TUTELA
DELLA MATERNITA’ - D.LGS. 151/2001 - ASTENSIONE ANTICIPATA - NECESSITA’ DEL
PROVVEDIMENTO DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
Il Ministero
del Lavoro, con la nota n. 97 del 1° giugno 2006 in risposta ad un interpello
ha chiarito che l’astensione anticipata delle lavoratrici in stato di
gravidanza per i motivi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001, lett. b) e
c) (rispettivamente quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice
non possa essere spostata ad altre mansioni), decorre a partire dalla data del
provvedimento dell’ispettorato del lavoro, da adottarsi nei sette giorni
successivi alla ricezione dell’istanza del datore di lavoro o della
lavoratrice, contenente la relativa documentazione.
Il Ministero
ha così definito che l’emanazione del provvedimento ministeriale è condizione
essenziale per l’astensione dal lavoro della lavoratrice, che decorrerà dalla
data del provvedimento stesso.
Qualora, però, il datore di
lavoro produca una dichiarazione dalla quale possa evincersi, in maniera
inequivocabile, l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni
all’interno della struttura, l’ispettorato del lavoro potrà disporre
l’astensione della lavoratrice immediatamente, non essendo di competenza del
datore di lavoro disporre autonomamente l’interdizione dal lavoro della
lavoratrice.