INPS - CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE - DIRITTO DEL DIPENDENTE CESSATO - MESSAGGIO ISTITUTO
Con messaggio n. 12790 del 2
maggio 2006
Ad avviso dell’Inps, nella fattispecie in esame, l’obbligo – stabilito
dall’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, così come modificato dall’art.
8 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038 – di anticipare per conto dell’Istituto
l’assegno per il nucleo familiare permane in capo al datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore prestava attività lavorativa nei
periodi oggetto della richiesta, a condizione che l’impresa conservi un
rapporto previdenziale con l’Inps, ovvero non sia
cessata o fallita.
Il messaggio in parola
ricorda, inoltre, che, ai sensi della vigente normativa (art. 16-bis della
Legge16 aprile 1974, n. 114), il diritto del lavoratore alla percezione
dell’assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni.
Pertanto il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la prestazione familiare
qualora la relativa domanda venga presentata da un ex
dipendente nel termine della prescrizione quinquennale.
Lo stesso termine
prescrizionale si applica anche al diritto del datore di lavoro a richiedere il
rimborso dell’assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti.
Nell’ipotesi di assegno riferito a periodi pregressi, detto termine decorre
dalla data in cui l’assegno viene corrisposto.
L’Inps,
infine, evidenzia che, se il datore di lavoro si rifiuta di erogare l’assegno
per il nucleo familiare ad un ex dipendente,
In questa ipotesi, qualora venga accertata l’impossibilità per il lavoratore di
ricevere quanto dovuto a titolo di assegno da parte del datore di lavoro,