RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA - CHIARIMENTI AGENZIA
DELLE ENTRATE
(Circolare Agenzia delle Entrate
n.18/E del 13/6/06)
Con la Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n.18/E del 13 giugno 2006, l’Amministrazione finanziaria fornisce gli
attesi chiarimenti sulle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006
(art. 1, commi 469-476 della legge 266/2005), in tema di riapertura dei termini
per la rivalutazione dei beni d’impresa.
Beni in leasing, soggetti ammessi
alla rivalutazione, categorie omogenee, queste le principali tematiche
affrontate dall’Agenzia delle Entrate che sottolinea, inoltre, le principali
differenze tra l’attuale disciplina agevolativa e la precedente legge di
rivalutazione, di cui alla Sezione II, Capo I della legge 342/2000, in ordine:
-
alla misura dell’imposta sostitutiva da versare in un’unica soluzione,
-
al differimento degli effetti fiscali,
-
all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, mediante il
pagamento di un’imposta sostitutiva.
Nel rinviare a quanto già pubblicato
sul Notiziario per quanto attiene gli aspetti applicativi della rivalutazione
generale dei beni d’impresa, ci si sofferma di seguito sulle novità
interpretative fornite dall’Agenzia con tale ultimo pronunciamento.
1. Ambito oggettivo - Beni in
leasing
Per quanto concerne l’ambito
oggettivo di applicazione del beneficio, l’Agenzia precisa che possono formare
oggetto di rivalutazione, da parte dell’utilizzatore, i beni acquisisti in
leasing, a condizione che per questi sia stato esercitato il diritto di
riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.
Per contro, viene esclusa la
possibilità di rivalutare i beni condotti in locazione finanziaria:
-
all’utilizzatore, se non li ha riscattati entro l’esercizio in corso
alla data del 31 dicembre
-
all’impresa concedente il bene, poichè tali beni, pur essendo per natura
immobilizzazioni materiali di proprietà della stessa società, devono essere
considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso
la clientela), pertanto, escluse dall’ambito applicativo della norma.
2. Ambito soggettivo
Dal punto di vista dei soggetti
ammessi alla rivalutazione generale dei beni d’impresa, si ricorda che, tenuto
conto che la norma non esplicita quali siano i soggetti ammessi alla
rivalutazione, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che sono ammessi
anche all’attuale rivalutazione i seguenti soggetti, a prescindere dal regime
contabile adottato (ordinario o semplificato):
-
società di capitali (società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata);
-
società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita
semplice) e società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR-DPR
917/1986;
-
enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e soggetti
equiparati;
-
enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi
all’attività commerciale esercitata;
-
persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d’impresa (ai
sensi dell’art.55 del TUIR-DPR917/1986), per i beni relativi all’attività
commerciale esercitata;
-
società ed enti di ogni tipo nonchè persone fisiche non residenti,
relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso.
La Circolare 18/E/2006 precisa,
inoltre, che in caso di bene oggetto di un diritto di superficie la facoltà di
rivalutazione spetta al titolare di tale diritto reale.
3. Categorie omogenee
L’Agenzia ha confermato che la
rivalutazione non può essere eseguita per singoli cespiti, ma deve riguardare
tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea .
A tal proposito, viene ribadito che,
nel caso in cui dovessero essere oggetto di rivalutazione, non tutti, ma solo
alcuni dei beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, vengono
disconosciuti gli effetti fiscali della rivalutazione per tutti i beni
appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Il contribuente potrà, tuttavia,
impedire la caducazione degli effetti della rivalutazione sui beni rimanenti
qualora, anche in sede di accertamento, provveda al versamento dell’imposta
sostitutiva non versata con riferimento al bene illegittimamente escluso,
maggiorata di sanzioni ed interessi previsti per legge. Tale circostanza non
comporta comunque il riconoscimento del maggior valore relativo ai beni esclusi
dalla rivalutazione.
Si ricorda, inoltre, che i requisiti
di appartenenza alle diverse categorie omogenee sono quelli esistenti alla data
di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione è eseguita (bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2005, ferma restando comunque la
collocazione tra le immobilizzazioni nel bilancio relativo all’esercizio 2004).
Per completezza, si ricorda che per
categorie omogenee si intendono:
-
azioni o quote raggruppate per natura;
-
beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili e dai beni mobili
registrati, raggruppati per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento
(ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988);
-
beni immateriali singolarmente;
-
beni mobili registrati, distinti in aeromobili, veicoli, navi ed
imbarcazioni;
-
beni immobili, distinti in:
§
aree non edificabili;
§
fabbricati non strumentali;
§
fabbricati strumentali per destinazione (ossia effettivamente utilizzati
nell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art.43, comma 2, primo periodo, del
TUIR-DPR 917/1986);
§
fabbricati strumentali per natura (ossia quelli non suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ai sensi dell’art.43,
comma 2, secondo periodo del TUIR - DPR 917/1986). Si tratta, in sostanza, dei
fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10 - uffici e studi privati
o nei gruppi B - unità immobiliari per uso di alloggio collettivo, C - unità a
destinazione ordinaria commerciale e varie, D - immobili a destinazione
speciale (es.opifici e fabbricati industriali) ed E - immobili a destinazione
particolare.
In tal ambito, è stato precisato
(come già indicato nella C.M.57/E/2001 con riferimento alla precedente legge di
rivalutazione) che un bene strumentale per natura, che sia anche impiegato
nello svolgimento dell’attività da parte dell’impresa proprietaria (cioè che
sia strumentale anche per destinazione, es. un ufficio di fatto utilizzato come
tale dall’impresa) deve essere raggruppato nella categoria dei fabbricati
strumentali per destinazione.
4. Saldo
Attivo di Rivalutazione - Affrancamento
Per quanto attiene al saldo attivo
risultante dalla rivalutazione (imputato al capitale o accantonato in una
speciale riserva per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al
netto dell’imposta sostitutiva), si ricorda che il comma 472 dell’art. 1 della
legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) ne dispone la possibilità di
affrancamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 7%.
Come nel caso di distribuzione del
suddetto saldo attivo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, anche in
sede di affrancamento dello stesso, vale a dire di assoggettamento dello stesso
a tassazione sostitutiva del 7%, occorre considerare come base imponibile
l’importo del saldo aumentato dell’imposta sostitutiva pagata per la
rivalutazione del bene che lo ha generato.
L’imposta sostitutiva del 7% deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi:
-
10% nel 2006,
-
45% nel 2007,
-
45% nel 2008.
Sulle rate successive alla prima non
si applicano interessi.
In caso di affrancamento del saldo
attivo, inoltre, viene ribadito che questo risulta liberamente distribuibile e
non concorre a formare il reddito imponibile del soggetto che procede alla
distribuzione.
La distribuzione del saldo attivo di
rivalutazione non consente comunque di fruire del credito di imposta pari
all’imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione.
L’affrancamento del saldo attivo non
produce, infine, effetti sul regime di sospensione del riconoscimento fiscale
del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della
rivalutazione o del riallineamento.
In sostanza, sebbene si sia
provveduto all’affrancamento della relativa riserva, i maggiori valori fiscali
attribuiti ai beni per effetto della rivalutazione saranno comunque
riconosciuti solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale la rivalutazione sia eseguita.