RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - D. Lgs. N. 124/04 -
FUNZIONI ISPETTIVE - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO
Il Ministero del Lavoro e
l’Inps, rispettivamente con circolare n. 13/2006 e n. 60/2006, hanno adottato
il codice di comportamento del personale dell’attività ispettiva dei tre
organismi Inps, Inail e Ministero del Lavoro.
Tale codice ispirato
principalmente al criterio di omogeneità dell’operato dei dipendenti dei
diversi organismi, trae origine dall’art. 10 del D.Lgs n. 124/2004 sulla
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale,
nonchè dal protocollo d’intesa del 7 aprile 2005 con il quale è stato costituito
il gruppo di lavoro incaricato della sua redazione.
Con l’accordo, del 26 marzo
scorso l’Inps, l’Inail e il Ministero del Lavoro hanno poi convenuto che
l’adozione del codice, così come predisposto dal gruppo di lavoro, avvenga mediante un provvedimento interno a ciascun
istituto.
Si tratta di un vero e
proprio codice di disciplina, tendenzialmente volto a garantire una parità di
comportamento tra le diverse figure ispettive facenti capo ai tre grandi
organismi, la cui attività dovrà ispirarsi al principio di collaborazione
comune e di reciproco rispetto tra i soggetti coinvolti nell’espletamento
dell’attività ispettiva
(ispettori, datori di lavoro e consulenti del lavoro).
Tra le maggiori novità
introdotte dallo stesso di principale interesse per i datori di lavoro, è bene
sottolineare il principio secondo il quale gli accertamenti ispettivi devono
concludersi nei tempi strettamente necessari, in modo da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo
conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento (artt. 4 e 8), nonchè
ribadito l’obbligo del personale ispettivo di procedere alla propria
qualificazione al momento dell’accesso, mediante la tessera di riconoscimento
(art. 7). L’art. 9 del predetto codice indica, poi, la facoltà del datore di
lavoro di farsi
assistere, durante i controlli e le
verifiche, da un professionista abilitato
e la cui abilitazione potrà essere oggetto di accertamento da parte degli ispettori stessi.
Il codice, inoltre, nel
rivolgersi agli ispettori dettando principi ispirati all’imparzialità e alla
non arbitrarietà nell’esecuzione dell’attività, prescrive agli stessi di
fornire i chiarimenti e le informazioni sulla corretta applicazione delle leggi
in materia di diritto del lavoro, sempre nell’ottica di una reale
collaborazione tra il personale ispettivo e il soggetti
ispezionato.
Nel rinviare più
specificatamente ad un’attenta lettura del documento allegato, si ricorda che
il testo integrale è stato oggetto di approvazione già del Ministero del Lavoro
e dell’Inps, mentre si rimane in attesa della sua
approvazione da parte dell’Inail.
CODICE DI COMPORTAMENTO
CAPO I
PARTE GENERALE
ART. 1
DEFINIZIONI
1. Nel presente Codice:
a) per personale ispettivo si
intende il personale inquadrato nel profilo di ispettore di vigilanza
dell’INPS. Detto personale è dotato di apposita tessera di riconoscimento che
deve essere restituita al momento della sospensione o cessazione per qualsiasi
motivo dalle funzioni ispettive;
b) per vigilanza in materia
di rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria si intende
l’attività svolta dall’Istituto per assicurare la corretta osservanza delle
norme in materia di lavoro e legislazione sociale.
ART. 2
FINALITÀ
1. Il presente Codice
risponde all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto
e uniforme comportamento degli ispettori di vigilanza nell’esercizio delle
proprie funzioni.
ART. 3
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE GENERALE
1. I principi di comportamento
dettati nel presente Codice integrano le disposizioni in materia di obbligo di
diligenza, lealtà e imparzialità già contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni emanato con D.P.C.M.
Dipartimento Funzione Pubblica del 28 novembre 2000;
2. Le disposizioni di
carattere operativo costituiscono specificazioni e integrazioni delle
disposizioni di legge e delle circolari emanate dall’Istituto per disciplinare
l’attività di vigilanza svolta dal proprio personale inquadrato nel ruolo degli
ispettori di vigilanza.
CAPO II
PRINCIPI DI
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO
ART. 4
PRINCIPIO DI
COLLABORAZIONE
1. I rapporti tra
l’ispettore di vigilanza ed i soggetti ispezionati sono improntati ai principi di
collaborazione e rispetto reciproco.
2. Le ispezioni sono
condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento
delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle
esigenze dell’accertamento.
ART. 5
PROGRAMMAZIONE
DELL’ATTIVITÀ
1. L’ispettore di vigilanza
osserva il programma di lavoro formulato secondo le specifiche modalità
impartite dalla propria Amministrazione centrale e/o periferica.
2. Il programma può essere
modificato previa autorizzazione e con le modalità fissate dall’Organismo
emanante.
3. Le indicazioni del
programma sono da considerarsi formale disposizione nonché atto di assoluta
riservatezza.
ART. 6
PREPARAZIONE
DELL’ISPEZIONE
1. Al fine di evitare
inutili rallentamenti durante l’accertamento ed in rapporto alla tipologia di
intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una
fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la
documentazione inerente il soggetto da sottoporre a
controllo.
2. Tale fase preparatoria è
espletata dagli ispettori di vigilanza e/o dal personale amministrativo
utilizzando le tecnologie informatiche predisposte a supporto dell’attività di
vigilanza.
a) la tipologia di
intervento e le motivazioni che l’hanno determinata, con allegata l’eventuale
denuncia del lavoratore;
b) l’attività svolta dal
soggetto ispezionato e le lavorazioni dalla stessa dichiarate, con indicazione
di eventuali appalti pubblici affidati e individuazione del C.C.N.L.
applicabile;
c) il comportamento
contributivo, comprensivo delle informazioni relative alle regolarità
contributive e assicurative rilasciate e a eventuali procedure di riscossione
coattiva in corso;
d) le denunce obbligatorie
effettuate, le autorizzazioni concesse, e gli eventuali contratti certificati;
e) i precedenti
provvedimenti sanzionatori e verifiche ispettive espletate.
ART. 7
OBBLIGO DI QUALIFICARSI
1. Contestualmente
all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da
ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento.
ART. 8
PROCEDURA ISPETTIVA
1. Gli accertamenti ispettivi
curano, tra l’altro, l’identificazione delle persone presenti, l’acquisizione
delle dichiarazioni, la rilevazione delle presenze e l’esame dei libri
matricola e paga, la descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione
alla valutazione del rischio assicurato e alla sicurezza sul lavoro, il
riscontro di quanto sopra con i documenti di rito, come denunce obbligatorie,
registro infortuni, ecc.;
2. Gli accertamenti devono
concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità
dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
3. Ove il procedimento
ispettivo abbia inizio a seguito di richiesta di intervento, al fine di
agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto della segnalazione, la
richiesta deve essere circostanziata, con dettagliata descrizione degli
elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso l’indicazione di
eventuali testi e documentazione cartacea.
ART. 9
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
E ASSISTENZA ALL’ISPEZIONE
1. Nel dare inizio alla sua
attività, il personale ispettivo ha l’accortezza, innanzitutto, di conferire
con il datore di lavoro o di chi ne fa le veci,
qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo.
2. Il personale ispettivo,
ove si riveli necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un
suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza
per l’esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali
comportamenti omissivi o commissivi diretti a
impedire l’esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la
stessa.
3. Il personale ispettivo
informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso
dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’articolo 1
della L. n. 12/1979 affinché presenzi alle attività
di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dal
successivo art. 12, comma 7. L’assenza di tale professionista non è comunque
ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità.
4. Il personale ispettivo
verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga
di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso di abilitazione,
annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. In particolare i
professionisti diversi dai consulenti del lavoro devono aver dato comunicazione
alle DD.PP.LL. dell’esercizio
dell’attività svolta, trasmettendo l’elenco dei soggetti assistiti. Eventuali
collaboratori dei professionisti abilitati devono essere muniti di apposita
delega.
ART. 10
CORRETTA INFORMAZIONE
1. Il personale ispettivo
fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta
applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e risponde
nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di
informazioni che vengono poste, attenendosi alle
posizioni ufficiali espresse dall’INPS, anche in applicazione di quanto
previsto dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.
124/2004.
CAPO III
PROCEDURE E MODALITÀ
ISPETTIVE
ART. 11
ACQUISIZIONE ED ESAME DI
DOCUMENTI
1. Nel corso
dell’accertamento, il personale ispettivo acquisisce tutti gli elementi
probatori utili per l’esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti
accertati, anche al fine del successivo confronto con eventuali memorie
difensive in sede di contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2. Il personale ispettivo
può chiedere al datore di lavoro di esibire gli eventuali verbali rilasciati
nel corso di precedenti accertamenti condotti anche da altre Amministrazioni,
qualora tale documentazione non sia stata acquisita nella fase di preparazione
dell’ispezione.
3. L’esame della documentazione
viene effettuato presso la sede del soggetto
ispezionato e, ove funzionale alle esigenze dell’accertamento, anche presso gli
studi dei professionisti abilitati o l’ufficio di appartenenza del personale
ispettivo procedente.
4. Qualora, presso il
soggetto ispezionato non sia tenuta la prevista documentazione obbligatoria, il
personale ispettivo, oltre ad adottare i relativi
provvedimenti sanzionatori, richiama il predetto soggetto a tenere tale
documentazione sul luogo di lavoro.
ART. 12
ACQUISIZIONE DELLE
DICHIARAZIONI
1. Le dichiarazioni rese
dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove
necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi
conoscitivi l’accertamento in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, e, nel
campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per
2. Il personale ispettivo
valuta l’opportunità di estendere l’acquisizione delle dichiarazioni ai
lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo consenso degli stessi.
3. Del consenso acquisito
ai sensi del comma precedente deve essere fatta menzione nel verbale di
accertamento.
5. Le dichiarazioni dei
lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai
quali vanno rivolte domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a
dubbi interpretativi.
6. Eventuali rifiuti a
fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel
verbale di accertamento, indicando anche, se
sussistono, le relative motivazioni.
8. Le dichiarazioni e le
notizie possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto
scritto, a forma libera, recante la sottoscrizione.
9. Le dichiarazioni sono
riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di
dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il
contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva.
10. Le dichiarazioni
acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti
dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di
lavoro o da terzi.
11. Nessuna copia delle
dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato
in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di
richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso
alle dichiarazioni può essere rivolta alla Sede INPS competente.
ART. 13
ATTO INTERLOCUTORIO
1. Qualora l’accertamento
si riveli complesso e prolungato nel tempo, il personale ispettivo valuta
l’opportunità di rilasciare al soggetto ispezionato o a persona appositamente
delegata, un atto interlocutorio contenente la descrizione delle attività
compiute, la documentazione esaminata, nonché l’espressa menzione che gli
accertamenti sono ancora in corso.
ART. 14
MODELLO UNIFICATO DI
VERBALE DI ACCERTAMENTO
2. Il verbale di
accertamento deve riportare gli elementi di fatto acquisiti e documentati e
contenere l’indicazione dei dati necessari per l’adozione dei provvedimenti di
competenza anche di altre Amministrazioni, nonché gli Organi amministrativi ai
quali vanno inoltrati eventuali ricorsi.
3 Il verbale di accertamento
vale anche ai fini dell’assolvimento del principio del contraddittorio qualora
contenga le osservazioni e le deduzioni del soggetto ispezionato in ordine ai
fatti accertati.
4. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere
effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile.
ART. 15
PROCESSO VERBALE
1. Il processo verbale deve
contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e
circostanziata dei fatti e ad assicurare la possibilità di difesa del presunto
trasgressore.
2. Con riferimento ad
alcuni elementi del processo verbale è possibile rinviare al verbale di accertamento
di cui all’articolo precedente.
4. Nel caso in cui non sia
stato possibile effettuare la contestazione immediata a tutti i destinatari o
anche ad uno soltanto di essi, è ammessa la
possibilità di procedere alla notificazione dell’illecito amministrativo.
ART. 16
MOTIVAZIONE DEL VERBALE
1. Le conclusioni finali
del verbale d’accertamento alle quali è pervenuto l’ispettore devono essere
adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso
amministrativo e/o giurisdizionale.
ART. 17
TRASMISSIONE DEI VERBALI
DI ACCERTAMENTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI
1. L’ispettore di vigilanza
trasmette tempestivamente il verbale di accertamento alla propria Sede di
appartenenza affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre Amministrazioni
per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 18
RILEVAZIONE DI ILLECITI PENALI E FISCALI
2. Analogo comportamento è
seguito nel caso in cui l’indagine sia avvenuta
avvalendosi dei poteri di Ufficiale di P.G. In tal caso la denuncia avviene
senza indugio, ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.,
salva l’adozione della prescrizione obbligatoria come disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994 e dall’art. 15 del D.Lgs. n.
124/2004.
3. L’ispettore di
vigilanza, secondo le modalità stabilite dall’INPS, è tenuto a comunicare alla
Guardia di finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie
ai sensi dell’art. 19, 1° comma, lettere d) e f) della
Legge n. 413/1991.
ART. 19
STRUMENTI CONCILIATIVI
1. Al fine di promuovere i
percorsi innovativi della riforma dell’attività di vigilanza, l’ispettore di
vigilanza dà informazione circa gli strumenti conciliativi
introdotti dal D.Lgs. n. 124/2004.
CAPO IV
PROFILI DEONTOLOGICI
ART. 20
VALORI FONDAMENTALI
1. L’ispettore di vigilanza
nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della tutela
sociale del lavoro, quali valori fondamentali l’imparzialità, l’obiettività,
l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a
norme di onestà e integrità.
ART. 21
IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI
TRATTAMENTO
1. L’ispettore di vigilanza
è imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei
datori di lavoro e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. Il suo operato non deve
essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo,
ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali e
finanziari.
3. Nell’esercizio delle sue
funzioni, l’ispettore di vigilanza garantisce il principio della parità di
trattamento dei soggetti ispezionati.
ART. 22
OBBLIGO DI ASTENSIONE E
DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ
1. L’ispettore di vigilanza
si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive
ogni volta che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi
personali o sussistano ragioni di convenienza.
2. L’ispettore di vigilanza
si attiene all’obbligo di astensione ed effettua la dichiarazione di
incompatibilità qualora sussistano, con il soggetto ispezionato, relazioni di
parentela o di affinità entro il 4° grado.
3. La dichiarazione di
incompatibilità deve essere effettuata anche nel caso in cui l’attività da
svolgere abbia come destinatari soggetti la cui
documentazione di lavoro sia tenuta da professionisti che siano legati al
personale ispettivo incaricato da rapporto di parentela o affinità entro il 4°
grado.
4. La dichiarazione deve
essere effettuata anche qualora tale relazione emerga nel corso
dell’accertamento.
ART. 23
TUTELA DELLA
RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
1. Il trattamento dei dati
personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di
tutela della riservatezza.
2. L’ispettore di vigilanza
non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad
accedere.
3. Nel corso dell’ispezione,
nonché nelle fasi successive, l’ispettore di vigilanza garantisce la segretezza
della fonte della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine
all’accertamento.
4. L’ispettore di vigilanza
conserva il segreto sulle informazioni inerenti i processi
produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie
funzioni secondo le vigenti disposizioni.
ART. 24
CONDIVISIONE DEGLI
OBIETTIVI
1. L’ispettore di vigilanza
si riconosce nei valori e nelle strategie della propria Amministrazione e
finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e
del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta
all’evasione ed all’elusione contributiva, utilizzando a tal fine l’autonomia
operativa riconosciutagli dall’INPS, curando il proprio aggiornamento
professionale e partecipando alle iniziative formative organizzate dallo stesso
Istituto.
ART. 25
CUSTODIA ED USO DEI BENI
IN DOTAZIONE
1. L’ispettore di vigilanza
è responsabile della corretta tenuta del materiale e delle attrezzature di cui
dispone per ragioni d’ufficio.
ART. 26
RAPPORTI CON GLI ORGANI
DI INFORMAZIONE
1. L’ispettore di vigilanza
si astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente
autorizzato dal diretto superiore.
2. Qualora venga a
conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne informa il
proprio superiore gerarchico secondo le modalità stabilite dall’Istituto.