INPS - CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE NEI CASI DI AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI - PRECISAZIONI
DELL’ISTITUTO
Si segnala che, con messaggio
n. 12791 del 2 maggio 2006,
L’Istituto, innanzitutto, ricorda
che tale norma ha sostituito l’art. 155 del Codice civile, introducendo
modifiche in merito ai provvedimenti riguardanti i figli in caso di separazione
personale dei genitori.
In particolare, ai sensi
della menzionata disposizione, “il giudice che pronuncia la separazione
personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all’interesse morale e materiale di essa”
e “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
ad entrambi i genitori”.
Tanto premesso, l’Inps, nel richiamare le istruzioni impartite sull’argomento
nella circolare n. 210 del 7.12.1999, ribadisce che, qualora i figli restino
affidati ad entrambi i genitori, questi ultimi devono stabilire, di comune
accordo, chi dei due effettuerà la richiesta ai fini della corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare. In mancanza di accordo fra gli affidatari, l’autorizzazione alla percezione della
prestazione familiare viene concessa al genitore con
il quale il figlio risulta convivente, secondo quanto stabilito dall’art. 9
della Legge 9.12.1977, n. 903.
Se, invece, il giudice
dispone l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, rimane applicabile la
vigente normativa, in base alla quale è il genitore affidatario
il solo titolare del diritto all’assegno per il nucleo familiare.