PRESUNZIONE DI
CESSIONE E DI ACQUISTO DEI BENI - PRECISAZIONI
Il Ministero delle finanze con la Circolare n.193/98 ha fornito
importanti chiarimenti in merito alla numerazione dei documenti di trasporto
(DDT) in arrivo, alla documentazione relativa al trasporto dei beni effettuato
su mezzi del ricevente e alla procedura per la distruzione dei beni.
Si riporta di seguito il testo della Circolare in oggetto.
Dipartimento Eentrate
Circolare n.193 del 23/7/98
Premessa
Il
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 298
alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997) ha dato attuazione alla
delega conferita al Governo con l'articolo 3, comma 137, lett.a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, concernente la revisione della disciplina delle
presunzioni di cessione e di acquisto di cui all'art. 53 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti dei
contribuenti, facendo salve le esigenze di tutela dell'attività di controllo
dell'Amministrazione finanziaria.
A
tal proposito, il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, onde pervenire ad una
trattazione organica della materia, ha provveduto alla completa riformulazione
della disciplina con la conseguente sostituzione delle regole contenute nel
citato articolo 53 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In
particolare il menzionato D.P.R. n. 441 del 1997 si compone di cinque articoli:
-
gli articoli 1 e 2 disciplinano la presunzione di cessione;
-
l'art. 3 si occupa della presunzione d'acquisto;
-
l'art. 4 regola l'operatività delle presunzioni;
-
l'art. 5 stabilisce le norme di coordinamento e la soppressione di disposizioni
superate con la nuova disciplina.
Al
fine di realizzare la necessaria uniformità di indirizzo in ordine
all'interpretazione delle nuove disposizioni, si forniscono qui di seguito le
relative istruzioni.
1.
Presunzioni di cessioni
L'art.
1, comma 1, del D.P.R. n. 441 del 1997 in esame, stabilisce che si presumono
ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in
cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi
rappresentanti. Tra questi luoghi rientrano le sedi secondarie, filiali,
succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto
nella disponibilità dell'impresa.
Il
successivo comma 2 del medesimo articolo 1, stabilisce inoltre che la
presunzione di cui al comma 1 non opera se viene dimostrato che i beni stessi:
-
sono stati impiegati per la produzione;
-
sono stati perduti o distrutti;
-
sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in
dipendenza di contratti estimatori, di contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.
L'elencazione fatta dalla norma al riguardo è puramente esemplificativa: quello
che rileva infatti è unicamente l'assenza di qualsivoglia titolo traslativo
della proprietà.
Si
evidenzia che fra i luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni
sono stati previsti espressamente anche i mezzi di trasporto che si trovano
nella disponibilità dell'impresa; viene, inoltre, usato il termine
"operazioni" in luogo di "attività" allo scopo di
comprendere anche quelle cessioni che, pur non costituendo oggetto della
normale attività del contribuente, vengono, comunque, svolte nell'esercizio
dell'impresa.
La
presunzione di cui al comma 1 dell'art. 1 si applica nei confronti di tutti i
soggetti d'imposta e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività dell'impresa sia i beni strumentali.
Nei
confronti degli operatori esercenti solo operazioni di prestazioni di servizi
la presunzione può riguardare esclusivamente i beni strumentali e non gli altri
beni consegnati dal committente ai fini della prestazione richiesta.
Si
osserva che la presunzione di che trattasi opera solo quando i fatti indizianti
siano acclarati nella loro esistenza.
La
presunzione di cessione scaturisce, infatti, dal raffronto tra: l'entità dei
beni acquistati, importati o prodotti (al netto dei beni utilizzati per la
produzione perduti o distrutti, nonchè, come si dirà appresso, dei beni
consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato, ecc.) e l'entità dei
beni effettivamente giacenti nei luoghi ove il contribuente svolge le proprie
operazioni, comprese le dipendenze, ecc.
La
differenza tra le due entità evidenzia la quantità dei beni che, in via
presuntiva, sono da considerare ceduti con la conseguenza che ove le effettive
consistenze finali risultino inferiori a quelle contabilizzate, i beni
costituenti la differenza si considerano ceduti senza il pagamento
dell'imposta.
Trattasi
di una presunzione legale "iuris tantum" con la quale la legge dà per
avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario, da fornirsi da
parte del contribuente.
A
tal fine l'art. 1 del citato D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce una serie di
adempimenti a carico del contribuente, la cui concreta attuazione impedisce il
sorgere delle suddette presunzioni nei suoi confronti.
1.1
Luoghi di svolgimento delle operazioni
La
disposizione in esame stabilisce la non operatività della presunzione legale di
cessione per quei beni acquistati, importati o prodotti che si trovano nei
luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni.
Al
fine di ricondurre con certezza in capo al contribuente i luoghi delle
operazioni, viene precisato, al comma 3 del citato articolo 1, che la
disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonchè delle
dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri locali e
dei mezzi di trasporto può risultare indifferentemente:
-
dall'iscrizione nel registro delle imprese, alla Camera di Commercio o ad altro
pubblico registro;
-
dalla dichiarazione di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, se
effettuata anteriormente al passaggio dei beni;
-
da altro documento dal quale risulti il luogo di destinazione dei beni,
annotato in uno dei registri in uso al contribuente e tenuto ai sensi dell'art.
39 del D.P.R. n. 633 del '72.
Per
quanto concerne in particolare i mezzi di trasporto è da ritenersi che la
disponibilità degli stessi possa risultare alternativamente:
-
da annotazione presso il Pubblico Registro Automobilistico;
-
da contratto di leasing, di noleggio di comodato ecc. annotati nelle scritture
contabili del contribuente.
Appaiono
opportune le seguenti ulteriori precisazioni:
1)
il rapporto intercorrente tra i mezzi probatori previsti nella prima parte del
comma 3 dell'art. 1 più innanzi illustrati è di pura alternatività con quelli
indicati nella seconda parte dello stesso articolo. Ciò si ricava dal corretto
significato dell'espressione "può", presente nella disposizione, che
collega le due parti della disposizione stessa;
2)
l'elencazione degli stessi mezzi di prova ha carattere tassativo, talchè sono
escluse modalità di prova diverse da quelle espressamente contemplate.
Va,
inoltre chiarito che il particolare mezzo di prova consistente nell'esibizione
di documentazione di data anteriore a quella della verifica, regolarmente
annotata in uno dei registri in uso ai fini I.V.A., per essere idoneo allo
scopo, deve dimostrare due fatti essenziali, diversi fra loro:
1)
che il soggetto dispone di una determinata sede secondaria, filiale, altri
locali, ecc.;
2)
che in tale luogo sono stati destinati i beni esattamente individuati e che
costituiscono oggetto delle presunzioni di cui è questione.
Necessita,
pertanto, ad esempio l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente
registrato, da cui risulti la destinazione degli specifici beni, in relazione
ai quali potrebbe rendersi operante la presunzione, presso i luoghi suindicati.
1.2
Il rapporto di rappresentanza
La
norma in esame ricomprende tra i luoghi di svolgimento delle operazioni anche i
luoghi ove il rappresentante del contribuente svolge le proprie operazioni.
Pertanto per quanto concerne i beni depositati presso rappresentanti viene
stabilito, al comma 4 del citato articolo 1, che il rapporto di rappresentanza
con deposito deve risultare alternativamente da:
-
atto pubblico; - scrittura privata registrata;
-
lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio di
beni, in apposito registro presso l'Ufficio I.V.A., competente in relazione al
domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato;
-
comunicazione effettuata all'ufficio I.V.A. con le modalità previste
dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che sia di data anteriore
al passaggio dei beni.
È
il caso pure di precisare che la prova del rapporto di rappresentanza, come
quella del rapporto di dipendenza di cui si è detto nel paragrafo precedente,
può essere offerta solo con gli specifici mezzi di prova tassativamente
menzionati nella norma.
Vale
la pena altresì sottolineare che entrambe le prove testè richiamate determinano
la presunzione che i beni non sono stati ceduti, salvo prova contraria da parte
dell'Ufficio.
1.3
Beni non rinvenuti nei luoghi di svolgimento delle operazioni
Per
i beni che non si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente o il proprio
rappresentante svolge le proprie operazioni, il regolamento in esame stabilisce
che la presunzione di cessione non opera qualora il contribuente stesso
dimostri che i beni:
-
sono stati impiegati per la produzione;
-
sono perduti;
-
sono stati distrutti;
-
sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza
di contratti estimatori, di contratti d'opera, di appalto, di trasporto, di
mandato, di commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.
1.3.1
Impiego di beni nella produzione
Quanto
ai beni utilizzati nella produzione, la norma non prescrive alcun adempimento
specifico dalla cui inosservanza possa derivare l'insorgere della presunzione
legale di cessione, per cui l'utilizzazione dei beni stessi nel ciclo economico
aziendale può essere dimostrata dal contribuente secondo le regole e con tutti
i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile. In concreto,
quindi, l'utilizzazione per la produzione si può evincere dalle ordinarie
scritture contabili, laddove richieste e, in caso contrario, da coefficienti
tecnici o da riscontri diretti.
1.3.2
Perdita di beni
Con
riguardo alla perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o
comunque indipendenti dalla volontà del soggetto, viene stabilito, al comma 3
dell'articolo 2 del menzionato D.P.R. n. 441 del 1997, che la presunzione di
cessione non opera a condizione che la perdita dei beni stessi sia comprovata:
a)
da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in
mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità
e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto,
del relativo ammontare complessivo;.
b)
da comunicazione redatta sull'apposito modello ministeriale da inviarsi, entro
trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla scoperta o notizia, agli
Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai
Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale
del contribuente). Detta comunicazione deve contenere i dati di cui al punto
precedente; in attesa del decreto ministeriale di approvazione dello specifico
modello è consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera.
1.3.3
La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più
modesto valore economico
Nel
caso di distruzione di beni o di loro trasformazione in prodotti di modesto
valore economico (ipotesi in passato disciplinata dalla circolare ministeriale
20 settembre 1988, n. 23, emanata dalle soppresse Direzioni Generali delle
Imposte Dirette e delle Tasse), il comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. n. 441 del
1997 stabilisce, ai fini della prova, una particolare procedura così
articolata:
a)
redazione di una comunicazione sull'apposito modello ministeriale che deve
essere inviato agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle
Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione
al luogo ove avviene la distruzione o trasformazione). I suddetti Uffici, nel caso
in cui il contribuente abbia il domicilio fiscale in un comune diverso da
quello in cui avviene la distruzione o trasformazione dei beni, devono
trasmettere, anche a mezzo telefax, il verbale di constatazione all'Ufficio
delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente che
pone in essere la suddetta operazione.
Tale
comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima dell'operazione di
distruzione o di trasformazione. Tuttavia, al fine di consentire ai suddetti
uffici di assicurare l'effettiva presenza dei funzionari alle cennate
operazioni, è opportuno che il contribuente provveda ad inviare con un congruo
anticipo, rispetto al termine dei cennati cinque giorni, il modello di
comunicazione.
La
comunicazione stessa, da redigersi in attesa del modello ministeriale su carta
libera, deve contenere: il luogo, la data e l'ora in cui verranno poste in
essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione; la
natura, qualità e quantità dei beni; l'ammontare complessivo, sulla base del
prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare nonchè il valore
ottenibile dalla distruzione o trasformazione.
Si
evidenzia che tale comunicazione non è necessaria (e, quindi, non deve essere
inviata), quando la distruzione è disposta da un organo della pubblica
amministrazione;
b)
redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell'amministrazione
finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno
presenziato alle operazioni ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, se l'ammontare dei beni distrutti o
trasformati non sia superiore a lire dieci milioni. Da tale verbale o
dichiarazione di atto notorio devono risultare: data, ora e luogo in cui avvengono
le operazioni, nonchè natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni
distrutti o trasformati.
È
appena il caso di precisare che la partecipazione alle operazioni di
distruzione o trasformazione del personale dell'amministrazione finanziaria (o
dei militari della Guardia di Finanza) deve essere ordinariamente assicurata.
Peraltro,
allo scopo di evitare la contemporanea presenza dei funzionari degli uffici e
dei militari della Guardia di Finanza, le Direzioni Regionali delle Entrate
assicureranno il necessario coordinamento dell'attività d'intesa con i
competenti Comandi di Zona del Corpo.
Al
riguardo considerata la natura e la tipologia dell'attività di controllo
afferente le suddette operazioni, alla stessa può essere destinato anche
personale degli uffici finanziari non addetto ordinariamente all'attività di
accertamento e controllo, tenuto anche conto della disposizione recata
dall'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
L'attività
di assistenza alle operazioni di distruzione o trasformazione effettuata dai
suddetti uffici finanziari sarà consuntivata nell'ambito del processo
"E11035 - Controlli sostanziali imposte dirette" secondo le seguenti
modalità: - le ore lavorative effettivamente utilizzate andranno sommate a
quelle dedicate ai controlli sostanziali; - le stesse ore lavorative, tramutate
in giorni-uomo vanno indicate nell'ambito della procedura informatizzata
"Consuntivo delle verifiche e degli accessi eseguiti per conto di altri
uffici".
In
tal modo il sistema informativo assicurerà la consuntivazione dell'attività
espletata anche in termini di controlli sostanziali equivalenti.
A
tal fine la predetta procedura informatizzata sarà opportunamente integrata per
individuare anche statisticamente l'attività svolta.
Al
riguardo si richiama l'attenzione degli Uffici che alle cennate operazioni deve
assistere (ove, beninteso, non sia stato concordato l'intervento dei militari
della Guardia di Finanza):
1)
il personale degli Uffici delle Entrate;
2)
in mancanza, il personale degli Uffici delle Imposte Dirette;
3)
in via residuale, nel caso di impossibilità a provvedere da parte dei suddetti
uffici, il personale degli Uffici I.V.A.;
c)
compilazione obbligatoria del documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 agosto
1996, n. 472, progressivamente numerato dall'emittente, quando si provveda alla
movimentazione dei beni che si ottengono dalla distruzione o dalla
trasformazione.
La
procedura formale sopradescritta si rende applicabile tutte le volte che
l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene,
strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale.
Rimangono,
pertanto, sottratte alla procedura in rassegna tutte quelle distruzioni non
dipendenti dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità
dell'operazione, ma normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi,
cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le quali permangono
le specifiche procedure autorizzate con la prassi precedente.
La
procedura in argomento non si applica, inoltre, nell'ipotesi di trasformazione
delle merci in beni residuali che rientri nell'attività propria dell'impresa.
Inoltre,
i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono
procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti
autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti,
all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la
distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all'art.
15 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario n.
33 alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997).
Resta
inteso che non opera la presunzione nei casi di cessione dei beni con
fatturazione nei confronti di altro imprenditore.
1.3.4
Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo
Per
quanto attiene alla consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della
proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto in esame, viene stabilito
che la presunzione non opera qualora la suddetta consegna risulti
alternativamente:
-
dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da
apposito registro (libro c/lavorazione, deposito, ecc.) tenuto in conformità
all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o
da atto registrato presso l'Ufficio del registro, dai quali risultino la
natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale della consegna;
-
dal documento di trasporto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato
dall'emittente e integrato con la relativa causale o, con altro valido
documento di consegna;
-
da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno
dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualità e
quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario
dei beni e la causale non traslativa dell'invio dei beni.
Per
le annotazioni in argomento, non è previsto, trattandosi di un onere e non di
un obbligo, alcune termine per l'esecuzione delle stesse; sarà, quindi, cura
del soggetto interessato provvedere alle registrazioni al più presto, onde
evitare la presunzione di vendita per i beni non ancora annotati.
1.4
Vendita dei beni in blocco
Nell'ipotesi
di vendite in blocco o di altre operazioni similari, il comma 5 dell'art. 2 del
D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce che, ai fini della prova, tali vendite devono
essere documentate:
a)
dalla fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972;
b)
dal documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472 del 1996, progressivamente
numerato, da cui risulti la natura e la quantità dei beni nonchè la
sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi.
Il
cedente deve, inoltre, indicare, soltanto nell'esemplare del documento di
trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per
l'acquisto dei beni ceduti, determinabile anche con i criteri del metodo al
dettaglio o della media aritmetica ponderata.
Nell'ipotesi
in considerazione, pertanto, è necessario, per il superamento della presunzione,
provvedere all'emissione oltre che della fattura di vendita, anche del
documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472 del 1996.
Ai
fini della validità della prova delle vendite effettuate, la norma in esame
richiede, infatti, entrambi i documenti sopraindicati. Ciò al fine di
consentire all'amministrazione finanziaria un controllo più rapido ed efficace
delle operazioni poste in essere e contenere, in tal modo, gli abusi che
frequentemente in passato si sono verificati attraverso tali particolari forme
di cessioni.
1.5
Cessioni gratuite di cui all'articolo 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972
Una
disposizione innovativa rispetto al passato è quella contenuta nel comma 2
dell'art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997; tale disposizione riguarda le cessioni
gratuite di cui all'art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Trattasi
di cessioni di beni che la citata norma include tra le operazioni esenti
dall'imposta se effettuate gratuitamente nei confronti di associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e alle ONLUS.
Per
dette cessioni, l'art. 2, comma 2, del menzionato D.P.R. n. 441 del 1997
stabilisce che la presunzione non opera qualora la cessione stessa risulti
provata dai seguenti documenti:
a)
comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici delle Entrate o, in
mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di
Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente), con
l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della
destinazione finale dei beni, nonchè dell'ammontare complessivo, sulla base del
prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve
pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può
non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia
superiore a lire dieci milioni. In attesa del decreto ministeriale di
approvazione dello specifico modello per il sistema informativo dell'Anagrafe
Tributaria di cui all'art. 5, comma 1, lett.a) del regolamento in rassegna, è
consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera;
b)
emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;
c)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei
beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla
lettera b).
In
mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si considera non
più esente ex art. 10, n. 12, del D.P.R n. 633 del 1972 ma imponibile al
tributo.
2.
Presunzione di acquisto
L'art.
3, comma 1, del D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce che i beni che si trovano in
uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono
acquistati ove lo stesso non dimostri di averli ricevuti in base ad un rapporto
di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'art. 1, nei modi ivi
indicati.
Nonostante
il tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, del
D.P.R. n. 441 del 1997, la presunzione deve intendersi riferita non solo ai
beni merci ma anche alla movimentazione dei beni strumentali.
Permane,
ovviamente, l'esonero per i soggetti esercenti solo prestazioni di servizi, per
le ragioni già esposte al precedente par. 1.
Non
appare superfluo sottolineare i caratteri differenziali delle presunzioni di
acquisto rispetto a quelle di cessione. Va rilevato, a tal fine, che la
diversità è data dal fatto che le regole, che presiedono alla presunzione
d'acquisto, operano in virtù di rinvio ad una parte soltanto delle disposizioni
che disciplinano la presunzione di cessione, e precisamente a quelle che
configurano le cosiddette "presunzioni miste"; regole comuni,
pertanto, ad entrambe le figure in parola.
Rimane,
quindi, esclusa, dalla sfera applicativa della presunzione d'acquisto, quella
parte della disciplina delle presunzioni di cessione che non è richiamata dal
primo comma dell'articolo 3 in commento e che configura la possibilità di mezzo
di prova sostanzialmente libero.
È
il caso, ad esempio, della presunzione di cessione riconducibile
all'"impiego dei beni nella produzione", per la quale si rinvia a
quanto già detto in precedenza.
2.1
Beni ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non
traslativo della proprietà
Per
i beni ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non
traslativo della proprietà, la presunzione legale di acquisto può essere
superata, a norma dell'articolo 3, comma 1 citato, e, analogamente a quanto
accade per vincere la presunzione di vendita, con la dimostrazione da parte del
contribuente che i beni stessi sono giacenti in base ad un rapporto di
rappresentanza ovvero di comodato, deposito, mandato, opera ecc.
Tale
dimostrazione deve essere fornita dal contribuente con uno dei mezzi di prova
indicati nello stesso articolo 1 del D.P.R. n. 441 del 1997 e precedentemente
illustrati rispettivamente ai paragrafi 1.2 e 1.3.4 della presente circolare.
Per
quanto concerne in particolare il rapporto di rappresentanza si richiamano le
istruzioni impartite dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse con le
risoluzioni n. 361245 del 20 novembre 1976 e n. 520128 del 6 novembre 1978.
2.2
Beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa
Quanto
ai beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa, l'articolo 3, comma 2,
del D.P.R. n. 441 del 1997, stabilisce che, per superare la presunzione di
acquisto dei beni senza pagamento dell'imposta, occorre fornire il titolo di
provenienza dei beni stessi attraverso i seguenti prescritti documenti fiscali:
-
fattura; - scontrino o ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste
dall'articolo 3 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696;
-
documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472 del 1996, progressivamente
numerato dal ricevente o da altro valido documento di trasporto.
In
mancanza dei suddetti documenti la presunzione può essere superata:
-
con l'annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice
civile o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del
D.P.R. n. 633 del 1972 ovvero nel registro di cui all'articolo 25 del citato
D.P.R. n. 633, con l'indicazione delle generalità del cedente nonchè della
natura, qualità e quantità dei beni e della data di ricezione.
Con
la disposizione in esame è stata ampliata da parte del legislatore la
possibilità di superare la presunzione d'acquisto qualora il contribuente non
sia in grado di esibire alternativamente la fattura, lo scontrino o la ricevuta
fiscale aventi le caratteristiche previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 696
del 1996. Ciò, in relazione alla situazione venutasi a creare a seguito della
soppressione della bolla di accompagnamento che non esclude, ora, l'ipotesi
dell'esistenza di beni in attesa di fattura e privi di altro documento
giustificativo. A tale scopo, pertanto, sono stati introdotti, quali ulteriori
mezzi di prova a disposizione del contribuente, oltre al documento di trasporto
di cui al D.P.R. n. 472 del 1996 o altro valido documento di trasporto, anche
le annotazioni nei libri contabili previsti dall'articolo 3, comma 2, del
D.P.R. n. 441 del 1997.
Per
quanto riguarda in particolare l'obbligo di numerazione da parte del ricevente
dei documenti di trasporto dei beni che formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa, stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 441 del 1997, si
precisa che il relativo adempimento può considerarsi assolto qualora il
contribuente provveda alla conservazione dei cennati documenti di trasporto.
Infatti non appare coerente, come peraltro evidenziato dall'apposita
Commissione parlamentare per l'attuazione delle deleghe in materia tributaria,
imporre ai contribuenti un obbligo (quello cioè di numerare il documento di
trasporto) non previsto dalla normativa istitutiva del documento stesso (cfr.,
D.P.R. n. 472 del 1996).
2.2.1
Beni acquistati e trasportati con mezzi propri
Come
già accennato, l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 441 del 1997, ha incluso
espressamente tra i luoghi ove il contribuente svolge le proprie operazioni
anche i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
A
tal proposito si fa presente che con la circolare ministeriale 16 settembre
1996, n. 225/E è stato precisato che, nell'ipotesi di fatturazione immediata,
le merci possono viaggiare senza alcun documento, qualora la relativa fattura
venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore ventiquattro del giorno
in cui è stata effettuata l'operazione.
Inoltre,
la circolare ministeriale 15 ottobre 1996, n. 249/E ha chiarito che,
nell'ipotesi di fatturazione differita, il documento di trasporto previsto dal
D.P.R. n. 472 del 1996, può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il
trasporto oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure
tramite gli strumenti elettronici già indicati dalla precedente circolare n.
225/E.
Ne
consegue che nell'ipotesi in cui l'imprenditore, con mezzi propri, trasporti,
senza documenti giustificativi per le ragioni esposte nelle citate circolari
emanate per disciplinare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 472 del 1996, le
merci acquistate dal proprio fornitore, non si può ragionevolmente presumere,
nel caso di controllo in itinere, l'acquisto in evasione d'imposta se non dopo
aver accertato, presso il destinatario, la mancanza dei prescritti documenti
giustificativi dei beni movimentati e non scortati da alcun documento di
trasporto.
2.
Operatività delle presunzioni
L'articolo
4 del D.P.R. n. 441 del 1997 regola l'operatività delle presunzioni di cessione
e di acquisto.
Al
comma 1, del citato articolo 4 viene precisato che gli effetti delle
presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei
beni, operano esclusivamente al momento dell'inizio degli accessi, controlli e
verifiche. La norma, quindi, presuppone implicitamente una verifica fiscale da
parte degli organi accertatori al fine di rilevare, al momento dell'inizio
delle operazioni di controllo, i beni esistenti nei luoghi di svolgimento delle
operazioni del contribuente. Pertanto le presunzioni in argomento operano
limitatamente al periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel corso del
quale è effettuata la verifica.
Al
comma 2 del medesimo articolo 4 viene previsto che le differenze quantitative
derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui
al D.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta
e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente,
costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta
oggetto del controllo. In tal caso le presunzioni di cessioni e di acquisto
operano anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso, ma comunque
oggetto del controllo, qualora emergano in relazione a tali annualità le
differenze quantitative sopradescritte.
L'applicazione
della presunzione di cessione comporta in primo luogo l'irrogazione delle
sanzioni previste dagli articoli 41-44 del D.P.R. n. 633 del 1972 (così come
modificati a decorrere, dal 1 aprile u.s., dagli articoli 6, comma 1, e 13,
comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) e consente, in secondo luogo, all'Ufficio
di recuperare a tassazione il tributo dovuto della presunta cessione, nelle
forme della rettifica o dell'accertamento induttivo ai sensi rispettivamente
degli articoli 54, secondo comma e 55 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, a
seconda che ricorrano i presupposti dell'uno o dell'altro tipo di accertamento.
Quanto,
invece, alle conseguenze della presunzione d'acquisto, l'art. 41, sesto comma,
del D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall'art. 6, comma 8 del già
citato D.Lgs. n. 471 del 1997, esplicitamente stabilisce la responsabilità del
presunto cessionario per le violazioni in tema di fatturazione; pertanto, tale
soggetto è tenuto comunque al pagamento delle sanzioni previste da detta
disposizione.
Sempre
sul piano degli effetti delle presunzioni in commento e, segnatamente ai poteri
d'impulso e d'iniziativa degli uffici in ambito procedimentale, va altresì
messo in particolare risalto che:
a)
le fattispecie suscettive di applicazione delle presunzioni, sia di cessione
che di acquisto, a carico del soggetto non esimono l'Ufficio - per ragioni
connesse ad una esigenza di completezza dell'attività dell'accertamento posta
in essere nei casi in questione - dal compiere, avvalendosi di tutti gli
strumenti e poteri accordatigli dall'ordinamento, ulteriore attività di
verifica e controllo, volta - ricorrendone ovviamente le condizioni - alla
identificazione anche dell'altro soggetto, che figurerebbe come
"controparte" delle operazioni oggetto delle presunzioni stesse (e,
come tale, anch'egli "presunto evasore" nella circostanza) ed alla
conseguente adozione delle misure previste, anche di natura sanzionatoria, a
carico di quest'ultimo;
b)
le presunzioni in argomento, specificamente preordinate all'esercizio
dell'attività di controllo e di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto,
e più precisamente quelle di cessione, non possono non riflettersi, quanto ai
loro effetti, anche nel campo dell'imposizione diretta, quantomeno nella forma
di "presunzioni semplici". Sussistendo, pertanto, i presupposti
giuridici per l'applicazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
delle surrichiamate presunzioni di legge, l'Ufficio I.V.A., laddove non
risultino ancora attivati gli Uffici delle Entrate, avrà cura - nel mentre
provvederà ad adottare i provvedimenti di propria spettanza e di cui innanzi è
cenno - di effettuare, nel contempo, la dovuta segnalazione del caso
all'Ufficio delle Imposte Dirette, territorialmente competente.
3.
Disposizioni finali
Infine,
l'articolo 5 del regolamento in rassegna ha previsto, al comma 1 l'emanazione
di appositi decreti ministeriali e al comma 2 ha stabilito il necessario
coordinamento legislativo al fine di evitare incertezze interpretative.
In
particolare, il comma 1, lettera a) del citato articolo 5, con riguardo alle
prove per superare le presunzioni relative ai cali e agli sfridi, ha demandato
al Ministro delle Finanze l'emanazione di un apposito decreto che stabilisce,
per specifici beni, la misura percentuale dei cali naturali e degli sfridi
usuali. In considerazione del particolare tecnicismo necessario per il calcolo
delle relative percentuali riferite alle diverse tipologie di beni, si fa
presente che l'emanazione del suddetto decreto è subordinata all'acquisizione
dei necessari elementi tecnici da parte delle competenti amministrazioni
statali nonchè delle associazioni di categoria interessate.
Al
comma 1, lettera b), del medesimo articolo 5, viene altresì prevista
l'approvazione di un modello, in corso di elaborazione, per le comunicazioni
previste dall'articolo 2 del regolamento anche al fine di consentire
l'acquisizione dei dati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Da
ultimo il comma 2, dell'articolo 5, del D.P.R. n. 441 del 1997 ha stabilito
che, dalla data di entrata in vigore del regolamento (7 gennaio 1998),
s'intendono sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del D.P.R.
n.
633 del 1972 e i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni altro
testo normativo.
La
scrivente si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sull'argomento,
allorquando saranno approvati i cennati decreti ministeriali di attuazione.
Gli
Uffici e le Associazioni di categoria in indirizzo, sono pregate di assicurare
la massima diffusione del contenuto della presente circolare.