INPS - INAIL - TASSO DEGLI
INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 15 GIUGNO 2006
In relazione al citato
provvedimento l’Inps, con circolare n. 81 del 14
giugno 2006, e l’Inail, con circolare n. 33 del 26 giugno 2006, hanno reso noto che, con decorrenza
15 giugno 2006, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione
al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di
differimento è fissato nella nuova misura del 8,75% (Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2006.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è
fissato nella misura del 8,75% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 15
giugno 2006.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni civili,
ai sensi dell’art. 116, comma 8 della legge n.
388/2000 a decorrere dal 15 giugno 2006 è così determinata:
- nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 8,25% in ragione
d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto);
- nel caso di evasione
connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero
il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60%
dell’importo dovuto;
-
nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza
dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli
enti impositori, l’aliquota è pari al 8,25% in ragione d’anno (la sanzione non
può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).