RIMBORSO CARENZA INFORTUNI
Si ricorda alle imprese
associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli
operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare
all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento.
Si rammenta inoltre che le
richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data
dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non
potranno essere esaminate.
Gli uffici del Collegio sono
a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione
illustrativa.