RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - D.M. 17 NOVEMBRE 2005 - CIRCOLARE INPS N.
74/2006
Si fa seguito a quanto
pubblicato sul Not. n.
3/2006 per comunicare che con circolare n. 74/2006 l’Inps
è intervenuto per la concreta applicazione delle agevolazioni contributive per
i contratti di inserimento stipulati con le donne.
La novità più importante
contenuta nella circolare, rispetto ai criteri illustrati nella precedente
comunicazione, concerne la misura del beneficio ed i soggetti che ne possono
usufruire.
A parere dell’Istituto
l’agevolazione contributiva in misura pari al 25% spetta a tutti i contratti di
inserimento stipulati con le donne, a prescindere cioè dalla residenza delle
stesse. Al contrario, per avere diritto all’agevolazione in misura superiore al
25% è necessario il concorso di tre requisiti (residenza della donna nelle zone
indicate nel decreto, settore di lavoro del datore di lavoro, ubicazione
territoriale dell’attività).
Ciò in quanto il Ministero
del Lavoro, con nota del 27 aprile scorso, ha ritenuto che l’agevolazione di
importo pari al 25%, essendo misura uniforme e generalizzata, non costituisca
aiuto di stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE (applicando così gli
stessi criteri seguiti dalla Commissione europea nella nota vicenda di
infrazione dei cfl).
Circa i requisiti da
rispettare per ottenere i benefici in misura superiore al 25%, l’Inps tra l’altro ricorda che l’“incremento netto“
dell’occupazione va verificato con riferimento alla media degli occupati negli
12 mesi precedenti l’assunzione e alla singola unità operativa in cui si
effettua l’assunzione stessa. Relativamente alla durata minima del contratto
(12 mesi) - sempre per avere titolo al beneficio in misura superiore al 25% - viene precisato che, se il rapporto si risolve prima del
termine suddetto per giusta causa, si ha comunque diritto all’agevolazione.
Se i datori di lavoro hanno
applicato il beneficio in misura superiore al 25% senza averne titolo possono
regolarizzare le differenze entro il 16 del terzo mese successivo alla
circolare, senza sanzioni di alcun tipo.
Se invece i datori di lavoro,
pur avendo titolo al beneficio (sia ridotto che pieno), non l’avessero
applicato, potranno recuperare gli importi dovuti utilizzando la procedura del
modello VIG a credito.