LAVORI PUBBLICI - L’IMPRESA IN POSSESSO DEI REQUISITI SIA PER
(T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 05/05/2006, n. 3968)
In base all’art. 95, co. 1, del d.P.R. n. 554 del
1999, l’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi (cioè della
qualificazione SOA) alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori,
ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi. Per le associazioni temporanee di
imprese di tipo verticale, l’art. 95, co. 3, del
citato d.P.R. prevede che nelle categorie scorporate
ciascuna mandante possieda i requisiti previsti per l’importo dei lavori della
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola,
mentre per i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da
imprese mandanti ammette che i requisiti siano posseduti dalla impresa
mandataria con riferimento alla categoria prevalente. Sennonché la disposizione
in questione, nel consentire che i requisiti relativi alle categorie
scorporabili non assunte da imprese mandanti siano posseduti dalla impresa
mandataria con riferimento alla categoria prevalente, non esclude che siano da
considerare, a maggior ragione, per il singolo partecipante i requisiti
posseduti direttamente anche in relazione alla specifica categoria
scorporabile.
Invero, non emerge alcun
ragionevole motivo tecnico o logico-giuridico per cui
un’impresa, in possesso di qualificazione sia nella categoria prevalente sia in
una delle categorie non scorporate, non possa far valere i titoli posseduti
nella categoria scorporabile ed eseguire i relativi lavori, ma debba necessariamente
associare un’altra mandante per tale categoria o debba possedere una maggiore
qualificazione nella categoria prevalente (cfr. T.a.r. Valle d’Aosta, 17/3/2004,
n. 28).