CONGEDO PER ASSISTENZA A FAMIGLIARI CON HANDICAP - D.LGS. 151/2001- CHIARIMENTI DEL  MINISTERO DEL LAVORO - 

 

Con nota n. 95 del 1° giugno 2006, in risposta ad un interpello, il Ministero del Lavoro ha dettato chiarimenti in ordine al termine entro il quale coloro che beneficiano dei congedi parentali per l’assistenza di handicappati in situazione di gravità, ex art. 42 D.Lgs. n. 151/2001, possono presentare la domanda all’Inps per poter usufruire delle relative indennità.

In particolare il dicastero ha chiarito la distinzione tra domanda che deve essere presentata quale condizione per la formazione del diritto al pagamento dell’indennità e quella che deve essere inoltrata per ottenere l’erogazione delle relative somme.

Quanto alla prima, infatti, essa rappresenta un onere a carico del soggetto, dalla quale dipende la formazione del diritto all’indennità e, pertanto, deve essere inoltrata in data antecedente alla fruizione del congedo o, quanto meno, entro la data di inizio del medesimo. Quanto alla seconda, il Ministero ha precisato che, trattandosi di una domanda volta all’ottenimento delle erogazioni di indennità “dovute”, o meglio connesse ad un diritto ormai acquisito a seguito dell’espletata istruttoria, il soggetto interessato deve inoltrare la richiesta di pagamento delle somme nel termine di un anno, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del periodo di paga nel corso del quale si è ripresa l’attività lavorativa, trattandosi di indennità che vengono anticipate dal datore di lavoro.