AGEVOLAZIONI
FISCALI A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO
La legge Finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre
2005, n. 266) ha previsto, fra l’altro, una serie di agevolazioni a favore
delle imprese di autotrasporto e più precisamente:
A) Recupero delle somme versate al Servizio sanitario nazionale
Il comma 103 della legge Finanziaria
Nella sostanza viene
riconosciuta all’impresa di autotrasporto la possibilità di utilizzare in
compensazione, per i versamenti di imposte e/o contributi, le somme pagate a
titolo di contributo al SSN contestualmente ai premi assicurativi.
La norma prevede espressamente che la somma
recuperabile non possa essere superiore a 300 euro per ogni veicolo e concerne
unicamente le somme corrisposte nel 2005.
L’agevolazione spetta esclusivamente per i veicoli
omologati ai sensi della direttiva n.91/542/CEE, riga
B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992. Si tratta di
veicoli che garantiscono una limitata emissione di ossido di carbonio, di
idrocarburi, di ossido di azoto e di particolato nei quantitativi massimi
indicati nel citato decreto.
Una interpretazione letterale della norma («veicoli omologati
ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B,...») porterebbe a concedere
l’agevolazione solo in relazione ai veicoli omologati ai sensi della citata
direttiva, in sostanza solo ai motori con le caratteristiche di emissione
definite Euro 2.
Si ritiene che, in considerazione anche dell’accordo
sottoscritto fra le organizzazioni dell’ auto
trasporto ed il Governo da cui hanno tratto origine le norme inserite nella
Finanziaria per il 2006, l’agevolazione spetti, oltre che ai veicoli i cui
limiti di emissione di sostanze inquinanti rientrano nei valori previsti per i
motori classificabili Euro
L’agevolazione è riconosciuta ai veicoli (aventi le
caratteristiche sopraindicate) adibiti, recita specificatamente la norma, al
«trasporto merci»: in considerazione del generico rimando al trasporto merci,
si ritiene possano beneficiare dell’ agevolazione sia
i veicoli adibiti a trasporto merci in conto terzi che in conto proprio.
La norma prevede espressamente che l’importo
utilizzato in compensazione non concorra alla formazione del reddito d’impresa
ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell’IRAP.
Con risoluzione 12 gennaio 2006, n. 8/E l’Agenzia
delle entrate ha istituito il codice tributo 6789,
denominato «credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per
responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi
del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992 - (legge 23 dicembre
2005, n. 266, articolo 1, comma 103)» per l’utilizzo del credito in argomento.
In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere
indicato nella colonna «Anno di riferimento» l’anno in cui è effettuata la
compensazione, espresso nella forma «AAAA».
B) Rimborso dell’accisa sul gasolio
Con decorrenza 1 gennaio 2006, il comma 112 della
legge in commento provvede ad abrogare la lett. e) dell’art.
8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con la quale era stata
riconosciuta la restituzione dell’incremento di accisa, applicata al gasolio
per autotrazione utilizzato dagli esercenti l’attività di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate.
Sempre in materia di agevolazioni a favore degli
autotrasportatori, è opportuno, però, ricordare che, relativamente ai consumi
di carburante effettuati nel corso dell’anno 2005, è ancora possibile usufruire
del rimborso dell’ accisa, nei confronti dei soggetti
esercenti attività di autotrasporto con veicoli di massa superiore a 3,5
tonnellate.
L’agevolazione è stata, infatti, introdotta dall’arto
1, comma 10, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, e può essere fruita mediante istanza da presentare secondo le
modalità previste dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.
A tal riguardo si ricorda che, con nota dell’Agenzia
delle dogane prot. n. 545 del 14 febbraio 2006, sono
stati forniti chiarimenti in merito al rimborso dell’accisa.
Il rimborso spetta in relazione ai consumi di gasolio
ad uso carburante effettuati a partire dal 22 febbraio 2005 (entrata in vigore
del D.L. n. 16/2005) e sino al 31 dicembre del medesimo anno.
Per gli esercenti l’attività di autotrasporto di
merci, i consumi devono essere comprovati unicamente dalle fatture di acquisto.
Il rimborso è quantificato nella misura di euro
9,78609 per mille litri, e va moltiplicato per il totale dei litri di gasolio
consumati nel periodo di riferimento.
Per fruire del beneficio, i soggetti sopraindicati
devono presentare, entro il 30 giugno 2006, apposita dichiarazione agli Uffici dell’ Agenzia territorialmente competenti (Uffici tecnici di
finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito), con le modalità stabilite
nel D.P.R. n. 277/2000.
Si ricorda che le imprese che scelgono di utilizzare
il credito in compensazione possono fruirne entro l’anno solare in cui il
credito medesimo è sorto, indicando, sul modello di pagamento F24, il codice
tributo 6740.
L’eventuale eccedenza di credito non compensata entro
la fine dell’anno solare deve essere richiesta a rimborso, con apposita
istanza, agli Uffici dell’ Agenzia delle dogane
territorialmente competenti, entro il 30 giugno 2007.