ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA - INGRESSO
IN ITALIA DEI CITTADINI DEI NUOVI STATI ADERENTI PER MOTIVI DI LAVORO - PROROGA
DEL REGIME TRANSITORIO
L’Italia con legge n. 380 del
24 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.11.2004, ha
ratificato il Trattato di adesione di dieci nuovi Stati all’Unione Europea,
stipulato il 16 Aprile 2003 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 (cfr. Not. n.
5 e 6 /2004).
A partire da tale data fanno parte dell’Unione Europea altri dieci Paesi e precisamente:
Le norme transitorie
dell’atto di Adesione unito al Trattato stabiliscono che il principio della
libera circolazione dei lavoratori è immediatamente applicabile solo per Malta
e Cipro, mentre per gli altri otto paesi tale principio ha una limitata
applicazione. Infatti, per tali otto paesi, è concesso a ciascun Stato membro,
per un periodo di due anni, di continuare ad applicare le misure nazionali per
la disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini
appartenenti a tali Paesi neocomunitari. L’Italia si è avvalsa di tale facoltà.
Con circolare n. 15 del 3
maggio 2006 Il Ministero del Lavoro ha reso noto che il Governo Italiano ha
provveduto a notificare alla Commissione Europea - secondo quanto previsto in
proposito dal Trattato di Adesione al termine del primo biennio - la decisione
di continuare ad avvalersi del regime transitorio in materia di libera
circolazione dei lavoratori subordinati provenienti da otto dei dieci Paesi di
nuova adesione all’Unione Europea (con esclusione di Cipro e Malta) per un
ulteriore periodo di tre anni, dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2009.
Pertanto, l’attuazione del
DPCM del 14.02.2006 (decreto-flussi 2006 relativo ai
lavoratori neocomunitari) prosegue senza modifiche in base a quanto già
disposto dalla circolare del Ministero del lavoro n. 6 del 27.02.2006.