QUALIFICAZIONE SOA NELLA OS12 - L’OBBLIGO DI POSSEDERE IL CERTIFICATO DI QUALITA’ PER BARRIERE STRADALI DALLA III CLASSIFICA VA VERIFICATO SOLO PER ISTANZE PRESENTATE DAL 1/1/2006
(T.A.R. Lazio, sezione Roma,
10/05/2006, ordinanza n. 2605)
Con l’Ordinanza n. 2605 del 10/05/2006 il Tar Lazio ha sancito la cessazione dell’obbligo di
certificazione di qualità per la produzione di barriere stradali sospendendo la
determinazione n. 2/2006 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella
parte in cui imponeva alle stazioni appaItanti
di accertare che i montatori di barriere stradali avessero il certificato
qualità dal primo gennaio scorso per importi di lavori pari o superiori a euro
1.032.913.
II ricorso che ha dato origine alla sospensione viene
dall’ associazione di categoria che si era ritenuta
lesa dalla presa di posizione dell’ Autorità di vigilanza.
II Dpr n. 93 del
I problemi sono sorti intorno all’interpretazione di
questa scadenza. Fra le due opinioni contrapposte, all’avvicinarsi della data
ha preso piede un indirizzo secondo cui solo se l’attestazione Soa veniva verificata o rinnovata
dopo il primo gennaio era necessaria integrarla con la certificazione di
qualità. In pratica l’obbligo di certificazione sarebbe venuto in rilievo solo
alla scadenza del certificato stesso.
Un orientamento che non ha convinto l’Autorità di
vigilanza secondo la quale in questo modo si correva il rischio di una sorta di
rincorsa alla richiesta di rinnovo entro il 31 dicembre 2005 (prima cioè dell’entrata
in vigore) per poter godere di altri tre anni di esonero. E quindi l’Autorità
con la determinazione n. 2 del 7 febbraio scorso aveva stabilito che anche le
imprese già attestate dovevano comunque possedere dal primo gennaio il
certificato di qualità e che se questo non era inserito nell’attestazione Soa spettava alle stazioni appaltanti verificarne il
possesso in gara.
Ora però il Tar sembra di
diverso avviso. Certo non si è ancora alla decisione definitiva. L’ordinanza si
limita a sospendere la parte impugnata della determinazione che cita: “Qualora
l’attestazione conseguita anche nella categoria OS12 riporti una data di emissione anteriore all’1/1/2006 e, pertanto, risulti
possibile che sia stata rilasciata anche in carenza della medesima certificazione
di sistema di qualità, le stazioni Appaltanti, in sede di gara di lavori di
importo pari o superiore a euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno
l’obbligo di verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della
suddetta certificazione di sistema di qualità e abbia in corso di svolgimento
presso
Tuttavia questo genere di decisioni, di solito, vengono prese perché si ravvisa un minimo di fondamento
nella richiesta. II merito della
questione sarà comunque deciso nell’udienza fissata per il 12 luglio. Intanto,
le stazioni appaltanti non possono più chiedere alle imprese qualificate in
OS12 con attestazioni rilasciate prima del gennaio scorso di presentare il
certificato di qualità.