ABUSO
EDILIZIO - IL
RIPRISTINO SALVA DALLA CONDANNA SE L’INIZIATIVA PRECEDE L’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(Corte di Cassazione, III Sezione Penale, 01 febbraio 2006,
n. 3945)
Le condanne penali per abusi
edilizi possono essere annullate a patto che la demolizione delle opere arrivi
prima dell’ordinanza comunale. Dall’interpretazione letterale del Codice dei
beni ambientali e paesaggistici (il Codice Urbani),
Non possono essere accettate le
ipotesi difensive “secondo cui l’effetto estintivo si configurerebbe anche nel
caso in cui l’ordine sia stato disposto d’ufficio e il proprietario abbia
effettuato il ripristino, anticipando l’esecuzione materiale da parte della
Pubblica Amministrazione”.
Il Codice per il paesaggio ha
voluto “salvare” quanti si ravvedono immediatamente degli errori commessi,
evitando alle autorità locali di intervenire e riportando la situazione nella
legalità nel più breve tempo possibile. In presenza di
un’ordinanza del sindaco, originata da uno o più sopralluoghi, scattano
immediatamente denuncia penale e processo, senza che si possa ottenere un
provvedimento giudiziario di “non punibilità”.
Nella vicenda esaminata in
Cassazione, il ricorrente è stato condannato a un’ ammenda
di 500 euro e al pagamento delle spese processuali.
Si ritiene opportuno pubblicare
di seguito la sentenza in parola.
Visti gli atti, la sentenza
denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la
relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del
P.G., dott. Angelo Di
Popolo, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza perché
il reato è estinto per prescrizione;
Sentito il difensore del
ricorrente, avv. Pasquale Coppola, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 01/06/2005
Rilevava
Proponeva ricorso per cassazione
l’imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine
alla negata applicazione della causa estintiva del reato a seguito
dell’avvenuta demolizione delle opere perché “non si comprende se
Mancando negli atti la relazione
di notifica del provvedimento amministrativo, non è possibile stabilire il dies
a quo ai fini dell’accertamento dell’inadempimento.
Inoltre, la rimessione in
pristino era stata tempestivamente eseguita prima che
Deduceva, altresì, il ricorrente
che la pena inflittagli doveva essere ridotta perché l’eliminazione delle opere
aveva sanato ogni danno ambientale. Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Con memoria del 30/11/2005 il
ricorrente eccepiva la prescrizione del reato. Il ricorso è manifestamente
infondato.
Dispone l’art. 181 quinques del
decreto legislativo n. 41/2004 che “la rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore,
prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità
amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato
di cui al comma
L’ordine impartito dall’autorità
amministrativa è l’intimazione di ripristinare lo stato dei luoghi che è
rivolto all’autore dell’abuso e che, ove rimanga inadempiuto, dà luogo ad
esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.
La nuova fattispecie estintiva
può configurarsi soltanto se l’autore dell’abuso si attivi
spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che
Non merita, pertanto, adesione l’assunto difensivo secondo cui l’effetto estintivo
conseguirebbe anche nel caso in cui l’ordine sia stato disposto d’ufficio e
l’imputato abbia effettuato il ripristino anticipando l’esecuzione materiale da
parte della P.A.
Nel caso in esame, risulta
- che, con provvedimento 16
luglio 2001, l’Ufficio tecnico comunale ha ingiunto all’imputato di procedere,
a sua cura e spese, alla demolizione delle opere abusive entro il termine di
giorni 90 dalla notifica;
- che, con verbale dell’8
novembre 2001,
- che la demolizione è stata accertata
il 14 maggio 2002.
Essendo la rimessione in pristino
avvenuta dopo l’emissione dell’ingiunzione, non ricorrono le condizioni per
applicare la causa estintiva.
La determinazione della pena in
prossimità del minimo edittale non richiedeva una più diffusa motivazione sul
punto.
Il reato non è prescritto perché
l’inammissibilità del ricorso, vertente su erronee argomentazioni giuridiche e
su questioni in fatto correttamente esaminate in sede di merito, non consente
il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen. Grava sul ricorrente l’onere delle spese del
procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va
equitativamente fissata in €. 500,00.
P.Q.M.