IN UN APPALTO
PUBBLICO E’
SUFFICIENTE
(Consiglio di Stato, Sezione VI, 05 aprile
2006, n. 1770)
La dichiarazione di inesistenza
delle cause di esclusione prevista dall’ art. 75
D.P.R. 554/99 è relativa ad una serie di elementi che riguardano in primo luogo
l’impresa, quali, ad esempio, l’assenza procedure fallimentari o le
inadempienza fiscali o in precedenti rapporti con
. . .omissis. . .
FATTO E DIRITTO
1. Nel settembre del 2004
Centostazioni s.p.a. ha bandito una gara per l’aggiudicazione dell’appalto di
lavori di recupero ed adeguamento funzionale della Stazione ferroviaria di
Asti, con importo a base d’asta di euro 2.574.507,58, da esperirsi con il
criterio del massimo ribasso percentuale ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett.
b), della legge n. 109/94. La gara è stata aggiudicata alla
Mie S.r.l. con ribasso del 15,1610%.
L’impresa Corsaro Giuseppe ha
impugnato davanti al Tar del Lazio gli atti di gara, sostenendo che
l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, in
quanto un suo amministratore munito di poteri di rappresentanza non aveva reso
la dichiarazione, richiesta a pena di esclusione dal punto 11 del bando e dalla
lettera B) del disciplinare, relativa all’inesistenza delle cause di esclusione
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99. Per la stessa
ragione avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche
l’impresa Guerrino Pivato S.p.a. che si trovava nella
stessa condizione dell’aggiudicataria.
Con sentenza parziale n.
1479/2005, il Tar, dopo avere disatteso l’eccezione della resistente
Centostazioni in ordine all’inammissibilità del ricorso per la mancata
dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lett. b)
e c) da parte anche del direttore tecnico, ha disposto una verificazione,
incaricando allo scopo un funzionario della Direzione Generale per
Con l’impugnata sentenza il Tar ha
accolto il ricorso, annullando il provvedimento di aggiudicazione.
Il giudice di primo grado ha
respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse,
rilevando che dalla verificazione era emerso che a seguito dell’eventuale
esclusione delle offerte dell’A.T.I. Ortros S.r.l.,
della Mie S.r.l. e della Guerrino Pivato S.p.a., la soglia di anomalia sarebbe
stata pari a 15,0622% e di conseguenza la migliore offerente sarebbe risultata
la ricorrente impresa Corsaro Giuseppe, che aveva offerto un ribasso del
15,0300%.
Il Tar ha ritenuto che la lex
specialis della gara imponesse la presentazione della dichiarazione di
inesistenza delle cause di esclusione ex art. 75 del DPR n. 554/99 da parte di
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e che dovesse
quindi essere esclusa l’offerta dell’aggiudicataria in cui solo un
amministratore aveva presentato tale dichiarazione, non essendo peraltro
consentita una dichiarazione cumulativa.
Tale sentenza è stata impugnata
sia dall’impresa Mie s.r.l., originaria
aggiudicataria, che da Centostazioni s.p.a. L’impresa Corsaro si è costituita
in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi in appello.
In data 29 luglio 2005 questa
Sezione ha sospeso in via cautelare l’efficacia della sentenza impugnata.
All’odierna udienza le cause sono
state trattenute in decisione.
2. Preliminarmente deve essere
disposta la riunione dei due ricorsi proposti per motivi analoghi avverso la
medesima sentenza.
3. L’oggetto della controversia è
costituito dalla verifica della ammissibilità di una offerta
contenente la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione ex art. 75
del DPR n. 554/99 sottoscritta da un solo amministratore e non anche dagli
altri amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
La soluzione di tale questione
assume carattere prioritario rispetto alle ulteriori eccezioni relative alla
conseguente necessità della presentazione di analoghe dichiarazioni da parte
dei direttori tecnici.
Come detto, il Tar ha ritenuto
inammissibile una offerta che non contenesse le
dichiarazioni sottoscritte da tutti i legali rappresentanti dell’impresa,
mentre le appellanti contestano tale interpretazione della lex specialis e
dell’art. 75. I ricorsi in appello sono fondati.
Il bando di gara ha previsto che
ciascun concorrente dovrà presentare, con le modalità
stabilite a pena d’esclusione nel disciplinare di gara, una dichiarazione, resa
dal legale rappresentante, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.; al riguardo, il disciplinare di gara ha stabilito che la
busta n. 2 dovrà contenere, a pena di esclusione, tra l’altro, la
dichiarazione, resa dal legale rappresentante del concorrente munito di poteri
idonei, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75,
I comma, del D.P.R. n. 554/99 e s.m.
L’utilizzo nella lex specialis del
termine singolare “legale rappresentante” è indicativo del fatto che era
consentita la dichiarazione resa da uno qualsiasi dei soggetti muniti del
potere di rappresentanza della società. Il plurale utilizzato
al punto 10 del Disciplinare è giustificato dal fatto che in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese la dichiarazione doveva essere resa dal
legale rappresentante di ogni impresa facente parte del raggruppamento.
Tale interpretazione letterale è
avvalorata dal fatto che la dichiarazione di inesistenza delle cause di
esclusione prevista dal citato art. 75 è relativa ad una serie di elementi che
riguardano in primo luogo l’impresa (quali, ad esempio, l’assenza procedure
fallimentari o le inadempienza fiscali o in precedenti rapporti con
Nel caso di specie, il bando non
prevedeva la presentazione di singole dichiarazioni corrispondenti alle varie
lettere del primo comma del citato art. 75, ma prevedeva una unica
dichiarazione di inesistenza delle menzionate cause di esclusione;
dichiarazione che riguardava quindi l’impresa e solo per alcuni profili anche
le singole persone fisiche, quali amministratori e direttori tecnici.
Di conseguenza, con la
dichiarazione in questione il legale rappresentante attestava che alcuna causa
di esclusione sussisteva e una tale dichiarazione non poteva che riguardare
ogni aspetto tra quelli menzionati nel citato art. 75, compresi quelli relativi
ad altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori
tecnici.
Peraltro, in alcun modo è stata
posta in dubbio l’effettiva insussistenza delle cause di esclusione, ma il
problema è stato posto solo in modo formale con riferimento alla presunta
insufficienza della dichiarazione resa solo da uno dei legali rappresentanti.Una tale dichiarazione era invece consentita dal bando di
gara, a differenza di quanto ritenuto dal Tar.
Il precedente invocato dall’impresa
Corsaro (Cons. Stato, V, n. 32/05) non è pertinente, in quanto in quel caso il
bando era formulato in maniera diversa e richiedeva espressamente la
presentazione della dichiarazione da parte di tutti i legali rappresentanti.
Deve quindi ritenersi che
correttamente la stazione appaltante non ha escluso
l’impresa Mie s.r.l. dalla gara in quanto la dichiarazione di inesistenza delle
cause di esclusione resa da un suo legale rappresentante era conforme alle
previsioni del bando di gara.
4. Deve a questo punto essere
esaminato il motivo di ricorso, riproposto in appello, con cui è stata dedotta
l’illegittimità del bando ove interpretato nel senso appena descritto. Anche
tale censura è priva di fondamento.
L’art. 75 del D.P.R. 554/99 si
limita a prevedere le cause di esclusione senza alcuna specificazione riguardo le modalità di presentazione delle dichiarazioni di
inesistenza di tali cause. Di conseguenza, una unica
dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause con riferimento all’impresa
partecipante non si pone in contrasto con il citato art. 75.
Inoltre, non è vero che la
dichiarazione sia stata resa dal legale rappresentante dell’impresa Mie s.r.l.
con riferimento esclusivo alla propria persona, come sostenuto dall’appellata;
la dichiarazione è stata resa in modo generico con riferimento all’impresa,
come dimostra il contenuto della restante parte della dichiarazione stessa del
14/10/2004, inerente appunto l’impresa. Trattandosi di dichiarazione attinente
ad una serie di fatti, non poteva essere formalmente intesa quale dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, ma come dichiarazione che può riguardare tutti i
profili relativi all’impresa partecipante, compresi riconducibili alle diverse
persone fisiche richiamate dal citato art. 75.
Non ha rilevanza, e non è stata
dedotta, nella presente controversia la questione dell’ammissibilità della
dimostrazione dell’inesistenza delle clausole di esclusione di cui alle lett.
b) e c) dell’art. 75, comma 1, del DPR n. 554/99 tramite dichiarazione, come
previsto dal bando, e non attraverso la produzione dei relativi certificati;
peraltro, il Consiglio di Stato ha già rilevato che l’art. 75 del D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554, nel prevedere i requisiti per la partecipazione alle
gare, non si spinge a disciplinare la modalità di dimostrazione di tali
requisiti (Cons. Stato, V, n. 5649/2004).
Alcuna elusione dei principi in
materia di pubbliche gare può derivare dall’applicazione della descritta
interpretazione, con cui non viene posto in dubbio la
necessaria insussistenza delle cause di esclusione (non contestata nel caso di
specie), ma viene solamente consentita una unica dichiarazione attestante
l’inesistenza di tali cause per l’impresa partecipante.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Sesta, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e, per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo
grado. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma.