LAVORI
PUBBLICI - DIRITTO
DI ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI AL SUBAPPALTO
(T.A.R. Veneto, Sezione I, 27 aprile 2006, n. 1144)
E’ principio consolidato che il diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui all’art. 22 e ss. della L.
7 agosto 1990 n. 241, posto a garanzia dei principi di trasparenza ed
imparzialità della Pubblica Amministrazione, trova applicazione in ogni
tipologia di attività della pubblica amministrazione, ivi compresa quella di
carattere privatistico, atteso che anche gli atti disciplinati dal diritto
privato vanno inquadrati nell’attività di amministrazione, in senso stretto,
degli interessi della collettività, in quanto pur sempre indirizzati al
perseguimento di pubblici interessi. (cfr. Cons. Stato, A.P.,
22 aprile 1999 n. 4). In linea di principio, dunque, l’Amministrazione
detentrice dei documenti amministrativi nel senso sopra specificato, purchè
direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non
può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di
riservatezza. In particolare, nel campo della contrattualistica pubblica,
certamente assurge a posizione giuridica qualificata per la conoscenza dei
documenti relativi all’esecuzione dei lavori in appalto quella delle ditte
coinvolte, ed, in specie, di quelle autorizzate a seguito di subappalto, in
quanto portatrici di un interesse differenziato rispetto a quello della
generalità dei cittadini (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 febbraio 2002 n.
473). Tale posizione differenziata discende da specifiche disposizioni che
tutelano l’interesse individuale del subappaltatore in funzione del sovrastante
interesse pubblico all’ordinato svolgersi del contratto di appalto (cfr., ad es., gli artt. 96, 97, 141 e 227 del D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554 che a loro volta rinviano al già dianzi citato art. 18
della L. 55 del 1990 e succ. modd. e
intt., nonché il parimenti già citato art. 353 della L.
2248 del 1865, all. F). Il diritto di accesso riguarda tutta la documentazione
inerente l’esecuzione di appalti pubblici, ivi
compresa quella afferente i rapporti interni tra la stazione appaltante e
l’appaltatore, in quanto attinente pur sempre ad un ambito con rilevanza
pubblicistica.