DECRETO LEGGE 223/2006
“MANOVRA-BIS” - MISURE FISCALI PER GLI IMMOBILI
(DL
n.223 del 4/7/2006)
Sulla
Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 2006, è stato pubblicato il Decreto Legge
4 luglio 2006, n.223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spese pubblica,
nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,
che contiene una serie di misure riguardanti direttamente il settore
immobiliare, di seguito elencate.
1. abrogazione
delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili in attuazione dei
piani urbanistici particolareggiati (cd “1%”);
2. esenzione
da IVA e applicazione dell’imposta di registro per:
a. tutti
i trasferimenti di fabbricati, o porzioni, ad eccezione di quelli effettuati
dalle imprese costruttrici, o da quelle che hanno eseguito interventi incisivi
di recupero sugli stessi, prima che siano decorsi 5 anni dall’ultimazione dei
lavori,
b. tutte
le locazioni immobiliari;
3. responsabilità
dell’appaltatore per i versamenti IVA dovuti dal subappaltatore;
4. responsabilità
solidale dell’appaltatore per le ritenute fiscali, previdenziali e contributive
sui redditi da lavoro dipendente operate dal subappaltatore;
5. eliminazione
della limitazione all’accertamento in caso di pagamento dell’IVA calcolata su
base catastale nelle compravendite di immobili;
6. definizione
di “area edificabile”, ai fini di tutti i tributi;
7. esclusione
dell’ammortamento per le aree su cui insiste un fabbricato strumentale o
pertinenziali allo stesso;
8. obbligo
di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera per l’esecuzione
di interventi di recupero agevolati ai fini della detrazione del “41%”;
9. modifiche
alle regole di determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale;
10. revisione
delle modalità di accertamento con gli Studi di Settore;
11. tassazione
IRPEF delle plusvalenze realizzate con la vendita di immobili acquistati per
donazione da meno di 5 anni;
12. obbligo,
in sede di acquisto di immobili, di indicare nel rogito il corrispettivo
pattuito;
13. obbligo
di indicare le modalità di pagamento del corrispettivo;
14. modifiche
al credito d’imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero.
1. Abrogazione dell’ “1%” (art.36,
c. 15)
Viene
prevista l’abrogazione della norma,
in vigore dal 1° gennaio 2001, che
prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro all’1% e delle imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) per i trasferimenti di immobili
(aree e fabbricati) compresi in piani
urbanistici particolareggiati, a condizione che entro i 5 anni
successivi fossero stati utilizzati edificatoriamente (norma introdotta
dall’art.33, comma 3, legge 388/2000).
L’abrogazione
ha efficacia per gli atti
pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del
decreto).
La
soppressione dell’agevolazione contrasta con la necessità di pervenire alla
neutralità fiscale dei passaggi intermedi degli immobili, rimandando il
prelievo tributario alla fase ultima di immissione sul mercato del “prodotto
finito”.
2. Esenzione IVA per compravendite
e affitti di immobili (art.35, c. 8-10)
2.1 Cessione di fabbricati
Modificando
il Testo Unico dell’IVA (DPR 633/1972, in particolare l’art.10, comma 1, n.8 e
8-bis), il decreto dispone l’esenzione
da IVA, con contestuale applicazione dell’imposta di registro, per tutti i
trasferimenti di fabbricati, o loro porzioni (abitative e non), ad eccezione
delle cessioni effettuate da imprese
costruttrici, o che vi hanno eseguito (anche tramite affidamento in
appalto) interventi incisivi di
recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia e urbanistica);
§
entro 5
anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero.
§
Prima
di questa modifica, le cessioni di fabbricati non abitativi (es. uffici,
negozi, capannoni ecc.) effettuate da imprese (soggetti IVA) scontavano sempre
l’applicazione dell’IVA (aliquota del 20%). Diversamente, per le abitazioni,
l’IVA era applicata (aliquota del 4% per la “prima casa”, del 10% per le
abitazioni non di lusso, o del 20% per quelle di lusso) se cedente era
l’impresa che l’aveva costruita, o che aveva eseguito interventi di recupero
incisivo, oppure società di compravendita immobiliare.
§
Le
modifiche introdotte hanno, in sostanza:
§
prodotto
l’estensione dell’esenzione IVA per i trasferimenti di tutti i tipi di
fabbricati (anche non abitativi) e per le cessioni effettuate dalle società di
compravendita immobiliare;
§
posto
la condizione, per l’assoggettamento ad IVA, dei 5 anni per le imprese
costruttrici o che abbiano eseguito gli interventi di recupero.
§
Cessione |
|||
Impresa cedente |
Tipologia di fabbricato |
Entro i 5 anni dall’ultimazione |
Oltre i 5 anni dall’ultimazione |
Impresa che lo ha costruito |
TUTTI |
IVA (*): 4%
per la “prima casa” 10% per le abitazioni non di lusso ed edifici assimilati 20% per altri tipi di fabbricati |
Imposta di Registro ed imposte ipotecarie e catastali: 7% imposta di registro e 3% imposta
ipotecaria e catastale |
Impresa che lo ha ristrutturato (art. 31, lett. c, d ed e della legge 457/1978) |
IVA (*): 4%
per la “prima casa” 10% per le abitazioni non di lusso ed edifici assimilati 20% per altri tipi di fabbricati |
Imposta di Registro ed imposte ipotecarie e catastali: 7% imposta di registro e 3% imposta
ipotecaria e catastale |
|
Tutte le altre imprese |
Imposta di Registro ed imposte ipotecarie e catastali: 7% imposta di registro e 3% imposta
ipotecaria e catastale |
Imposta di Registro ed imposte ipotecarie e catastali: 7% imposta di registro e 3% imposta
ipotecaria e catastale |
(*)
L’Imposta di Registro e le Imposte ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (504 euro complessivi)
Si
evidenzia, inoltre, che qualora la
cessione esente da IVA sia effettuata in favore di imprese che hanno per
oggetto dell’attività la rivendita di immobili, si applica l’imposta di
registro con l’aliquota dell’1%, a condizione che, nell’atto, l’impresa
acquirente dichiari che intende trasferire l’immobile in oggetto entro 3 anni
(art. 1, della Tariffa allegata al DPR 131/1986).
2.2 Locazione di fabbricati
Anche
per quanto riguarda le locazioni di fabbricati (abitativi e non), viene
prevista in ogni caso l’esenzione da IVA e la contestuale applicazione
dell’imposta di registro (aliquota del 2%).
Prima
di questa modifica, le locazioni di fabbricati strumentali (es. uffici, negozi
ecc) poste in essere da imprese erano comunque assoggettate ad IVA (aliquota
del 20%), mentre, per le abitazioni, l’IVA (aliquota del 10%) era applicabile
solo se la locazione era posta in essere dalle imprese che le avevano costruite
per la vendita (“beni merce”).
Le
modifiche introdotte estendono il regime di esenzione da IVA e, quindi,
l’applicazione dell’imposta di registro, a tutti i tipi di locazione, a
prescindere dalla tipologia dell’immobile e dalle caratteristiche del locatore.
Locazione |
|||
Impresa Locatrice |
Tipologia di fabbricato |
Regime IVA |
Imposta di Registro (*) |
Tutte |
TUTTI |
Esenzione |
2% |
(*) L’imposta di Registro si applica in misura
fissa, pari a 168 euro, nel caso di contratti di locazione finanziaria.
2.3 Leasing di fabbricati
Allo
stesso modo, anche i contratti di leasing vengono inclusi nel regime di
esenzione da IVA, ma, a differenza delle locazioni non finanziarie, sono assoggettati
ad imposta di registro in misura fissa (168 euro), ai sensi dell’art.40, comma
1, secondo periodo del D.P.R. 131/1986, così come modificato dall’art.35, comma
10, del decreto legge in esame.
2.4 Rettifica della detrazione
Il
medesimo decreto, inoltre prevede (art.35, comma 9) che, in sede di prima
applicazione delle nuove disposizioni, l’imposta
dovuta per effetto della rettifica alla detrazione IVA (ai sensi
dell’art.19-bis2, commi 3 e 8, del DPR 633/1972), sia versata, anche mediante compensazione, in tre rate annuali, la
prima delle quali entro il 27 dicembre 2006.
In caso
di mancato versamento di ogni singola rata, si applica una sanzione
amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (ai sensi dell’art.13,
del D.Lgs. 471/1997).
In sostanza,
nell’ipotesi in cui il fabbricato sia
stato concesso in locazione con IVA da meno di dieci anni, occorre
ricalcolare il diritto alla detrazione IVA per le annualità mancanti alla
scadenza del decennio (es. se è locato con IVA da 8 anni e i successivi 2 anni
con registro, 2/10 dell’IVA relativa alla costruzione o acquisto del fabbricato
diventa indetraibile).
Con le stesse modalità occorre procedere, per i
fabbricati costruiti o ristrutturati da imprese di costruzioni da più di 5 anni,
nonchè in ordine all’IVA detratta sui lavori di recupero degli stessi
fabbricati.
L’assoggettamento
ad imposta di registro comporta la
sostanziale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di area, materiali e
servizi, relativi agli interventi di costruzione e recupero, con
aggravio dei costi di produzione.
Lo
stesso vale anche per le locazioni, prima soggette ad IVA e per le cessioni di
fabbricati fatte da imprese edili dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
In
sostanza, fermo restando che le cessioni di fabbricati rimangono soggette ad
IVA se effettuate da imprese di costruzioni, il termine dei 5 anni potrebbe
colpire le imprese, proprio in periodi di difficoltà di mercato.
3. Responsabilità dell’appaltatore
per versamenti IVA del subappaltatore (art.35, c. 5-6)
L’appaltatore diventa responsabile dei
versamenti IVA dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di manodopera nel
settore dell’edilizia.
In
particolare, viene introdotto il meccanismo del “reverse charge”, in base al
quale il versamento dell’IVA non è più eseguito dal subappaltatore, ma
direttamente dall’appaltatore, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento,
ma anche al versamento dell’imposta.
In
pratica:
- il subappaltatore fattura i lavori
all’appaltatore senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo
esenta dall’applicazione dell’imposta;
- l’appaltatore integra la fattura ricevuta, con
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi
obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro
dei corrispettivi (di cui all’art.24 del DPR 633/1972), sia in quello degli
acquisti (di cui all’art.25 del citato DPR 633/1972).
L’entrata in vigore della disposizione è
comunque subordinata all’approvazione della stessa da parte dell’Unione Europea.
Non
sembra sussistano dei problemi in relazione ai nuovi adempimenti. L’unico
effetto è il rallentamento dei rimborsi IVA in capo al subappaltatore.
4. Responsabilità solidale
dell’appaltatore per ritenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro
dipendente operate dal subappaltatore (art.35, c. 28-34)
Viene
introdotta la responsabilità solidale
a carico dell’appaltatore per le ritenute IRPEF e per i contributi
previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri
dipendenti.
Gli
importi dovuti per la responsabilità solidale non possono comunque eccedere
complessivamente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al
subappaltatore.
La responsabilità solidale viene però meno
se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima di
effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del subappaltatore,
relativi all’opera o il servizio affidatogli, sono stati correttamente eseguiti
da quest’ultimo.
L’appaltatore
può sospendere il pagamento del corrispettivo sino all’esibizione della
documentazione da parte del subappaltatore.
Il committente, inoltre, prima di effettuare il pagamento
all’appaltatore, deve richiedere e farsi esibire la documentazione attestante
il corretto assolvimento degli adempimenti da parte dell’appaltatore stesso.
L’inosservanza
di tale disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, da
Tali
disposizioni si applicano per i contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto legge, ed interessano le imprese (soggetti IVA), nonchè, in ogni caso,
le società (soggetti IRES), lo Stato e gli Enti pubblici.
5. Eliminazione della limitazione
all’accertamento in caso di pagamento dell’IVA sulla base del valore catastale
nelle compravendite di immobili (art.35, c. 2- 4)
Viene abrogata la disposizione
(prevista dall’art.15, D.L. 41/1995, convertito nella legge 85/1995), in base alla quale, per le
cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C
soggette ad IVA, gli Uffici non
potevano procedere alla rettifica del corrispettivo dichiarato nell’atto, se lo
stesso fosse indicato in misura non inferiore al valore catastale
(rendita, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali
variabili a seconda della tipologia degli immobili).
Al
riguardo, si evidenzia che tale disposizione non derogava comunque al principio
generale, sancito dal DPR 633/1972, per cui la base imponibile IVA è costituita
dal corrispettivo contrattuale, ma, come precisato dall’Amministrazione
finanziaria con la Risoluzione 62/E del 29 aprile 1996, la stessa era volta
solo ad «individuare situazioni che suggeriscono l’opportunità di eseguire
controlli da cui possano emergere elementi concreti che gli Uffici IVA possono
utilizzare per l’esercizio dei poteri di accertamento».
Allo
stesso modo, viene stabilita la
possibilità di procede alla rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte
sul reddito, nell’ipotesi in cui venga
accertato che il valore di trasferimento di beni immobili si discosti dal
valore normale degli stessi, intendendosi per tale il prezzo, o
corrispettivo, mediamente praticato per beni della stessa specie (art.14 del
D.P.R. 633/1972).
In
sostanza, viene del tutto eliminato il principio che comportava, di fatto,
l’attestazione del corrispettivo contrattuale esposto in fattura in misura pari
al valore catastale, confermando che, in ogni caso, per le cessioni soggette ad
IVA la base imponibile è il prezzo di vendita.
Tuttavia,
nell’ipotesi in cui questo sia inferiore al valore normale del bene (prezzo
mediamente praticato per le vendite di immobili similari) vengono aumentati i
poteri di accertamento, sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito.
6. Definizione di “area
edificabile” ai fini di tutti i tributi (art.36, c. 2)
Viene
fornita la definizione di “area
edificabile”, valevole per tutti i tributi: imposte sul reddito (IRPEF/IRES),
IVA, Imposta di registro e ICI.
In
particolare, un’area è da considerarsi fabbricabile, se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale (PRG) adottato dal
Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione
e dall’adozione degli strumenti attuativi.
La norma
definisce l’area come edificabile con la semplice adozione del piano regolatore
generale e, quindi, anche senza l’approvazione della legge regionale. Ciò
comporta, di fatto, l’aumento del prelievo, dovendo pagare tutte le imposte sul
valore venale in comune commercio del terreno, pur non potendo lo stesso essere
edificato per la mancanza degli strumenti attuatvi.
7. Esclusione dell’ammortamento
per le aree su cui insiste un fabbricato strumentale (art.36, c. 7-8)
Viene
introdotto il principio della non
ammortizzabilità, ai fini fiscali (con la conseguente indeducibilità
delle quote di ammortamento), delle
aree occupate dai fabbricati strumentali.
La
disposizione vuole uniformare i principi fiscali a quelli civilistici (di
redazione del bilancio), per i quali è già prevista la separata indicazione
contabile del valore del fabbricato da quello del terreno.
In
pratica, dal valore complessivo dell’immobile strumentale deve essere
scorporato quello dell’area su cui lo stesso insiste, o comunque pertinenziale,
e può essere oggetto di ammortamento solo il fabbricato.
In
particolare, il costo delle aree è quantificato in misura pari al maggiore tra:
- valore esposto in bilancio
- e quello corrispondente al 20% del valore del
fabbricato o 30% se fabbricato industriale.
La
disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio
2006 (data di entrata in vigore del decreto legge).
8. Detrazione IRPEF del 41%:
obbligo di distinta indicazione in fattura del costo della manodopera (art.35,
c. 19-20)
La
norma prevede che, ai fini della detrazione
IRPEF del 41% per il recupero dei fabbricati abitativi, debba essere indicato separatamente in fattura il
costo della manodopera relativa all’intervento.
La
disposizione si applica per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006
(data di entrata in vigore del decreto legge).
Si
tratta di un adempimento che potrebbe comportare difficoltà per le imprese,
costrette a distinguere in fattura il valore dei materiali da quello della
manodopera, comunque desumibile dalla contabilità dell’impresa.
9. Modifiche alle regole di
determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale (art.36, c. 20-21)
Viene
previsto che, ai fini della determinazione del valore delle rimanenze finali di
opere e servizi di durata superiore ad un anno, non può più essere operata la
riduzione per rischio contrattuale del 2% (elevata al 4%, se trattasi di opera
eseguita all’estero da soggetti non residenti).
Prima
della modifica, l’art.93, comma 3, del TUIR - D.P.R. 917/1986 (abrogato dal
D.L. 223/2006) prevedeva che la valutazione delle opere di durata ultrannuale
in corso di realizzazione al termine dell’esercizio, fatta in base ai
corrispettivi pattuiti, poteva essere ridotta in misura non superiore al 2%, a
giudizio del contribuente, per tener conto del rischio contrattuale.
Tale
facoltà è stata abrogata, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2006.
La
norma comporta un anticipo del pagamento delle imposte su parte del valore
delle rimanenze (2%) che veniva tassato solo all’atto dell’ultimazione della
prestazione.
10. Revisione delle modalità di
accertamento con gli Studi di Settore (art.37, c. 2-3)
Viene
prevista, per i soggetti in contabilità ordinaria (come la maggior parte delle
imprese associate), la possibilità di subire accertamenti tramite gli Studi di
Settore, qualora anche solo per un periodo d’imposta i ricavi dichiarati siano
inferiori a quelli stimati dagli stessi Studi.
Prima,
invece, per i medesimi soggetti, l’accertamento da Studi di Settore era
applicato quando i ricavi dichiarati risultavano inferiori a quelli stimati per
due periodi d’imposta su tre consecutivi.
La
modifica ha efficacia dal periodo d’imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legge (quindi, già dal periodo d’imposta 2005, per il quale
il termine di presentazione delle dichiarazioni scade il prossimo 31 luglio, se
effettuata tramite banca o posta, o il prossimo 31 ottobre, se effettuata in
via telematica).
Con la
stessa decorrenza, inoltre, vengono abrogati gli indici di natura economica
finanziaria e patrimoniale, introdotti dalla legge 311/2004 ed individuati dal
Provvedimento ministeriale 18 gennaio 2006 (cfr. News ANCE n.2879 del 28 giugno
2006).
Per il
primo periodo d’imposta di applicazione, è possibile procedere, entro le stesse
date di presentazione delle dichiarazioni (Unico 2006, per il periodo d’imposta
2005), all’adeguamento dei ricavi dichiarati a quelli stimati dagli Studi.
La
norma comporta la necessità, per le imprese con ricavi non superiori a
5.164.569 euro, di adeguare i ricavi dichiarati a quelli stimati dagli Studi
anche per un singolo periodo d’imposta, al fine di evitare possibili
accertamenti.
11. Tassazione IRPEF delle
plusvalenze realizzate con la vendita di immobili acquistati per donazione da
meno di 5 anni (art.37, c. 38-39)
È
introdotta
La
plusvalenza tassabile è, in questo caso, data dalla differenza tra
corrispettivo di cessione e prezzo di acquisto o costo di costruzione sostenuto
dal donante.
Prima
di tale modifica, la cessione di fabbricati acquistati per donazione non
generava plusvalenze tassabili.
La
norma non riguarda i redditi d’impresa, ma le plusvalenze immobiliari
realizzati da privati che, comunque, fruiscono della tassazione favorevole del
12,50%, introdotta, dal 1° gennaio 2006, dall’art.1, comma 496, della legge
266/2005.
12. Obbligo di indicare nel rogito
il corrispettivo pattuito (art.35, c. 21 e 23)
La
Finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha introdotto il principio in base al quale
l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, in caso di
compravendita di abitazioni e relative pertinenze tra persone fisiche non
esercenti attività commerciale, possono applicarsi comunque sul valore
catastale dell’immobile, a prescindere dal prezzo di cessione dichiarato nel
rogito.
Con
tale disposizione viene, in sostanza, prevista la possibilità di dichiarare nel
rogito il prezzo di vendita effettivo dell’abitazione, senza che lo stesso
assuma rilevanza ai fini fiscali, in quanto l’imposta di registro e le imposte
ipotecaria e catastale si applicheranno comunque sul valore catastale delle
medesime abitazioni cedute (rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata
per il coefficiente di 120, o di 110 se l’immobile costituisce una “prima casa”
per il soggetto acquirente).
Deve
comunque trattarsi di cessione:
·
realizzata tra persone fisiche non esercenti attività commerciale (sono escluse
le compravendite tra imprese e tra privati e imprese);
·
avente ad oggetto fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (sono
quindi esclusi, ad esempio, i negozi, gli uffici e gli edifici industriali).
In ogni
caso, l’applicazione di questo principio non è automatica, ma subordinata alla
richiesta dell’acquirente resa al notaio rogante.
Il
decreto integra tale disciplina, prevedendo comunque l’obbligo di indicare, nel rogito, il corrispettivo pattuito
ed un’ulteriore riduzione degli oneri notarili dal 20% al 30%.
Il
mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione delle imposte
sull’intero importo del corrispettivo, con una sanzione amministrativa dal 50%
al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al
corrispettivo dichiarato.
La
disposizione si applica agli atti
pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 6 luglio
2006 (secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto).
13. Obbligo di indicazione delle
modalità di pagamento in sede di acquisto di immobili (art.35, c. 22-23)
All’atto
di cessione di immobili, anche se assoggettato ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, recante:
- indicazione analitica delle modalità di
pagamento del corrispettivo;
- dichiarazione di essersi avvalse di un
mediatore con indicazione della relativa spesa sostenuta e delle modalità di
pagamento della stessa, più indicazione del numero di partita IVA o del codice
fiscale dell’agente immobiliare.
In caso
di incompleta o mendace indicazione di tali dati, si applica una sanzione
amministrativa da
La
disposizione si applica agli atti pubblici formati ed alle scritture private
autenticate a decorrere dal 6 luglio 2006 (secondo giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto).
14. Modifiche al credito d’imposta
per i redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero (art.36, c. 30)
Viene
stabilito che il credito d’imposta riconosciuto relativamente al reddito di
lavoro dipendente prodotto all’estero è commisurato, non all’ammontare delle
imposte pagate all’estero, ma alla quota parte corrispondente alla retribuzione
convenzionale che, in Italia, concorre alla determinazione del reddito di
lavoro dipendente.
Con
riserva di ulteriori comunicazioni in ordine all’iter parlamentare del disegno
di legge di conversione, si evidenzia che l’ANCE ha già intrapreso le più
opportune iniziative sul piano politico, per evitare l’aumento dei costi di
produzione ma soprattutto per contrastare gli effetti estremamente pesanti sul
sistema delle imprese che talune di queste norme comportano.