per i lavori pubblici provvede a
inserire l’esito della verifica nel casellario informatico”.
Dalle norme richiamate si desume che:
- la durata di efficacia dell’attestazione SOA è
complessivamente di cinque anni, purché prima dello scadere del triennio
l’impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito
positivo;
- gli effetti della verifica triennale, ove compiuta
prima della scadenza del triennio, decorrono:
• dalla data di scadenza del triennio, nel caso di
esito positivo;
• dalla data di ricezione della relativa comunicazione
da parte dell’impresa interessata, in caso di esito negativo;
- l’impresa ha l’onere di sottoporsi a verifica
nell’imminenza della scadenza del triennio (almeno sessanta giorni prima di
questa), dal momento che, ove la verifica sia compiuta
dopo il triennio e dia esito positivo, i suoi effetti decorrono non dalla
scadenza del periodo triennale, bensì dalla ricezione della relativa
comunicazione da parte dell’impresa stessa (Cfr. art.
15 bis, comma 5, seconda parte, prima riportato). Ciò dimostra che la verifica
ha efficacia costitutiva, non potendo attribuirsi ad essa
un mero valore ricognitivo.
Conseguentemente, nel caso in cui l’impresa, alla
scadenza del triennio, per qualsiasi motivo si sottragga alla verifica (perché
questa comporta dei costi notevoli o per altra ragione), essa “non può
partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del
triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.
In tal senso si è pronunciata l’Autorità per