DECORRENZA
DELL’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare n. 11/E del
3 aprile 2006)
Con
Imposta di Bollo
Tra i provvedimenti che hanno introdotto modifiche
alla disciplina dell’imposta di bollo, assume particolare interesse per le
imprese del settore edile il Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 24 maggio 2005 che ne ha aggiornato gli importi fissi, con effetto dal
1° giugno
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 del citato D.M. 24
maggio
- l’aumento dell’importo dell’imposta in misura fissa
da 11 euro a 14,62 euro;
- l’aumento del valore dell’imposta stabilito
dall’art. 28 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per quanto riguarda i
disegni, modelli, calcoli etc, da 0,31 euro a 0,52
euro.
Tali aumenti, decorrenti dal 1° giugno 2005,
interessano direttamente, tra l’altro, gli atti e i contratti relativi ad
appalti di opere pubbliche, per cui si ritiene utile
fornire uno schema riepilogativo delle diverse misure dell’imposta di bollo
applicabili agli stessi, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo
dall’Agenzia delle Entrate con
Atti soggetti a bollo sin dall’origine nella misura di
Euro 14,62 per ogni foglio*
(Art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972)
- capitolato generale (solo se allegato al contratto.
In genere, trattandosi di un atto normativo non viene
allegato al contratto e, quindi, non deve essere bollato.);
- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non
contemplati nel contratto;
- verbale di constatazione delle misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.
Atti soggetti a bollo in caso d’uso ** nella misura di
Euro 0,52 per ogni foglio * o esemplare
(Art. 28, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
- elaborati grafici progettuali;
- piani di sicurezza, previsti dall’art.31 della Legge 109/1994;
- disegni, computi metrici, relazioni tecniche,
planimetrie.
Atti soggetti a bollo in caso d’uso** nella misura di
Euro 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione
(Art. 32, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- lista settimanale;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento;
- certificato per il pagamento di rate;
- conto finale dei lavori e relativa relazione.
* Il foglio si intende composto da
quattro facciate (art.5, D.P.R. 642/1972)
**Si ha “caso d’uso” quando gli atti, i documenti e i
registri sono presentati all’Ufficio per la registrazione (art. 2, D.P.R.
642/1972)
L’Amministrazione, con la citata Circolare 11/E/2006,
conferma che la modifica normativa ha efficacia:
- quando l’imposta è dovuta
sin dall’origine, per tutti gli atti posti in essere a partire dal 1° giugno
2005;
- quando l’imposta è dovuta
in caso d’uso, la modifica ha effetto qualora l’ “uso” (ossia la presentazione
degli atti per la registrazione) si verifica a partire dal 1° giugno 2005,
indipendentemente dalla data in cui gli atto stessi sono formati.
Si ricorda, inoltre, che, con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005, sono state fornite le
specifiche tecniche per le nuove modalità di pagamento dell’imposta tramite
l’utilizzo di appostiti contrassegni, in sostituzione
delle marche da bollo, così come previsto dall’art. 3, comma 1, numero 3-bis,
del D.P.R. 642/1972 (introdotto dall’art. 1-bis, comma 10, del D.L. 168/2004,
convertito con modificazioni dalla legge 191/2004).
Si tratta di contrassegni autoadesivi (etichette)
stampati dai rivenditori autorizzati, tramite apposite emettitrici e rilasciati
istantaneamente, qualsiasi sia il valore richiesto.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che:
- si può omettere l’annullamento del contrassegno (ai
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972), poichè lo stesso contiene già
l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione, salve
però le ipotesi in cui l’annullamento è da ritenersi obbligatorio in quanto la
legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono
curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio l’articolo 6 della tariffa per
le cambiali);
- i contrassegni possono essere utilizzati
indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto
dell’articolo 11 del predetto D.P.R. che dispone “Per gli atti soggetti
a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per
bollo e del bollo a punzone, deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i
registri e repertori, qualsiasi scritturazione”. Non si configura, pertanto,
alcun limite temporale all’utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di
emissione stampata sugli stessi;
- deve ammettersi la possibilità di richiedere
l’emissione di contrassegni di qualsiasi importo.
Gli stessi contrassegni possono essere utilizzati
anche ad integrazione delle marche da bollo tradizionali.
Imposta di Registro ed Imposte Ipotecaria e Catastale
L’art. 7 del D.L. n. 7/2005, convertito nella legge
43/2005, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 300, della
finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), ha provveduto ad aggiornare
gli importi fissi, oltre che della tassa di concessione governativa, delle
tasse ipotecarie e dei diritti speciali catastali, anche delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale applicabili, tra
l’altro, ai trasferimenti immobiliari, ivi compresi quelli effettuati dalle
imprese edili assoggettati ad IVA.
In particolare, le imposte fisse di registro,
ipotecarie e catastali, sono state elevate ognuna a 168 euro, con effetto dal
1° febbraio 2005.
L’aumento interessa, tra l’altro, anche i
trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese di costruzioni, compresi
quelli aventi ad oggetto abitazioni che, per
l’acquirente, costituiscono una “prima casa” (assoggettati ad IVA al 4% ed alle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa):
Imposta Importi
(dal 1° febbraio 2005)
IVA
4%
Registro Euro168
Ipotecaria Euro168
Catastale Euro168
Totale IVA 4%
+ Euro504
Inoltre, il medesimo provvedimento ha previsto,
modificando
- la nuova misura di 67,00 euro dell’imposta fissa di
registro, si applica ai contratti di locazione registrati dal 1° febbraio 2005
(scritture private non autenticate e denuncia dei contratti verbali),
indipendentemente dalla modalità di registrazione del contratto (procedura
telematica o su supporto cartaceo) e anche se stipulati in data antecedente;
- le nuove misure di 168,00 euro per le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale si
applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a
partire dal 1° febbraio 2005, indipendentemente dalla modalità di registrazione
del contratto (procedura telematica o su supporto cartaceo) e dalla data in cui
il notaio richiede, la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti
relativi a diritti immobiliari;
- la nuova misura di 168,00 euro delle imposte fisse
ipotecaria e catastale si applica alle dichiarazioni di successione presentate
a partire dal 1° febbraio