SICUREZZA SUL LAVORO - LEGGE N. 125/2001 - DIVIETO
DI ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE
L’art. 15 della legge 30
marzo 2001, n. 125 stabilisce che nelle attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o
la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto
di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Sulla G.U. del 30 marzo 2006,
n. 75 è pubblicato il provvedimento 16 marzo 2006 contenente l’elenco di tali
attività.
Di seguito si riporta lo
stralcio dell’elenco di tali attività, che interessano il settore delle
costruzioni. Si segnala che, l’inosservanza all’art. 15 della citata legge comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative da
Elenco delle attività, di
interesse per il settore, per le quali si fa divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche:
1) attività per le quali è
richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori
pericolosi:
a) impiego di gas tossici
(art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori
di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di
fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
(…omissis…)
g) manutenzione degli
ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
(…omissis…)
3) sovrintendenza ai lavori
previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
(…omissis…)
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di
veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida
categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di
abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per
guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
(…omissis…)
f) conducenti, conduttori,
manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con
binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori
di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle
sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle
piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad
attività off-shore e delle navi posatubi;
(…omissis…)
p) addetti alla guida di
macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile
della produzione, confezionamento, detenzione,
trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai
comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono
attività in quota, oltre i due metri di altezza;
(…omissis…)
14) tutte le mansioni che si
svolgono in cave e miniere.