RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI - CODICE TRIBUTO
(Risoluzione n.75/E
del 25/5/06)
Con
Nella compilazione dell’F24, il codice tributo deve
essere esposto nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale periodo di
riferimento, dell’anno di possesso del bene per il quale si opera la
rivalutazione.
Si ricorda che, per poter effettuare la
rivalutazione, vengono richiesti al contribuente i
seguenti adempimenti:
(a) far redigere la perizia
giurata di stima da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici,
dei periti agrari e dei periti industriali edili e (per effetto della legge
311/2004) i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. La redazione ed il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro il 30 giugno 2006 e comunque prima della vendita
dell’area;
(b) versare, tramite modello
F24, entro il 30 giugno 2006 un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito
pari al 4% del valore dell’area risultante dalla perizia. Il pagamento
dell’imposta può essere anche successivo alla vendita del terreno, purchè effettuato entro il citato termine del 30 giugno. È
ammesso anche il versamento rateale dell’imposta sostitutiva che potrà,
pertanto, essere effettuato con gli interessi del 3%, secondo le seguenti
scadenze:
- 30 giugno 2006;
- 30 giugno 2007 con gli interessi annuali al 3%;
- 30 giugno 2008 con gli interessi annuali al 3%.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con
Nel caso in cui il contribuente interessato abbia provveduto al versamento dell’imposta sostitutiva in
data anteriore al 25 maggio 2006, utilizzando il codice relativo alla
precedente rivalutazione (codice tributo “
In linea con le indicazioni fornite
dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente può presentare istanza di
rettifica (cfr. Circolare n.5/E
del 21 gennaio 2002) del modello F24 erroneamente compilato, ad uno qualsiasi
degli uffici locali, senza la necessità di ulteriori adempimenti, e senza
l’irrogazione di alcuna sanzione, ai sensi dell’art.10
dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).