RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI POSSEDUTE DALLE
IMPRESE - CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
(Circolare Agenzia delle Entrate
n.18/E del 13/6/06)
Ai fini della rivalutazione, per
“area fabbricabile” s’intende quella inserita in piano regolatore generale
approvato entro il 31 dicembre 2004; l’obbligo di utilizzazione edificatoria
dell’area fabbricabile entro il quinquennio successivo s’intende assolto anche
in caso di cessione dell’area ed edificazione a cura dell’acquirente.
Questi i principali chiarimenti
contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18/E del 13 giugno 2006.
A tal fine, la Circolare n.
18/E/2006 chiarisce inoltre che:
-
la rivalutazione delle aree edificabili ha effetto fiscale immediato a
partire dal 1° gennaio 2006;
-
possono essere oggetto di rivalutazione le aree acquistate entro il 31
dicembre 2004 e non ancora edificate entro il 31 dicembre 2005 (in caso di
esercizio coincidente con l’anno solare);
-
per area non ancora edificata si intende quella sulla quale al 31
dicembre 2005 non esiste un “edificio significativo” (rustico comprensivo delle
mura perimetrali delle singole unità e completamento della copertura);
-
le aree risultanti dalla demolizione di fabbricati iscritti tra le
immobilizzazioni, e demoliti nel 2005, sono rivalutabili con i criteri della
rivalutazione generale (imposta sostitutiva del 6%).
Come è evidente, si tratta di
chiarimenti che consentono di rivalutare mediante il pagamento dell’imposta
sostitutiva del 19% tutte le aree su cui sono in corso lavori di edificazione
(magazzino delle imprese edili), purchè le stesse siano state acquisite entro
il 31 dicembre 2004 e, al 31 dicembre 2005, non sia stato realizzato il
rustico.
Come noto, il comma 473 dell’art. 1
della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) consente la rivalutazione delle
aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della
demolizione degli edifici esistenti.
Il successivo comma 474 prevede che
la suddetta rivalutazione si applichi a condizione che l’utilizzazione
edificatoria dell’area avvenga entro i 5 anni successivi all’effettuazione
della rivalutazione.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate
precisa che una determinata area può considerarsi “fabbricabile” quando risulti
tale da un piano regolatore generale approvato entro la data di chiusura del
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004.
Come è evidente, l’Amministrazione
considera irrilevante ai fini della rivalutazione l’approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale.
Per contro, le aree non edificabili
al 31 dicembre 2004, divenute tali solo successivamente, sono rivalutabili con
la rivalutazione generale (imposta sostitutiva del 6%), a condizione che siano
iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni.
Possono formare oggetto di
rivalutazione tutte le aree fabbricabili, non ancora edificate, incluse quelle
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Tale rivalutazione si applica
pertanto sia per le aree immobilizzate sia per le aree iscritte nell’attivo
circolante (beni-merce), con la conseguenza che sono rivalutabili anche le aree
fabbricabili detenute dalle imprese di costruzioni.
Tali aree devono risultare dal
bilancio relativo all’esercizio corso alla data del 31 dicembre 2004 e la
rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2005, per il quale il termine di approvazione scade dopo 1° gennaio
2006.
L’Agenzia delle Entrate precisa al
riguardo che l’area fabbricabile non deve essere stata oggetto di edificazione
entro il termine di chiusura del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31
dicembre 2004 e di quello relativo all’esercizio successivo.
In sostanza, entro il 31 dicembre
2005, non deve essere ancora stato realizzato un “edificio significativo” dal
punto di vista urbanistico (rustico con copertura), non assumendo alcuna
rilevanza il fatto che i lavori di edificazione siano ultimati successivamente
al 1° gennaio 2006.
In tal modo, la rivalutazione è
possibile con riferimento a tutto il magazzino delle imprese edili, a
condizione che:
-
l’area sia stata acquistata entro il 31 dicembre 2004
-
nel corso del 2005, non sia stato completato il rustico.
Per quanto concerne le aree su cui
insistono fabbricati da demolire, l’Agenzia delle Entrate precisa che la
demolizione deve avvenire entro la data di chiusura dell’esercizio in corso al
31 dicembre 2004.
In tal ambito, si applica la
rivalutazione generale (imposta sostitutiva del 6%) nelle ipotesi di :
-
aree iscritte tra le immobilizzazioni al 31 dicembre 2004 ed edificate
(completato il rustico) nel corso del 2005;
-
aree risultanti dalla demolizione di fabbricati iscritti tra le
immobilizzazioni nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 e
demoliti nel corso del 2005.
La rivalutazione deve riguardare
tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea.
In tal ambito, l’Agenzia delle
Entrate conferma che trova applicazione quanto stabilito al riguardo dal Decreto
Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, che individua (all’art.2) le seguenti zone
territoriali omogenee:
•
Zona A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico-artistico;
•
Zona B: parti del territorio, diverse dalle precedenti, totalmente o
parzialmente edificate (con superficie coperta non inferiore al 12,5% della
superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia
superiore a 1,5 mc/mq);
•
Zona C: parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che risultino inedificate, o nelle quali l’edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità della zona B;
•
Zona D: parti del territorio destinate a nuovi impianti industriali o ad
essi assimilati;
•
Zona E: parti del territorio destinate ad usi agricoli;
•
Zona F: parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di
interesse generale.
A tal fine, precisa
l’Amministrazione finanziaria che le categorie omogenee sono individuate in
base alla natura delle aree alla data di riferimento della rivalutazione
(approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre
2005).
Per quanto attiene alla
realizzazione della condizione secondo cui l’utilizzazione edificatoria
dell’area deve avvenire entro i 5 anni successivi alla rivalutazione stessa,
l’Agenzia delle Entrate conferma quanto precisato nella Circolare n.11/E del 31
gennaio 2002, secondo cui l’utilizzo ai fini edificatori dell’area si ha
quando, entro il termine di 5 anni, la costruzione sia iniziata ed esista un
edificio significativo dal punto di vista urbanistico, cioè sia stato eseguito
il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata
completata la copertura, a norma dell’articolo 2645-bis, comma 6 del codice
civile, non essendo sufficiente che i lavori siano stati iniziati solo
formalmente.
In caso di mancata utilizzazione a
scopi edificatori dell’area entro il quinquennio successivo alla rivalutazione,
si decade dai benefici della stessa , determinando così:
-
il non riconoscimento del maggior valore iscritto;
-
il riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata;
-
la liberazione del saldo attivo.
L’Agenzia precisa che non si
configura l’ipotesi di decadenza nel caso in cui, successivamente alla
effettuazione della rivalutazione, l’area non ancora edificata venga ceduta.
Infatti, la responsabilità solidale
tra cedente e cessionario per il pagamento dell’imposta relativa ai beni ceduti
(art. 34, terzo comma, del D.P.R. 602/1973) comporta che il vincolo di
costruzione si trasferisce in capo al cessionario, obbligato solidalmente con
il cedente per il pagamento dell’imposta sostitutiva.
La mancata edificazione da parte del
cessionario, entro i 5 anni dall’effettuazione della rivalutazione da parte del
cedente, fa venir meno gli effetti della rivalutazione sia in capo al cedente
che in capo al cessionario e, in capo al cedente, saranno recuperate a
tassazione le imposte non pagate per effetto del maggior valore attribuito in
sede di rivalutazione non più riconoscibile.
In caso di mancata edificazione di
una parte delle aree rivalutate e rientranti nella medesima categoria omogenea,
si verifica la decadenza degli effetti della rivalutazione limitatamente alle
aree non edificate, con la conseguenza che il valore fiscalmente riconosciuto
di queste ultime sarà determinato senza tener conto dei maggiori valori
attribuiti in sede di rivalutazione.
Infine, viene stabilito che, qualora
l’area non sia stata utilizzata ai fini edificatori, i termini per l’accertamento,
di cui all’art.43 del DPR 600/1973, per la comminatoria della decadenza dai
benefici fiscali della rivalutazione, decorrono dal quinto anno successivo alla
effettuazione della rivalutazione.
Per effettuare la rivalutazione il
contribuente deve pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e
dell’IRAP, pari al 19%, da applicarsi ai maggiori valori iscritti in bilancio e
tale importo, deve essere versato in 3 rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 % nel 2006;
b) 35 % nel 2007;
c) 25 % nel 2008.
L’Agenzia precisa in merito che:
-
è possibile effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva anche
anticipatamente in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo
relativo al periodo d’imposta 2005;
-
la rivalutazione ha effetto fiscale immediato a partire dal 1° gennaio
2006;
-
non è ammesso l’affrancamento immediato del saldo di rivalutazione,
mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 7%, che è applicabile solo alla
rivalutazione dei beni d’impresa.