TRATTAMENTO AI FINI DELL’IVA DELL’ADEGUAMENTO DEL
CORRISPETTIVO D’APPALTO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA
COSTRUZIONE
In relazione alle diverse richieste
di chiarimento pervenute circa il trattamento da riservare agli effetti
dell’IVA alle somme corrisposte alle imprese esecutrici di lavori pubblici, a
titolo di compensazione dell’incremento dei prezzi registrato da alcuni
materiali da costruzione (ai sensi dell’art.26, commi 4-bis - 4-sexies, della
legge 109/1994, c.d. “Norma sul caro ferro”), l’Ance ha ritienenuto utile
fornire un orientamento in materia.
L’art.26 della legge 11 febbraio
1994, n.109 prevede, ai commi 4-bis - 4-sexies (introdotti dall’art.1, comma
550, della legge 311/2004 - Finanziaria 2005), un meccanismo di adeguamento del
corrispettivo relativo ad appalti di opere pubbliche, per lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004, applicabile nel caso in cui si
siano verificati, per effetto di circostanze eccezionali, variazioni sensibili
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione impiegati nei lavori, rispetto
all’anno di presentazione dell’offerta.
In particolare, viene stabilito che,
laddove il prezzo dei singoli materiali subisca variazioni, in aumento o in
diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di
presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni per la percentuale
eccedente il 10% stesso.
A tal fine, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con
proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni
percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi[1].
Ciò premesso, ai fini
dell’individuazione del trattamento da riservare, ai fini IVA, alle somme
derivanti dalla predetta compensazione, risulta necessario in primo luogo
accertare la natura delle stesse, ossia se trattasi di somme di natura
risarcitoria, ovvero se le medesime costituiscano un’integrazione del
corrispettivo relativo all’esecuzione dell’appalto pubblico.
Infatti, solo nell’ipotesi in cui
tali somme avessero natura giuridica risarcitoria opererebbe la relativa
esclusione dall’IVA, ai sensi dell’art.15, comma 1, numero 1), del D.P.R.
633/1972, in quanto costituenti “somme dovute a titolo di interessi moratori o
di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi
del cessionario o del committente”.
Diversamente, nell’ipotesi in cui si
sia in presenza di un’integrazione del corrispettivo contrattuale relativo
all’esecuzione dell’appalto pubblico, le medesime compensazioni risulterebbero
assoggettate ad IVA, ai sensi dell’art.13 del citato D.P.R. 633/1972.
Al riguardo, si ritiene di poter
escludere che le somme in oggetto abbiano natura risarcitoria, non essendo le
stesse legate ad alcuna forma di ritardo o di inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte dell’Amministrazione appaltante.
Più propriamente, invece, si ritiene
che le stesse abbiano, similmente ed in aggiunta all’istituto del cosiddetto
“prezzo chiuso” disciplinato dal comma 4 dello stesso art.26 della legge
109/1994[2], la funzione di adeguare l’originario corrispettivo contrattuale,
laddove si verifichino variazioni di una certa entità nei prezzi di alcuni
materiali da costruzione (individuati con apposito decreto) rispetto al momento
di presentazione dell’offerta.
Al riguardo, si evidenzia che, con
riferimento alle somme corrisposte a seguito dell’applicazione del diverso
istituto del “prezzo chiuso” (di cui al comma 4, del citato art.26),
l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare come le stesse abbiano
natura di integrazione dell’originario corrispettivo dell’appalto, in quanto
aventi la funzione di adeguare e rapportare quest’ultimo all’aumento di valore
della prestazione dell’impresa esecutrice, conseguente al decorso del tempo.
Come tali, quindi, le medesime somme devono essere assoggettate ad IVA, come
parte del corrispettivo complessivo contrattualmente dovuto per l’esecuzione
dell’opera (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.136/E del 23 giugno
2003).
Alle medesime conclusioni si ritiene
di dover pervenire anche con riferimento alle somme derivanti dall’istituto
dell’adeguamento del prezzo di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell’art.26 della
legge 109/1994, il quale, in sostanza, consiste in un meccanismo di adeguamento
del corrispettivo di appalto correlato in modo specifico alla variazione dei
costi di alcuni materiali impiegati, appositamente individuati, operante “in
deroga” al generale divieto (imposto dal precedente comma 3 del medesimo
art.26) di applicazione del sistema di revisione prezzi nel comparto dei lavori
pubblici.
Seppure con modalità applicative
differenti, pertanto, si deve ritenere che tale istituto persegua la medesima
finalità del meccanismo del “prezzo chiuso”, ossia quella di consentire il
riequilibrio tra le prestazioni rese dall’appaltatore e dal committente,
attraverso l’adeguamento dell’originario corrispettivo contrattuale alle
variazioni dei prezzi di mercato dei materiali più significativi, qualora
superiori alla percentuale stabilita dalla norma.
Quanto sino ad ora osservato
implica, quindi, che le somme corrisposte dalla stazione appaltante per effetto
di tale meccanismo devono essere assoggettate ad IVA, ai sensi dell’art.13 del
D.P.R. 633/1972, come parte del corrispettivo relativo all’esecuzione
dell’appalto pubblico.
Configurandosi, inoltre, come
adeguamento del corrispettivo complessivo dei lavori, le medesime somme si
ritengono assoggettate alla stessa aliquota d’imposta prevista per l’esecuzione
dell’opera pubblica, generalmente pari al 10% ai sensi del n.127-septies, della
Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972 (trattandosi, nella maggior parte dei
casi, di appalti aventi ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria o secondaria, di cui all’art.4 della legge 847/1964, integrato
dall’art.44 della successiva legge 865/1971).
Infatti, sebbene correlato e
calcolato in base alla specifica variazione dei prezzi registrata per i singoli
materiali impiegati, il meccanismo di compensazione non è relativo ad alcuna
particolare ed ulteriore prestazione resa dall’impresa esecutrice dell’appalto,
ma riguarda in ogni caso il complessivo corrispettivo contrattuale che, proprio
in virtù di questo istituto, può variare in funzione dell’accertato incremento
dei costi dei materiali.
Le eventuali somme corrisposte a
titolo di compensazione del corrispettivo dell’appalto si devono pertanto
ritenere assoggettate alla medesima aliquota d’imposta applicabile a
quest’ultimo, in quanto sostanzialmente considerabili come un’eventuale
integrazione dello stesso.
Note:
[1] Cfr. comma 4-quater del citato
art.26. In adempimento a tale disposizione, nonchè del successivo comma
4-quinquies che ha stabilito che il primo decreto deve rilevare anche i prezzi
dei materiali da costruzione più significativi per l’anno 2003, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il D.M. 30 giugno 2005, n.713.
[2] Il “prezzo chiuso” consiste nel
prezzo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi annualmente all’importo dei lavori ancora da eseguire, nel caso in
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%. La percentuale da
applicare è determinata con decreto ministeriale, da emanare entro il 30 giugno
di ogni anno, nella misura eccedente il 2% stesso.