REGIME
FISCALE PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
- PRONUNCIA GIURISPRUDENZIALE
(Commissione Tributaria
Provinciale di Ravenna, con Sentenza n. 222 del 14 dicembre 2005)
La vendita dell’area edificabile acquistata con le
agevolazioni fiscali, di cui all’art. 33, comma 3
della legge 388/2000 (imposta di registro all’1% e ipotecarie e catastali in
misura fissa), in assenza di utilizzazione edificatoria, non comporta la
decadenza dai benefici, purchè a ciò provveda il secondo acquirente, in ogni
caso, entro i cinque anni successivi al primo acquisto agevolato.
Così si è espressa
Come noto, infatti, l’art. 33, comma
3 della legge 388/2000 prevede che i trasferimenti di immobili compresi
in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente
approvati, sono soggetti ad imposta di registro all’1% ed alle ipotecarie e
catastali in misura fissa (ciascuna pari a 168 euro), a condizione che entro
cinque anni dall’acquisto avvenga l’utilizzazione edificatoria dell’area.
Al riguardo
In altri termini, la norma non impone che l’intervento
edificatorio debba necessariamente essere eseguito dalla stessa impresa
acquirente, per cui, sostiene
Fermo restando che trattasi di pronuncia di primo
grado, tale orientamento giurisprudenziale assume particolare rilievo poichè
potrebbe costituire un importante precedente per le imprese del settore, da far
valere in sede di eventuale contenzioso ed è in linea con quanto sostenuto dall’ANCE in ordine alla fattispecie.
Per completezza, si ricorda infine che, con
- in caso di acquisto di aree, con la realizzazione
del rustico, comprensivo dei muri perimetrali delle singole unità e della copertura,
ai sensi dell’art. 2645-bis, comma 6 del Codice civile;
- in caso di acquisto di fabbricati, con la
demolizione e successiva ricostruzione degli stessi.