TUTELA ACQUIRENTI IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE- PRECISAZIONE MINISTERIALE SUI CONTENUTI DELLA POLIZZA DECENNALE
Sul Notiziario n. 5/2006 è stata pubblicata una nota
in merito alla usuale formulazione delle polizze assicurative emesse nel
contesto del Decreto Legislativo 122/2005 per l’obbligo dell’assicurazione
decennale dell’immobile da vendere. In tale contesto si è voluto soprattutto
sottolineare come siano divenuti operativi una serie di nuovi e rilevanti
adempimenti con i quali occorre confrontarsi e che hanno determinato in questi
primi mesi di applicazione ripercussioni di non poco conto.
Per la citata polizza postuma decennale, sia nella
Legge 210/04 sia nel Decreto legislativo 122/05, non viene
compiutamente definita l’esatta individuazione dei vizi e gravi difetti
garantiti nonché l’indicazione sul massimale di risarcimento in caso di danno a
terzi
Per risolvere questa situazione, su
richiesta dell’ANCE, nei mesi scorsi è stato aperto presso il Ministero delle
attività produttive un tavolo di confronto, partecipato anche da ANIA, per
individuate soluzioni condivise in ordine ai contenuti minimi della polizza
postuma.
Di recente il Ministero delle attività produttive con
una Nota del ministro, che qui si trascrive, ha fornito alcuni importanti
chiarimenti sui seguenti aspetti:
- franchigia / scoperto;
- elementi costruttivi dell’immobile nei confronti
dei quali deve operare la garanzia; massimali di risarcimento per i danni a
terzi.
Con riferimento al primo aspetto viene
riconosciuta la possibilità di sottoscrivere una polizza con franchigia o
scoperto, ma a condizione che l’assicurato (acquirente dell’immobile) sia
sempre risarcito dalla società assicuratrice dell’intera somma, compresi cioè
anche gli importi oggetto di franchigia
Per quanto riguarda il secondo aspetto il Ministero
ha precisato come la polizza debba garantire i vizi e gravi difetti relativi
alle parti strutturali dell’immobile e cioè quelle “destinate per loro natura a
lunga durata quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale,
solette a sbalzo e quant’altro di simile”.
Infine, il massimale per la responsabilità civile per
i danni a terzi, non previsto dalla legge, viene
individuato nella misura del 50% del costo di costruzione del fabbricato e, in
ogni caso, non inferiore a € 500,000,00 e superiore a € 2.500.000,00
Ovviamente si sottolinea come le indicazioni della
nota ministeriale rappresentino, come si evince anche dalla lettura
dell’articolato pubblicato sul precedente Notiziario sul tema, le condizioni
minime perché la polizza sia ritenuta conforme alle indicazioni del decreto
legislativo 122/05
Ciò significa che nell’ambito della loro autonomia
contrattuale le parti potranno sottoscrivere polizze con ulteriori garanzie.
MINISTRO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DIREZIONE
GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Via Sallustiana, 53-00187
Roma Ufficio C5
Tel. 06/47035371 - Fax
06/47055379
All’ ANCE Via G. A.Guattani,
16-18 00161
ROMA
All’ ANIA Via della Frezza,
70 00186 ROMA
Oggetto: decreto legislativo n. 122/2005 -
Assicurazione obbligatoria per gli acquirenti di immobili.
Come è noto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
In particolare, l’art. 4 del citato decreto
legislativo prevede l’obbligo per il costruttore a contrarre e consegnare
all’acquirente dell’immobile una polizza assicurativa decennale a beneficio
dell’acquirente stesso. Tale polizza ha effetto dalla data di ultimazione dei
lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni
a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’alt. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi
difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o difetto della
costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del
contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Tenuto conto delle esigenze manifestate da codeste
Associazioni, si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti in ordine ai
seguenti aspetti:
1) franchigia e/o scoperto;
2) elementi dell’immobile nei confronti dei quali
opera la garanzia assicurativa;
3) massimali.
Relativamente a tali
problematiche e per definire compiutamente l’ambito della copertura
assicurativa in argomento, appare opportuno che la polizza assicurativa in
questione contenga le seguenti clausole: 1) franchigia e/o scoperto: “Rimane a
carico del contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di
validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell’importo di ogni
sinistro, con i relativi valori minimi, oppure una franchigia fissa, come
indicato nella Scheda Tecnica. Per
2) elementi dell’immobile nei confronti dei quali opera
la garanzia assicurativa: “La garanzia opera per l’indennizzo dei danni
materiali e diretti, compresi i danni a terzi, causati all’immobile assicurato
da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi delle opere, purché
detti eventi siano derivati, come previsto dall’art 1669 c.c. da un accidentale
vizio del suolo o per difetto di costruzione ed abbiano colpito parti
strutturali dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata, quali
murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile”;
3) massimali: “il massimale
di risarcimento è pari al 50% del costo di costruzione del fabbricato
assicurato e comunque non inferiore a € 500.000,00 e non superiore a €
Si pregano codeste Associazioni di voler informare le
imprese associate dei chiarimenti sopra indicati.
IL MINISTRO