APPALTI PUBBLICI -L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA NON DETERMINA UNA POSIZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA MA COSTITUISCE MERA ASPETTATIVA VERSO QUELLA DEFINITIVA
(Consiglio di Stato, Sez.V, 11/05/2006, n. 2612)
L’aggiudicazione provvisoria
rappresenta un atto infraprocedimentale, soggetto a conferma o a revisione, nei
cui riguardi il partecipante dichiarato provvisoriamente aggiudicatario non
vanta alcuna posizione giuridicamente tutelata al provvedimento di
aggiudicazione definitiva ma è titolare di una mera aspettativa, la cui
osservanza impone la comunicazione di riapertura del procedimento ove se ne
verifichi la necessità e non l’annullamento dell’intera gara in presenza di
fatti sopravvenuti che ne comportino la ripetizione di una fase, secondo il
principio di conservazione degli atti della p.a. e di continuità della sua
attività (Cons. Stato, IV, 27 dicembre 2001, n. 6420; Consiglio Stato, sez. IV,
29 ottobre 2002, n. 5903).
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. .omissis . . .
FATTO
La ricorrente s.r.l. N.F. Impianti, espone di essere risultata aggiudicataria
della gara indetta dal Comune di P. (Pescara) per l’affidamento dei lavori di
risanamento conservativo del palazzo D.L.C.,
trasformato in Museo d’arte, per un importo a base d’asta di 370.000/00,
secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara senza prefissione di alcun limite di ribasso.
Nella seduta del 28 gennaio 2003 Commissione di gara rinviava la sessione a
data da destinare onde permettere agli otto dei nove concorrenti di presentare
le dichiarazioni richieste ai punti 11a 1bis) e 11m) del bando circa
l’inefficacia sull’offerta dell’indicazione delle voci e quantità riportate
nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione
dell’appalto relativamente alla parte a corpo (11a 1bis) e il mancato ricorso
al piani individuali di emersione ex lege n. 383/01.
I termini della gara venivano riaperti con nota 11.3.2003 del Comune e la
commissione di gara, nella riunione del 27 marzo 2003, procedeva all’apertura
dei plichi integrativi, ad esclusione di quello della società N.F. Impianti nonostante fosse stato regolarmente trasmesso
ed aggiudicava provvisoriamente la gara alla società L.. Accortosi
dell’omissione, il comune rendeva noto ai partecipanti con lettera a.r. del 8.4.2003, che la commissione di gara nella seduta
del 27.3.2003 non ha preso in esame l’integrazione prodotta in data 21.3.2003
dalla ditta N.F. Impianti s.r.l. in quanto non
trasmessa, per mero errore materiale, all’ufficio competente e che era
necessario procedere allo svolgimento di una nuova sessione di gara, fissata il
17 aprile 2003 alle ore 15,30. In tale seduta la commissione di gara procedeva
all’apertura del plico della N.F. Impianti che
risultava aggiudicataria provvisoria con un ribasso del 14,527%. Con determina
9.6.2003, n. 97 del dirigente del settore tecnico-manutentivo
del Comune erano approvati gli atti di gara con aggiudicazione in via
definitiva dei lavori alla società N.F. Impianti.
L’aggiudicazione è stata annullata dal Tar Abruzzo,
Pescara, su ricorso della società L. s.r.l. in quanto
la riammissione della società N.F. Impianti viola i
principi di continuità delle gare, di par condicio e
di persistente segretezza delle offerte che sovrintendono le gare d’appalto.
Avverso la sentenza muove appello
DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe,
è stata annullata l’aggiudicazione in favore dell’appellante s.r.l. N.F. Impianti della gara indetta dal Comune di P. (Pescara)
per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo del palazzo D.L.C., trasformato in Museo d’arte. Il primo giudice ha
ritenuto illegittima la riapertura della gara d’appalto, dopo che era
intervenuta l’aggiudicazione provvisoria in favore di un concorrente ed era
venuta meno la segretezza delle offerte, potendo l’Amministrazione, in presenza
di vizi del procedimento, annullamento d’ufficio la gara ma non riaprirla.
L’appello della s.r.l. N.F. Impianti deve essere
accolto, perché fondato nelle sue prospettazioni.
Nella costante giurisprudenza di questo Consiglio, l’aggiudicazione provvisoria
rappresenta atto infraprocedimentale, soggetto a
conferma o a revisione, nei cui riguardi il partecipante dichiarato
provvisoriamente aggiudicatario non vanta alcuna posizione giuridicamente
tutelata al provvedimento di aggiudicazione definitiva ma è titolare di una
mera aspettativa, la cui osservanza impone la comunicazione di riapertura del
procedimento ove se ne verifichi la necessità e non l’annullamento dell’intera
gara in presenza di fatti sopravvenuti che ne comportino la ripetizione di una
fase, secondo il principio di conservazione degli atti della p.a. e di
continuità della sua attività (Cons. Stato, IV, 27
dicembre 2001, n. 6420; Consiglio Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5903).
Avere pretermesso, per mero ed incontestato errore
materiale, l’esame della documentazione integrativa di un partecipante alla
gara, come era
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello della società M.F. Impanti e, in riforma della decisione impugnata, respinge
il ricorso originario della società L.. Condanna l’appellata s.r.l. L. alle
spese di ambedue i gradi di giudizio in favore dell’appellante che liquida
nella misura di 5.000/00 compensate per
un terzo, oltre Iva C.A.P. e spese generali. Compensa le spese nei confronti
del Comune di P..
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 21 febbraio