LAVORI PUBBLICI -  DIRITTO DI ACCESSO  AI DOCUMENTI RELATIVI  AL SUBAPPALTO

(T.A.R. Veneto, Sezione I, 27 aprile 2006, n. 1144)

 

E’ principio consolidato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, posto a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, ivi compresa quella di carattere privatistico, atteso che anche gli atti disciplinati dal diritto privato vanno inquadrati nell’attività di amministrazione, in senso stretto, degli interessi della collettività, in quanto pur sempre indirizzati al perseguimento di pubblici interessi. (cfr. Cons. Stato, A.P., 22 aprile 1999 n. 4). In linea di principio, dunque, l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi nel senso sopra specificato, purchè direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza. In particolare, nel campo della contrattualistica pubblica, certamente assurge a posizione giuridica qualificata per la conoscenza dei documenti relativi all’esecuzione dei lavori in appalto quella delle ditte coinvolte, ed, in specie, di quelle autorizzate a seguito di subappalto, in quanto portatrici di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 febbraio 2002 n. 473). Tale posizione differenziata discende da specifiche disposizioni che tutelano l’interesse individuale del subappaltatore in funzione del sovrastante interesse pubblico all’ordinato svolgersi del contratto di appalto (cfr., ad es., gli artt. 96, 97, 141 e 227 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 che a loro volta rinviano al già dianzi citato art. 18 della L. 55 del 1990 e succ. modd. e intt., nonché il parimenti già citato art. 353 della L. 2248 del 1865, all. F). Il diritto di accesso riguarda tutta la documentazione inerente l’esecuzione di appalti pubblici, ivi compresa quella afferente i rapporti interni tra la stazione appaltante e l’appaltatore, in quanto attinente pur sempre ad un ambito con rilevanza pubblicistica.