Entro il 30 giugno 2006, secondo
quanto previsto dal vigente c.c.n.l.,
deve essere corrisposto agli impiegati il premio annuo. Il premio è da
calcolarsi nella misura di una mensilità. Tale mensilità va computata
considerando le voci di stipendio normalmente erogate, con esclusione,
peraltro, dell'importo di euro 10,33 riconosciuto a
titolo di E.D.R. ex prot. 31 luglio 1992.
Agli impiegati che al 30 giugno 2006
non avessero maturato un anno intero di anzianità di
servizio, dovrà essere corrisposta una frazione del premio proporzionale ai
mesi di servizio prestati presso l'impresa. Non deve essere computata la
frazione di mese non superiore a 15 giorni.
- Contributi previdenziali
L'ammontare del premio è soggetto a
contribuzione previdenziale. Si ricorda che la decontribuzione
opera anche sull'Elemento Economico Territoriale corrisposto con la 14a mensilità.
- Ritenute Irpef
Il premio va
sottoposto a ritenute Irpef. Peraltro l'importo dello
stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo di paga per la
determinazione della relativa aliquota di tassazione. Si
ricorda che all’importo del premio non devono essere applicate le deduzioni
d’imposta, meglio note come “no tax area” e per
“oneri familiari”.