L'IMPOSTA DI BOLLO
NEI DOCUMENTI DI GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
In merito alla disciplina dell'imposta di bollo sui documenti
previsti per la contabilità dei lavori pubblici si osserva quanto segue.
L'attuale testo legislativo inerente l'imposta di bollo, approvato
con D.P.R. n. 642/72 da ultimo modificato dal D.P.R. 30/12/82, n. 955,
ricomprende nella Tariffa - allegato A
- parte I - gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine.
Nella medesima Tariffa - allegato A - parte II - sono viceversa individuati gli
atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso.
Il citato D.P.R. n. 642/72 nel testo originario individuava
all'articolo 2, 2° comma, il caso d'uso quando “un atto, documento o registro
si deposita presso le amministrazioni dello Stato o gli Enti pubblici
territoriali”; l'attuale testo (modificato dal richiamato D.P.R. n. 955/82)
dispone viceversa che “si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri
sono presentati all'Ufficio del registro per la registrazione” (art. 2, 2°
comma, D.P.R. 642/1972).
Gli atti e i documenti previsti per la gestione dei pubblici
appalti (introdotti soprattutto con il R.D. 25/5/1895, n. 350 per la direzione,
contabilità e collaudazione dei lavori pubblici) non sono previsti da alcun
articolo della Tariffa - parte I - e non verificandosi il caso d'uso, agli
stessi non sono applicabili gli articoli della Tariffa - parte II; sono
pertanto da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del tributo in esame.
Sono perciò da ritenersi esenti dall'imposta di bollo i seguenti
documenti il cui elenco è da ritenersi indicativo.
- verbale di consegna dei lavori
- verbale di sospensione dei lavori
- verbale di ripresa dei lavori
- verbale di proroga dei lavori
- verbale di concordamento nuovi prezzi
- manuale del direttore dei lavori
- giornale dei lavori
- libretti delle misure
- le liste settimanali
- il registro di contabilità
- il sommario del registro di contabilità
- gli stati di avanzamento dei lavori
- i certificati di pagamento
- il registro dei pagamenti
- il certificato di ultimazione dei lavori
- il conto finale
- il certificato di collaudo
A conferma di quanto detto, in relazione agli appalti pubblici il
Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – nella parte conclusiva
della propria circolare n. 171, del 1/7/1998, ha infatti evidenziato come: “
interpellata in merito l'Avvocatura Generale dello Stato che si e' espressa con parere prot. n. 27400 c.s.
5296/96 in data 25 febbraio 1997, si
ritiene che gli atti degli appaltatori, diversi dalle dichiarazioni
negoziali, anche unilaterali (ossia
gli atti a contenuto negoziale
che costituiscono, modificano, estendono o estinguono gli effetti del
contratto, quali gli atti aggiuntivi,
le dichiarazioni di rinuncia e simili atti da cui discendono effetti sul
rapporto), siano riconducibili
all'art. 28 della ripetuta Tariffa (parte
2a) approvata con D.M. 20 agosto 1992 e quindi soggetti all'imposta di bollo nella
misura di L. 600 solo in caso d'uso”,
che come detto si verifica unicamente nel caso di registrazione all'Ufficio
Registro.
Roma, in data 01.07.98
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.171
Da piu' parti vengono chiesti chiarimenti in merito al
regime, agli effetti dell'imposta
di bollo, della documentazione posta in essere dalle
imprese in occasione dello svolgimento
dei contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione.
In particolare viene
posto quesito in ordine alla misura del tributo di bollo sui numerosi documenti, quali a titolo
esemplificativo i verbali e gli atti di avanzamento dei lavori mensili, i
verbali di visita, di collaudo ed altri atti che nella pratica assumono le piu'
diverse denominazioni. Com'e' noto,
gli atti in parola, quali atti
di architetti, periti e misuratori o professionisti in genere, ricadono, in
linea generale, tra quelli soggetti all'imposta di bollo, nella misura di lire 600, solo in caso d'uso, indicati
nell'art. 28 della vigente Tariffa
(Parte 2a) approvata con D.M. 20 agosto 1992,
caso d'uso che si verifica con la presentazione degli
stessi scritti all'Ufficio del Registro
per la registrazione (art. 2 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642).
C'e' da tener presente
che prima delle modifiche
apportate alla disciplina dell'imposta
di bollo, con il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, il caso d'uso ricorreva,
oltre che con la presentazione degli atti all'Ufficio del registro anche
in occasione della loro produzione od esibizione in
giudizio nell'ipotesi di allegazione ad
un atto pubblico o di deposito presso cancellerie o presso amministrazioni
pubbliche.
Va precisato, poi, che
l'art. 2 della citata tariffa
(Parte 1a) prevede che “le scritture
private contenenti convenzioni
con le quali si creano, si
modificano, si estinguono si
accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni ed inventari destinati a
far prova fra le parti che li hanno sottoscritti” sono soggetti al tributo fin
dall'origine nella misura di L. 20.000 per ogni foglio. In tale
disposizione rientrano, oltre che tutti
i contratti di natura
privatistica, tutte le scritture nonche'
le dichiarazioni unilaterali che importino costituzione, modificazione,
trasferimento, riconoscimento ed
estinzione di diritti di qualsiasi natura, sempreche' non redatti in forma di corrispondenza (art. 24 della
citata Tariffa).
La portata delle anzidette disposizioni ingenera perplessita'
nelle parti che incorrono di frequente in trasgressioni, nella
maggior parte, in buona fede, attese le
diverse interpretazioni cui le stesse parti pervengono.
Al riguardo giova rilevare
che l'elemento tipico della scrittura privata deve rinvenirsi in un elemento formale rintracciabile nella
sottoscrizione di coloro che l'hanno
posta in essere, dato che tale documento puo' assumere il contenuto piu' vario; ne discende che una
lettera contenente anche la firma del destinatario dovrebbe qualificarsi come
scrittura privata.
Cio', per quanto riguarda
gli atti relativi al contratto di appalto, porterebbe alla conseguenza che tutta la ponderosa documentazione
tecnico-contabile, richiesta
dalle disposizioni che regolano
minuziosamente l'iter procedimentale
degli appalti, dovrebbe essere redatta in bollo (L.
20.000 per ogni esemplare, non
trascurando che spesso il documento e' formato da una sola facciata anche se di misura diversa da quella del
foglio di carta bollata e non contiene scritti bensi' disegni o
schemi e simili), recando di norma la firma sia dell'ente appaltante sia della
controparte.
Da quanto esposto consegue
che tali atti, di contenuto identico nella previsione legislativa, scontano
l'imposta in misura diversa e cioe' di L. 600, se
recano la firma di una sola parte, o di L. 20.000, se recano la firma di
entrambe le parti.
Inoltre dalla
circostanza che, di solito, gli atti scaturenti
dall'originario contratto di appalto
sono controfirmati dal committente, discenderebbe che l'art.
28 risulterebbe difficilmente
applicabile nella fattispecie in esame.
Invero, se la norma avesse la limitata portata sopradelineata,
sarebbe inutile, laddove e' corretto canone ermeneutico interpretarla nel senso
in cui abbia una sua precisa finalita' ed utilita'.
Cio' posto, interpellata
in merito l'Avvocatura Generale dello Stato che si e' espressa con parere prot. n. 27400 c.s. 5296/96 in data 25
febbraio 1997, si ritiene che gli atti
degli appaltatori, diversi dalle dichiarazioni negoziali, anche unilaterali (ossia gli atti a contenuto negoziale che
costituiscono, modificano, estendono o estinguono gli effetti del
contratto, quali gli atti aggiuntivi,
le dichiarazioni di rinuncia e simili atti da cui discendono effetti sul
rapporto), siano riconducibili
all'art. 28 della ripetuta Tariffa (parte
2a) approvata con D.M. 20 agosto 1992 e quindi soggetti all'imposta di bollo nella
misura di L. 600 solo in caso d'uso.