DECRETO LEGGE 223/2006 “MANOVRA-BIS” - MISURE FISCALI
PER GLI IMMOBILI
(DL n. 223 del 4/7/2006)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 4
luglio 2006, è stato pubblicato il Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spese pubblica, nonchè interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale», che contiene una serie di misure
riguardanti direttamente il settore immobiliare, di seguito elencate.
1. abrogazione delle agevolazioni
fiscali per i trasferimenti di immobili in attuazione dei piani urbanistici
particolareggiati (cd “1%”);
2. esenzione da IVA e applicazione
dell’imposta di registro per:
a. tutti i trasferimenti di
fabbricati, o porzioni, ad eccezione di quelli effettuati dalle imprese
costruttrici, o da quelle che hanno eseguito interventi incisivi di recupero
sugli stessi, prima che siano decorsi 5 anni dall’ultimazione dei lavori,
b. tutte le locazioni immobiliari;
3. responsabilità dell’appaltatore
per i versamenti IVA dovuti dal subappaltatore;
4. responsabilità solidale
dell’appaltatore per le ritenute fiscali, previdenziali e contributive sui
redditi da lavoro dipendente operate dal subappaltatore;
5. eliminazione della limitazione
all’accertamento in caso di pagamento dell’IVA calcolata su base catastale
nelle compravendite di immobili;
6. definizione di “area
edificabile”, ai fini di tutti i tributi;
7. esclusione dell’ammortamento per
le aree su cui insiste un fabbricato strumentale o pertinenziali allo stesso;
8. obbligo di distinta indicazione
in fattura del costo della manodopera per l’esecuzione di interventi di
recupero agevolati ai fini della detrazione del “41%”;
9. modifiche alle regole di
determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale;
10. revisione delle modalità di
accertamento con gli Studi di Settore;
11. tassazione IRPEF delle
plusvalenze realizzate con la vendita di immobili acquistati per donazione da
meno di 5 anni;
12. obbligo, in sede di acquisto di
immobili, di indicare nel rogito il corrispettivo pattuito;
13. obbligo di indicare le modalità
di pagamento del corrispettivo;
14. modifiche al credito d’imposta
per i redditi di lavoro dipendente prodotto all’estero.
1. Abrogazione dell’ “1%”
(art.36, c. 15)
Viene prevista l’abrogazione della
norma, in vigore dal 1° gennaio 2001, che prevedeva l’applicazione dell’imposta
di registro all’1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168
euro ciascuna) per i trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) compresi in
piani urbanistici particolareggiati, a condizione che entro i 5 anni successivi
fossero stati utilizzati edificatoriamente (norma introdotta dall’art.33, comma
3, legge 388/2000).
L’abrogazione ha efficacia per gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 4
luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto).
La soppressione dell’agevolazione
contrasta con la necessità di pervenire alla neutralità fiscale dei passaggi
intermedi degli immobili, rimandando il prelievo tributario alla fase ultima di
immissione sul mercato del “prodotto finito”.
2. Esenzione IVA per
compravendite e affitti di immobili (art.35, c. 8-10)
2.1 Cessione di fabbricati
Modificando il Testo Unico dell’IVA
(DPR 633/1972, in particolare l’art.10, comma 1, n.8 e 8-bis), il decreto
dispone l’esenzione da IVA, con contestuale applicazione dell’imposta di
registro, per tutti i trasferimenti di fabbricati, o loro porzioni (abitative e
non), ad eccezione delle cessioni effettuate:
§ da imprese costruttrici, o che vi
hanno eseguito (anche tramite affidamento in appalto) interventi incisivi di
recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e
urbanistica);
§ entro 5 anni dall’ultimazione dei
lavori di costruzione o di recupero.
Prima di questa modifica, le
cessioni di fabbricati non abitativi (es. uffici, negozi, capannoni ecc.)
effettuate da imprese (soggetti IVA) scontavano sempre l’applicazione dell’IVA
(aliquota del 20%). Diversamente, per le abitazioni, l’IVA era applicata
(aliquota del 4% per la “prima casa”, del 10% per le abitazioni non di lusso, o
del 20% per quelle di lusso) se cedente era l’impresa che l’aveva costruita, o
che aveva eseguito interventi di recupero incisivo, oppure società di compravendita
immobiliare.
Le modifiche introdotte hanno, in
sostanza:
§ prodotto l’estensione
dell’esenzione IVA per i trasferimenti di tutti i tipi di fabbricati (anche non
abitativi) e per le cessioni effettuate dalle società di compravendita
immobiliare;
§ posto la condizione, per
l’assoggettamento ad IVA, dei 5 anni per le imprese costruttrici o che abbiano
eseguito gli interventi di recupero.
Si evidenzia, inoltre, che qualora
la cessione esente da IVA sia effettuata in favore di imprese che hanno per
oggetto dell’attività la rivendita di immobili, si applica l’imposta di
registro con l’aliquota dell’1%, a condizione che, nell’atto, l’impresa
acquirente dichiari che intende trasferire l’immobile in oggetto entro 3 anni
(art. 1, della Tariffa allegata al DPR 131/1986).
2.2 Locazione di fabbricati
Anche per quanto riguarda le
locazioni di fabbricati (abitativi e non), viene prevista in ogni caso
l’esenzione da IVA e la contestuale applicazione dell’imposta di registro
(aliquota del 2%).
Prima di questa modifica, le
locazioni di fabbricati strumentali (es. uffici, negozi ecc) poste in essere da
imprese erano comunque assoggettate ad IVA (aliquota del 20%), mentre, per le
abitazioni, l’IVA (aliquota del 10%) era applicabile solo se la locazione era
posta in essere dalle imprese che le avevano costruite per la vendita (“beni
merce”).
Le modifiche introdotte estendono il
regime di esenzione da IVA e, quindi, l’applicazione dell’imposta di registro,
a tutti i tipi di locazione, a prescindere dalla tipologia dell’immobile e
dalle caratteristiche del locatore.
2.3 Leasing di fabbricati
Allo stesso modo, anche i contratti
di leasing vengono inclusi nel regime di esenzione da IVA, ma, a differenza
delle locazioni non finanziarie, sono assoggettati ad imposta di registro in
misura fissa (168 euro), ai sensi dell’art.40, comma 1, secondo periodo del
D.P.R. 131/1986, così come modificato dall’art.35, comma 10, del decreto legge
in esame.
2.4 Rettifica della
detrazione
Il medesimo decreto, inoltre prevede
(art.35, comma 9) che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni,
l’imposta dovuta per effetto della rettifica alla detrazione IVA (ai sensi
dell’art.19-bis2, commi 3 e 8, del DPR 633/1972), sia versata, anche mediante
compensazione, in tre rate annuali, la prima delle quali entro il 27 dicembre
2006.
In caso di mancato versamento di
ogni singola rata, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni
importo non versato (ai sensi dell’art.13, del D.Lgs. 471/1997).
In sostanza, nell’ipotesi in cui il
fabbricato sia stato concesso in locazione con IVA da meno di dieci anni,
occorre ricalcolare il diritto alla detrazione IVA per le annualità mancanti
alla scadenza del decennio (es. se è locato con IVA da 8 anni e i successivi 2
anni con registro, 2/10 dell’IVA relativa alla costruzione o acquisto del
fabbricato diventa indetraibile).
Con le stesse modalità occorre
procedere, per i fabbricati costruiti o ristrutturati da imprese di costruzioni
da più di 5 anni, nonchè in ordine all’IVA detratta sui lavori di recupero
degli stessi fabbricati.
L’assoggettamento ad imposta di
registro comporta la sostanziale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di
area, materiali e servizi, relativi agli interventi di costruzione e recupero,
con aggravio dei costi di produzione.
Lo stesso vale anche per le
locazioni, prima soggette ad IVA e per le cessioni di fabbricati fatte da
imprese edili dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
In sostanza, fermo restando che le
cessioni di fabbricati rimangono soggette ad IVA se effettuate da imprese di
costruzioni, il termine dei 5 anni potrebbe colpire le imprese, proprio in
periodi di difficoltà di mercato.
3.
Responsabilità dell’appaltatore per versamenti IVA del subappaltatore (art.35,
c. 5-6)
L’appaltatore diventa responsabile
dei versamenti IVA dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di manodopera
nel settore dell’edilizia.
In particolare, viene introdotto il
meccanismo del “reverse charge”, in base al quale il versamento dell’IVA non è
più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall’appaltatore, il quale
quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al versamento dell’imposta.
In pratica:
§ il subappaltatore fattura i lavori
all’appaltatore senza addebito dell’IVA e con l’indicazione della norma che lo
esenta dall’applicazione dell’imposta;
§ l’appaltatore integra la fattura
ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con
i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia
nel registro dei corrispettivi (di cui all’art.24 del DPR 633/1972), sia in
quello degli acquisti (di cui all’art.25 del citato DPR 633/1972).
L’entrata in vigore della
disposizione è comunque subordinata all’approvazione della stessa da parte
dell’Unione Europea.
Non sembra sussistano dei problemi
in relazione ai nuovi adempimenti. L’unico effetto è il rallentamento dei
rimborsi IVA in capo al subappaltatore.
4.
Responsabilità solidale dell’appaltatore per ritenute fiscali e previdenziali
sui redditi da lavoro dipendente operate dal subappaltatore (art.35, c. 28-34)
Viene introdotta la responsabilità
solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute IRPEF e per i contributi
previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri
dipendenti.
Gli importi dovuti per la responsabilità
solidale non possono comunque eccedere complessivamente l’ammontare del
corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
La responsabilità solidale viene
però meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima di effettuare il pagamento, che gli adempimenti a carico del
subappaltatore, relativi all’opera o il servizio affidatogli, sono stati
correttamente eseguiti da quest’ultimo.
L’appaltatore può sospendere il
pagamento del corrispettivo sino all’esibizione della documentazione da parte
del subappaltatore.
Il committente, inoltre, prima di
effettuare il pagamento all’appaltatore, deve richiedere e farsi esibire la
documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti da parte
dell’appaltatore stesso. L’inosservanza di tale disposizione comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa, da
Tali disposizioni si applicano per i
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ed interessano le
imprese (soggetti IVA), nonchè, in ogni caso, le società (soggetti IRES), lo
Stato e gli Enti pubblici.
5.
Eliminazione della limitazione all’accertamento in caso di pagamento dell’IVA
sulla base del valore catastale nelle compravendite di immobili (art.35, c. 2-
4)
Viene abrogata la disposizione
(prevista dall’art.15, D.L. 41/1995, convertito nella legge 85/1995), in base
alla quale, per le cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei
gruppi A, B e C soggette ad IVA, gli Uffici non potevano procedere alla
rettifica del corrispettivo dichiarato nell’atto, se lo stesso fosse indicato
in misura non inferiore al valore catastale (rendita, rivalutata del 5% e
moltiplicata per i coefficienti catastali variabili a seconda della tipologia
degli immobili).
Al riguardo, si evidenzia che tale
disposizione non derogava comunque al principio generale, sancito dal DPR
633/1972, per cui la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo
contrattuale, ma, come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la
Risoluzione 62/E del 29 aprile 1996, la stessa era volta solo ad «individuare
situazioni che suggeriscono l’opportunità di eseguire controlli da cui possano
emergere elementi concreti che gli Uffici IVA possono utilizzare per
l’esercizio dei poteri di accertamento».
Allo stesso modo, viene stabilita la
possibilità di procede alla rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte
sul reddito, nell’ipotesi in cui venga accertato che il valore di trasferimento
di beni immobili si discosti dal valore normale degli stessi, intendendosi per
tale il prezzo, o corrispettivo, mediamente praticato per beni della stessa
specie (art.14 del D.P.R. 633/1972).
In sostanza, viene del tutto
eliminato il principio che comportava, di fatto, l’attestazione del
corrispettivo contrattuale esposto in fattura in misura pari al valore
catastale, confermando che, in ogni caso, per le cessioni soggette ad IVA la
base imponibile è il prezzo di vendita.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui questo
sia inferiore al valore normale del bene (prezzo mediamente praticato per le
vendite di immobili similari) vengono aumentati i poteri di accertamento, sia
ai fini IVA che delle imposte sul reddito.
6.
Definizione di “area edificabile” ai fini di tutti i tributi (art.36, c. 2)
Viene fornita la definizione di
“area edificabile”, valevole per tutti i tributi: imposte sul reddito
(IRPEF/IRES), IVA, Imposta di registro e ICI.
In particolare, un’area è da
considerarsi fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale (PRG) adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione
dello stesso da parte della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi.
La norma definisce l’area come
edificabile con la semplice adozione del piano regolatore generale e, quindi,
anche senza l’approvazione della legge regionale. Ciò comporta, di fatto,
l’aumento del prelievo, dovendo pagare tutte le imposte sul valore venale in
comune commercio del terreno, pur non potendo lo stesso essere edificato per la
mancanza degli strumenti attuatvi.
7.
Esclusione dell’ammortamento per le aree su cui insiste un fabbricato
strumentale (art.36, c. 7-8)
Viene introdotto il principio della
non ammortizzabilità, ai fini fiscali (con la conseguente indeducibilità delle
quote di ammortamento), delle aree occupate dai fabbricati strumentali. La
disposizione vuole uniformare i principi fiscali a quelli civilistici (di
redazione del bilancio), per i quali è già prevista la separata indicazione
contabile del valore del fabbricato da quello del terreno.
In pratica, dal valore complessivo
dell’immobile strumentale deve essere scorporato quello dell’area su cui lo
stesso insiste, o comunque pertinenziale, e può essere oggetto di ammortamento
solo il fabbricato.
In particolare, il costo delle aree
è quantificato in misura pari al maggiore tra:
§ valore esposto in bilancio
§ e quello corrispondente al 20% del
valore del fabbricato o 30% se fabbricato industriale.
La disposizione si applica a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in
vigore del decreto legge).
8.
Detrazione IRPEF del 41%: obbligo di distinta indicazione in fattura del costo
della manodopera (art.35, c. 19-20)
La norma prevede che, ai fini della
detrazione IRPEF del 41% per il recupero dei fabbricati abitativi, debba essere
indicato separatamente in fattura il costo della manodopera relativa
all’intervento.
La disposizione si applica per le
spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del
decreto legge).
Si tratta di un adempimento che
potrebbe comportare difficoltà per le imprese, costrette a distinguere in
fattura il valore dei materiali da quello della manodopera, comunque desumibile
dalla contabilità dell’impresa.
9. Modifiche
alle regole di determinazione del valore fiscale delle rimanenze di opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale (art.36, c. 20-21)
Viene previsto che, ai fini della
determinazione del valore delle rimanenze finali di opere e servizi di durata
superiore ad un anno, non può più essere operata la riduzione per rischio
contrattuale del 2% (elevata al 4%, se trattasi di opera eseguita all’estero da
soggetti non residenti).
Prima della modifica, l’art.93,
comma 3, del TUIR - D.P.R. 917/1986 (abrogato dal D.L. 223/2006) prevedeva che
la valutazione delle opere di durata ultrannuale in corso di realizzazione al
termine dell’esercizio, fatta in base ai corrispettivi pattuiti, poteva essere
ridotta in misura non superiore al 2%, a giudizio del contribuente, per tener
conto del rischio contrattuale.
Tale facoltà è stata abrogata, con
effetto a partire dal periodo d’imposta 2006.
La norma comporta un anticipo del
pagamento delle imposte su parte del valore delle rimanenze (2%) che veniva
tassato solo all’atto dell’ultimazione della prestazione.
10.
Revisione delle modalità di accertamento con gli Studi di Settore (art.37, c.
2-3)
Viene prevista, per i soggetti in
contabilità ordinaria (come la maggior parte delle imprese associate), la
possibilità di subire accertamenti tramite gli Studi di Settore, qualora anche
solo per un periodo d’imposta i ricavi dichiarati siano inferiori a quelli
stimati dagli stessi Studi.
Prima, invece, per i medesimi
soggetti, l’accertamento da Studi di Settore era applicato quando i ricavi
dichiarati risultavano inferiori a quelli stimati per due periodi d’imposta su
tre consecutivi.
La modifica ha efficacia dal periodo
d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (quindi, già
dal periodo d’imposta 2005, per il quale il termine di presentazione delle
dichiarazioni scade il prossimo 31 luglio, se effettuata tramite banca o posta,
o il prossimo 31 ottobre, se effettuata in via telematica).
Con la stessa decorrenza, inoltre,
vengono abrogati gli indici di natura economica finanziaria e patrimoniale,
introdotti dalla legge 311/2004 ed individuati dal Provvedimento ministeriale
18 gennaio 2006.
Per il primo periodo d’imposta di
applicazione, è possibile procedere, entro le stesse date di presentazione
delle dichiarazioni (Unico 2006, per il periodo d’imposta 2005),
all’adeguamento dei ricavi dichiarati a quelli stimati dagli Studi.
La norma comporta la necessità, per
le imprese con ricavi non superiori a 5.164.569 euro, di adeguare i ricavi
dichiarati a quelli stimati dagli Studi anche per un singolo periodo d’imposta,
al fine di evitare possibili accertamenti.
11.
Tassazione IRPEF delle plusvalenze realizzate con la vendita di immobili
acquistati per donazione da meno di 5 anni (art.37, c. 38-39)
È introdotta
La plusvalenza tassabile è, in
questo caso, data dalla differenza tra corrispettivo di cessione e prezzo di
acquisto o costo di costruzione sostenuto dal donante.
Prima di tale modifica, la cessione
di fabbricati acquistati per donazione non generava plusvalenze tassabili.
La norma non riguarda i redditi d’impresa,
ma le plusvalenze immobiliari realizzati da privati che, comunque, fruiscono
della tassazione favorevole del 12,50%, introdotta, dal 1° gennaio 2006,
dall’art.1, comma 496, della legge 266/2005.
12. Obbligo
di indicare nel rogito il corrispettivo pattuito (art.35, c. 21 e 23)
La Finanziaria 2006 (legge 266/2005)
ha introdotto il principio in base al quale l’imposta di registro e le imposte
ipotecaria e catastale, in caso di compravendita di abitazioni e relative
pertinenze tra persone fisiche non esercenti attività commerciale, possono
applicarsi comunque sul valore catastale dell’immobile, a prescindere dal
prezzo di cessione dichiarato nel rogito.
Con tale disposizione viene, in
sostanza, prevista la possibilità di dichiarare nel rogito il prezzo di vendita
effettivo dell’abitazione, senza che lo stesso assuma rilevanza ai fini
fiscali, in quanto l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si
applicheranno comunque sul valore catastale delle medesime abitazioni cedute
(rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di
120, o di 110 se l’immobile costituisce una “prima casa” per il soggetto
acquirente).
Deve comunque trattarsi di cessione:
• realizzata tra persone fisiche non
esercenti attività commerciale (sono escluse le compravendite tra imprese e tra
privati e imprese);
• avente ad oggetto fabbricati ad
uso abitativo e relative pertinenze (sono quindi esclusi, ad esempio, i negozi,
gli uffici e gli edifici industriali).
In ogni caso, l’applicazione di questo
principio non è automatica, ma subordinata alla richiesta dell’acquirente resa
al notaio rogante.
Il decreto integra tale disciplina,
prevedendo comunque l’obbligo di indicare, nel rogito, il corrispettivo
pattuito ed un’ulteriore riduzione degli oneri notarili dal 20% al 30%.
Il mancato rispetto di tale obbligo
comporta l’applicazione delle imposte sull’intero importo del corrispettivo,
con una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta
dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.
La disposizione si applica agli atti
pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 6 luglio
2006 (secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto).
13. Obbligo
di indicazione delle modalità di pagamento in sede di acquisto di immobili
(art.35, c. 22-23)
All’atto di cessione di immobili,
anche se assoggettato ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, recante:
§ indicazione analitica delle
modalità di pagamento del corrispettivo;
§ dichiarazione di essersi avvalse
di un mediatore con indicazione della relativa spesa sostenuta e delle modalità
di pagamento della stessa, più indicazione del numero di partita IVA o del
codice fiscale dell’agente immobiliare.
In caso di incompleta o mendace
indicazione di tali dati, si applica una sanzione amministrativa da
La disposizione si applica agli atti
pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 6 luglio
2006 (secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto).
14.
Modifiche al credito d’imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotto
all’estero (art.36, c. 30)
Viene stabilito che il credito
d’imposta riconosciuto relativamente al reddito di lavoro dipendente prodotto
all’estero è commisurato, non all’ammontare delle imposte pagate all’estero, ma
alla quota parte corrispondente alla retribuzione convenzionale che, in Italia,
concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Con riserva di ulteriori
comunicazioni in ordine all’iter parlamentare del disegno di legge di
conversione, si evidenzia che l’ANCE ha già intrapreso le più opportune
iniziative sul piano politico, per evitare l’aumento dei costi di produzione ma
soprattutto per contrastare gli effetti estremamente pesanti sul sistema delle
imprese che talune di queste norme comportano.
Cessione |
|||
Impresa
cedente |
Tipologia
di fabbricato |
Entro i 5
anni dall’ultimazione |
Oltre i 5
anni dall’ultimazione |
Impresa
che lo ha costruito |
TUTTI |
IVA (*): § 4% per la “prima casa” § 10% per le
abitazioni non di lusso ed edifici assimilati § 20% per altri
tipi di fabbricati |
Imposta di
Registro ed imposte ipotecarie e catastali: § 7% imposta di
registro e 3% imposta ipotecaria e catastale |
Impresa
che lo ha ristrutturato (art. 31,
lett. c, d ed e della legge 457/1978) |
IVA (*): § 4% per la “prima casa” § 10% per le
abitazioni non di lusso ed edifici assimilati § 20% per altri
tipi di fabbricati |
Imposta di
Registro ed imposte ipotecarie e catastali: § 7% imposta di
registro e 3% imposta ipotecaria e catastale |
|
Tutte le
altre imprese |
Imposta di
Registro ed imposte ipotecarie e catastali: § 7% imposta di
registro e 3% imposta ipotecaria e catastale |
Imposta di
Registro ed imposte ipotecarie e catastali: § 7% imposta di
registro e 3% imposta ipotecaria e catastale |
(*) L’Imposta di Registro e le Imposte ipotecaria e catastale si
applicano in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (504 euro complessivi)
Locazione |
|||
Impresa
Locatrice |
Tipologia
di fabbricato |
Regime
IVA |
Imposta
di Registro (*) |
Tutte |
TUTTI |
Esenzione |
2% |
(*) L’imposta di Registro si applica in misura fissa, pari a 168 euro,
nel caso di contratti di locazione finanziaria.