DECRETO N. 304/98 E
RELATIVA CIRCOLARE MINISTERIALE PER LA NUOVA TABELLA DELLE CATEGORIE DI
ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI
Sulla G.U. del 24 agosto 1998, n. 196, è stato pubblicato il
Decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1998, n. 304 (che si riporta
qui di seguito), recante la nuova tabella delle categorie di iscrizione
all'ANC, il quale entrerà in vigore, secondo i principi generali, l'8 settembre
p.v., mentre è ancora all'esame della Corte dei conti il DPR concernente il
nuovo regolamento per l'iscrizione all'Albo, che contiene, fra l'altro, le
regole per l'applicazione delle nuove categorie.
Tale sfasatura di tempi potrà comportare qualche difficoltà per le
stazioni appaltanti che dovranno pubblicare i bandi di gara successivamente
all'entrata in vigore del D.M. 304/98 (quelli pubblicati anteriormente
continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente).
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 15 maggio 1998, n. 304
Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.
IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
omissis
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il sistema delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori è articolato in categorie di opere generali ed in categorie di
opere specializzate e relative declaratorie, secondo i criteri e le modalità
indicate nella tabella allegata al presente regolamento.
2. La tabella di cui al comma precedente sostituisce la tabella
approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
CATEGORIE DI OPERE GENERALI
G1
Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione
o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 2.
G2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 3A, 3B.
G3
Costruzione di strade, autostrade, pavimentazione con materiali
speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e
relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 4, 6, 8.
G4
Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione
o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 15.
G5
Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 14.
G6
Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti,
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro
ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 10A, 10C, 19E.
G7
Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o
manutenzione. Lavori di dragaggio.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 13A, 13B.
G8
Costruzione di opere fluviali, di difesa e di sistemazione
idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 10B.
G9
Costruzioni di impianti per la produzione di energia elettrica e
loro ristrutturazione o manutenzione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16A, 16B, 16C, 16D.
G10
Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di
trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in
corrente alternata e continua.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9D, 16F, 16G, 16H,
16L.
G11
Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di
ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A, 5C.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE
GENERALI
Categoria G1
Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione
o manutenzione
La categoria interessa ogni tipo di edilizia, indipendentemente
dalla destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera, carceraria, scolastica,
residenziale, industriale, ecc.)
L'opera deve intendersi completa di impianti e di opere connesse
ed accessorie, comprensiva di tutte le lavorazioni indispensabili per
consegnare l'opera finita in tutte le sue parti.
Nella categoria sono comprese le strutture di particolare
complessità e specifiche caratteristiche quali coperture speciali, cupole,
serbatoi pensili, ecc.
Comprende, altresì, gli interventi di ristrutturazione o di
manutenzione atti alla conservazione e/o riduzione del normale degrado d'uso
delle strutture edili degli edifici.
Categoria G2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai
sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici
Trattasi di lavori svolti ad assicurare il restauro, la
conservazione, il recupero, il ripristino delle caratteristiche artistiche e/o
monumentali ed il consolidamento statico di immobili di interesse storico
vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, effettuazioni di scavi
archeologici.
Nel caso soggetti privati effettuino ed eseguano in proprio i
suddetti lavori, è indispensabile che la locale soprintendenza confermi
espressamente la qualità del lavoro, la sua esecuzione su immobile protetto
dalla legge n. 1089/1939, nonché la riconducibilità della categoria G2.
Sono collocabili nella categoria, interventi su immobili vincolati
da leggi speciali, assimilabili dalla legge n. 1089/1939.
Categoria G3
Costruzione di strade, autostrada, rilevati aeroportuali, pavimentazione
con materiali speciali rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative
infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.
Trattasi della realizzazione completa di strade, autostrade,
pavimentazione con materiali speciali, rilevati ferroviari ed aeroportuali e
relative opere d'arte e della loro ristrutturazione o manutenzione.
Categoria G4
Costruzione di opere d'arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione
o manutenzione
Deve trattarsi della costruzione di gallerie naturali e loro
ristrutturazione o manutenzione.
Categoria G5
Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione
Deve trattarsi delle costruzione, ristrutturazione o manutenzione
di dighe localizzate in corsi d'acqua e bacini interni, comprendenti sia dighe
di terra che dighe in calcestruzzo.
Categoria G6
Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti,
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro
ristrutturazione o manutenzione.
Trattasi di lavori di formazione nel terreno di strutture capaci
di ridurre stabilmente la permeabilità del terreno stesso, nonché trattasi
della costruzione, della ristrutturazione o manutenzione di acquedotti,
fognature, impianti di irrigazione, gasdotti, oleodotti, impianti di
sollevamento, di evacuazione, comprendenti sia la parte edilizia sia quella
elettromeccanica.
Categoria G7
Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o
manutenzione
Lavori di dragaggio
Comprendono: lavori di costruzione, ristrutturazione o
manutenzione di moli, dighe in mare e laguna, banchine, pontili, difese
costiere, scogliere, pennelli, piattaforme.
Categoria G8
Costruzione di opere fluviali, di difesa e sistemazione idraulica
e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione
Comprendono: lavori di difesa, sistemazione regimazione idraulica
di fiumi e corsi d'acqua interni, costruzione e rivestimenti di argini interni,
porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie, canali interni,
sistemazione di foci di fiumi, opere di diaframmatura sistemi arginali, opere
di consolidamento strutture dell'alveo, opere di costruzione bacini di
espansione (casso), traverse per derivazioni.
Categoria G9
Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica e
loro ristrutturazione o manutenzione
Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature
per la produzione di energia elettrica.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
l'esecuzione diretta degli impianti;
personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della
categoria;
specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni
singola voce.
Categoria G10
Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di
trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell'energia elettrica in
corrente alternata e continua.
Comprende attività di fornitura e posa in opera di apparecchiature
per la distribuzione di energia elettrica.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
l'esecuzione diretta degli impianti;
personale dipendente specializzato iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro della
categoria;
specifiche attrezzature per le lavorazioni previste in ogni
singola voce.
Categoria G11
Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici di
ventilazione, di condizionamento
Trattasi delle lavorazioni che attengono alla costruzione di impianti
termici, di ventilazione e condizionamento nonché alla loro manutenzione
straordinaria.
Per la manutenzione straordinaria deve intendersi qualsiasi
intervento necessario a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto
previsto dal progetto o dalla normativa vigente, con esclusione di quegli
interventi volti al mantenimento di condizioni di efficienza e di funzionalità
che non comportino la sostituzione o riparazione degli apparecchi o componenti
dell'impianto.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
costruzione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli
interventi in declaratoria.
Installazione, manutenzione di impianti elettrici
telefonici, radiotelefonici, televisivi
Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti per edifici
come in declaratoria.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere a) e b);
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli
interventi di cui in declaratoria.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
S1
Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e
forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 1, 11.
S2
Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni
architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari
di interesse storico, artistico ed archeologico.
Categoria di nuova istituzione.
S3
Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di
ventilazione, di condizionamento, installazione, nonché manutenzione di
impianti idrosanitari, del gas, antincendio.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5A1, 5B.
S4
Costruzione, installazione, manutenzione di impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5D, 5D1, 20.
S5
Installazione, manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 5E.
S6
Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici,
metallici, vetrosi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F1, 5F3.
S7
Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di
manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura,
plafonatura, stucchi e decorazioni.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 5F2, 5G.
S8
Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere
antirumore, anticendio.
Comprende le imprese nella categoria 5H.
S9
Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario
completo, installazione, nonché manutenzione di impianti automatici per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 9A, 9B, 9C, 9E.
S10
Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale,
orizzontale e complementare.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 7.
S11
Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di
appoggio - ritegni antisismici.
S12
Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei
veicoli.
Barriere paramassi in acciaio.
Categoria di nuova istituzione.
S13
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in
cemento armato.
Categoria di nuova istituzione.
S14
Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 12B.
S15
Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 13C.
S16
Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di
produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per
automazione.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 16E, 16I.
S17
Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne,
impianti di telefonia ad alta frequenza.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 16M.
S18
Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria
metallica.
Comprende le imprese iscritte nella cat. 17.
S19
Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione,
trattamento dati e relative apparecchiature.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 18.
S20
Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19A, 19B.
S21
Fondazioni speciali, consolidamento, dei terreni, pozzi.
Comprende le imprese iscritte nelle categorie 19C, 19D, 19F.
S22
Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.
Categoria di nuova istituzione.
S23
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di
potabilizzazione e depurazione delle acque.
Comprende le imprese iscritte nella categoria 12A.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
Categoria S1
Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e
forestale verde pubblico e relativo arredo urbano.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
Categoria S2
Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni
architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari
di interesse storico, artistico ed archeologico.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
Categoria S3
Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di
ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di
impianti idrosanitari, del gas, antincendio.
Trattasi delle attività volte alla conduzione o alla manutenzione
ordinaria, necessarie a consentire il controllo ed il corretto funzionamento
degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza, di contenimento dei
consumi energetici e di salvaguardia ambientale, con esclusione delle attività
di cui alla S4.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
gestione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettere c) ed e);
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli
interventi di cui in declaratoria.
Categoria S4
Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori
ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.
Trattasi della costruzione, manutenzione e gestione di impianti di
cui in definizione.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
abilitazione ex legge n. 46/1990, art. 1, lettera f);
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche attrezzature necessarie a consentire gli
interventi di cui in declaratoria.
Trattasi, inoltre, della costruzione e manutenzione di impianti ed
apparecchi sollevamento e trasporto quali gru, filovie, teleferiche, seggiovie,
sciovie e similari.
Categoria S5
Installazione, manutenzione di impianti pneumatici di impianti
antintrusione.
Trattasi della costruzione e manutenzione degli impianti di cui in
definizione.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
costruzione e manutenzione diretta degli impianti;
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro;
possesso di specifiche, attrezzature necessarie a consentire gli
interventi di cui in declaratoria.
Categoria S6
Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici,
metallici.
Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione
compreso il loro montaggio.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
realizzazione diretta dell'opera;
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Categoria S7
Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di
manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiature, e verniciatura,
plafonatura, stucchi e decorazioni.
Trattasi di lavori per la realizzazione delle opere in definizione
compresa la loro posa.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
realizzazione diretta dell'opera;
personale dipendente specializzato e iscritto nei libri paga dai
quali risulti l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Categoria S8
Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere
antirumore, antincendio.
Trattasi delle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle
opere come in definizione.
Categoria S9
Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario
completo, nonché installazione, manutenzione di impianti automatici per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
Categoria S10
Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale,
orizzontale e complementare.
Trattasi di categoria di nuova istituzione.
Per l'iscrizione occorre dimostrare: realizzazione dei lavori di
segnaletica non luminosa con materiali e tecniche esecutive conformi al codice
della strada ed alle normative europee ed internazionali.
Categoria S11
Dispositivi strutturali - giunti di dilatazione - apparecchi di
appoggio ritegni antisismici.
Trattasi di lavori di installazione e manutenzione di giunti di
dilatazione - apparecchi di appoggio - ritegni antisismici per ponti e viadotti
stradali e ferroviari.
Categoria S12
Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei
veicoli. Barriere paramassi in acciaio.
Trattasi di categoria di nuova istituzione.
Per l'iscrizione occorre dimostrare:
installazione del new jersey e guard rail finalizzate alla
sicurezza stradale;
installazione di barriere paramassi a difesa del corpo stradale;
installazione di attenuatori d'urto a protezione dei punti
irregolari della strada.
Categoria S13
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati strutture in
cemento armato.
Trattasi della costruzione, assemblaggio e posa in opera di
strutture prefabbricate prodotte industrialmente.
Categoria S14
Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
Trattasi della costruzione di impianti di trattamento di rifiuti
completi di annesse opere edili.
Categoria S15
Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
Categoria S16
Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di
produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando, apparati per
automazione.
Trattasi della costruzione e manutenzione di impianti ed apparati
elettrici a servizio per la produzione di energia elettrica.
Categoria S17
Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti
di telefonia ad alta frequenza.
Trattasi della costruzione e manutenzione di linee telefoniche ed
impianti di telecomunicazione ad alta frequenza, con esclusione delle opere
ricadenti in S27.
Categoria S18
Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria
metallica.
Trattasi delle lavorazioni per la realizzazione delle opere come
in definizione, a supporto delle costruzioni da realizzare.
Categoria S19
Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione trattamento
dati e relative apparecchiature.
Trattasi delle lavorazioni atte a realizzare:
impianti di commutazione per reti pubbliche di telecomunicazione
per telefonia, telex e dati;
impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni
per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su mezzi radioelettrici su
satelliti;
impianti di trasmissione per reti pubbliche di telecomunicazioni
per telefonia, telex, dati e video su cavi in fibra ottica;
impianti di rete locale e interurbane su cavi in rame;
impianti di rete locale ed interurbana su cavi in fibra ottica;
terminali per telefonia, telex e dati;
impianti di commutazione e trasmissione su cavi e mezzi
radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per telefonia, dati e
video.
Categoria S20
Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali.
Trattasi delle lavorazioni di rilievo topografico non correnti e
richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale pratica dei cantieri.
Trattasi, inoltre, delle indagini geognostiche effettuate
attraverso terebrazioni di vario diametro e saltuariamente con scavo di pozzi e
cunicoli.
Categoria S21
Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi.
Trattasi di opere destinate a trasferire i carichi di
infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi
stessi, o strati di terreno più profondi, nonché di opere destinate a conferire
ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendervi
stabile l'imposta di manufatti ed infrastrutture, o tali da realizzare la
prevenzione o il recupero di dissesti geologici.
Trattasi, inoltre, dello scavo di pozzi, con attrezzature o/a
percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di risorse idriche,
al riciclo di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di tubi,
linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.
Categoria S22
Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.
Trattasi delle lavorazioni come in definizione.
Categoria S23
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di
potabilizzazione e depurazione delle acque.
Trattasi della costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque comprendente sia la
parte edilizia che quella elettromeccanica.
Note
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce
che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il D.M. n. 770/1982 reca: "Nuova tabella delle categorie di
iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori".
Decreto Ministeriale n. 304/1998: commento alla
circolare Ministero dei lavori pubblici 4 settembre
1998 n. 1467/UL.
La indispensabile circolare di chiarimento al decreto ministeriale
15 maggio 1998 n.304 (in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1998) con il
quale ai sensi dell'articolo 9 n. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 è stata
riconsiderata la tabella delle categorie di iscrizione nell'Albo nazionale dei
costruttori, articolata in categorie di “opere generali” e di “opere
specializzate”, è stata diffusa dal Ministero dei lavori pubblici in data 4
settembre 1998, contrassegnata dal protocollo 1467/UL.
Per quanto riguarda il suo contenuto si richiama l'attenzione su
alcune fondamentali indicazioni:
- il Ministero dei lavori pubblici asserisce che alla data dell'8
settembre 1998, in cui entra in vigore il decreto ministeriale, i competenti
uffici sono in grado di adeguare automaticamente, senza necessità di alcuna
iniziativa da parte delle imprese, e quindi di rilasciare i certificati di
iscrizione in conformità alla nuova articolazione delle categorie, che
identifica le “opere generali” e le “opere specializzate”;
- come per il passato (cfr. circolare n. 4162 del 16 luglio 1982)
la unificazione delle categorie di iscrizione, considerata la loro omogeneità
di carattere tecnico ed esecutivo, viene effettuata attribuendo l'importo di
iscrizione più elevato, nel caso di differenti valori conseguiti nelle
categorie che vengono unificate;
- per la partecipazione alle gare di appalto possono essere
utilizzati i certificati di iscrizione già emessi ed ancora temporalmente
validi;
- non è necessario rinnovare i bandi di gara pubblicati in epoca anteriore
alla data dell'8 settembre 1998, anche se i termini di richiesta di
partecipazione alla gara (in caso di licitazione privata) od i termini di
presentazione dell'offerta (in caso di pubblico incanto) non siano ancora
scaduti alla data indicata. Poiché la qualificazione dei concorrenti, una volta
entrato in vigore il provvedimento ministeriale, è disciplinata dalle
disposizioni sopravvenute, la verifica della idoneità dell'impresa è effettuata
sulla base della tabella di equiparazione delle categorie allegata alla
circolare in esame. Ciò significa che l'impresa che sia iscritta anche in una
sola delle categorie unificate in base al recente provvedimento, può
qualificarsi per la partecipazione alla gara e quindi presentare domanda di
ammissione alla gara o presentare offerta;
- nel caso i termini per la partecipazione alle gare ovvero di
ricezione delle offerte siano scaduti prima dell'entrata in vigore del decreto
n. 304/1998, la verifica della idoneità delle imprese deve essere effettuata
con riferimento alle precedenti categorie di iscrizione, di cui al D.M. 25
febbraio 1982 n. 770. La idoneità della impresa, che esibisca certificati di
iscrizione emessi in conformità al recente provvedimento, sarà verificata dalla
stazione appaltante sulla base della tabella di equiparazione sopra indicata;
- relativamente alle gare per l'appalto di lavori pubblici i cui
bandi verranno pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto n. 304/1998, le
stazioni appaltanti ovviamente richiederanno l'iscrizione nell'Albo nazionale
dei costruttori in conformità della nuova articolazione delle categorie;
tuttavia, i certificati di iscrizione in precedenza rilasciati ed ancora validi
possono essere utilizzati a dimostrazione del possesso della idoneità
richiesta, tenuto conto della tabella di equiparazione;
- conservano validità le richieste di iscrizione e di variazione
presentate dalle imprese in epoca antecedente l'entrata in vigore del decreto
ministeriale in parola. I lavori attribuibili a categorie in precedenza
distinte ed ora unificate sono da prendere in valida considerazione sia in sede
di richiesta di un provvedimento di iscrizione sia in sede di partecipazione
alle gare;
- per quanto riguarda le “categorie di nuova istituzione”, la
circolare ministeriale dispone che le relative richieste di iscrizione debbono
essere esaminate con priorità, rispetto alle istanze di diverso contenuto.
Per un periodo di sei mesi, decorrente evidentemente dall'8
settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto n. 304, la qualificazione
delle imprese, per la loro partecipazione alle gare, deve essere effettuata
dalla singola stazione appaltante, sulla base della iscrizione alla Camera di
commercio, naturalmente per attività corrispondenti ai lavori da appaltare,
dell'elenco dei lavori eseguiti aventi caratteristiche tecniche ed esecutive
analoghe alle categorie di nuova istituzione, nonchè della dotazione di
attrezzature, mezzi d'opera e personale adeguati. Questi ultimi due requisiti
saranno oggetto di specifica dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata.
E' essenziale, altresì, che l'impresa comprovi di aver presentato
la richiesta di iscrizione nelle categorie di nuova istituzione.
* * *
Con l'occasione, si ricorda che il D.P.R. concernente la nuova
disciplina dell'Albo nazionale dei costruttori (anticipato sul Notiziario n.
7/98), nonché del bando-tipo è tuttora all'esame della sezione di controllo
della Corte dei Conti. In proposito facciamo presente che, una volta che il
decreto sarà registrato dall'organo di controllo e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovrà trascorrere un periodo di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione per la sua entrata in vigore, secondo la procedura prevista
dall'art.20 della legge n.57/1997 (legge “Bassanini uno”).
E' appena il caso di rilevare che, fino all'entrata in vigore del
nuovo bando-tipo, i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnica per
la partecipazione alle gare restano disciplinati dal D.P.C.M. n.55/1991.
Questo il testo della circolare ministeriale.
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE
Prot. 1467/UL
Roma, 4 SET. 1998
AL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
AGLI UFFICI CENTRALI, DECENTRATI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE
ALL'ANAS
OGGETTO: D.M. 15 maggio 1998, n. 304 - Attuazione e chiarimenti
operativi
Con D.M. 15 maggio 1998 n. 304, pubblicato sulla G.U. n. 196 del
24 agosto 1998 sono state determinate le nuove categorie di iscrizione all'Albo
Nazionale dei Costruttori.
Il nuovo sistema risponde al dettato dell'art. 9, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994 n 109 che come è noto ha previsto l'articolazione delle
lavorazioni in categorie di opere generali ed opere specializzate, in luogo
delle categorie e sottocategorie in cui sino ad oggi è stato articolato l'Albo
Nazionale dei Costruttori, e costituisce parte integrante del nuovo sistema di
qualificazione i cui elementi più significativi sono contenuti nel provvedimento
di semplificazione del procedimento di iscrizione all'Albo elaborato ai sensi
dell'art. 20 della legge 59/1997, attualmente ancora all'esame della Corte dei
Conti.
La logica che ha ispirato la disciplina delle nuove categorie
risiede nella ritenuta necessità, emersa anche in sede di dibattito
parlamentare sulle linee di riforma del sistema di qualificazione, di creare
maggiore concorrenzialità e semplificazione mediante riduzione organica del
numero delle categorie di opere specializzate, e conseguente accorpamento di
lavorazioni con caratteristiche esecutive similari o interventi sovrapponibili
o complementari alle categorie di opere generali, tenendo anche conto che i
criteri che stanno definendosi in sede europea prevedono una suddivisione dei
lavori non eccessivamente parcellizzata.
Il decreto ministeriale appena pubblicato entrerà in vigore l'8
settembre 1998: per tale data gli uffici competenti saranno in grado di
emettere la certificazione di iscrizione all'Albo secondo la nuova normativa,
con la specificazione della posizione dell'impresa sostitutiva delle iscrizioni
già possedute.
L'adeguamento ad opera degli uffici stessi avverrà
automaticamente, senza bisogno di alcuna istanza o domanda di parte
relativamente ai certificati ancora in vigore, ad eccezione delle categorie di
nuova istituzione; per queste ultime le imprese interessate alla relativa
iscrizione dovranno presentare nuova istanza, corredata dalla documentazione
prevista dalla vigente normativa, e i competenti Comitati dovranno procedere al
loro esame con priorità rispetto alle altre istanze.
La unificazione di alcune delle pregresse categorie in una delle
nuove viene effettuata attribuendo l'importo di iscrizione più elevato tra
quelli già posseduti, tale criterio, del resto analogo a quello già seguito in
occasione della modifica della tabella delle categorie attuata con D.M. 25
febbraio 1982 n. 770, è coerente con la riconosciuta omogeneità delle diverse
professionalità tecniche dell'impresa confluite nella medesima (nuova) categoria
senza pregiudizio di una capacità dimensionale già dimostrata e conseguita.
E' evidente che il possesso della iscrizione anche in una sola
delle pregresse categorie è titolo sufficiente per ottenere l'iscrizione nella
nuova categoria risultante dalla unificazione.
Ai fini della partecipazione alle gare possono essere utilizzati i
certificati di iscrizione il cui termine di validità non sia ancora scaduto,
rimanendo alla stazione appaltante la verifica della sussistenza dei requisiti
di qualificazione sulla base delle nuove categorie corrispondenti.
Le domande di iscrizione e di variazione già presentate conservano
valore; in tutti i casi in cui una nuova categoria scaturisce dall'unificazione
di più categorie, l'iscrizione può essere ottenuta nella nuova sulla base dei
certificati attestanti i lavori in categorie corrispondenti confluite nelle
categorie unificate, anche sommando i relativi importi e sempreché sussistano
gli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa.
L'attuazione del nuovo sistema pone tuttavia alcuni problemi di
natura transitoria, per la cui soluzione appare opportuno formulare le seguenti
indicazioni.
A) I bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore della
nuova tabella i cui termini di presentazione dell'offerta o di richiesta di
partecipazione non sono ancora scaduti alla stessa data, che fanno riferimento
alle categorie previgenti, mantengono la loro validità, senza necessità di loro
rinnovazione.
La pendenza del termine può consentire all'impresa che abbia eventualmente
acquisito la qualificazione per effetto della nuova normativa di far valere la
propria posizione abilitante presentando domanda o offerta sulla base del DM
304/1998, in applicazione del generale principio - più volte affermato dalla
giurisprudenza per cui nelle procedure concorsuali i requisiti di
partecipazione, quale indubbiamente è quello in questione, devono sussistere
alla scadenza del termine fissato dal bando.
La qualificazione è comunque disciplinata dalla nuova normativa e
la verifica dovrà effettuarsi sulla base della allegata tabella di
equiparazione. Per quanto riguarda i requisiti di cui al bando tipo sono presi
in considerazione i lavori eseguiti corrispondenti a quelli ora oggetto della
nuova categoria, e attribuendo rilevanza ai certificati di lavori anche se
riguardanti una soltanto delle categorie accorpate.
B) Nelle procedure di gara in cui i termini di ricezione delle
offerte o di presentazione della richiesta di partecipazione siano scaduti
prima dell'entrata in vigore del D.M. 304/1998, la qualificazione delle imprese
non può che effettuarsi sulla base delle vecchie categorie; qualora in sede di
verifica l'impresa esibisca certificato di iscrizione all'Albo emesso
successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la stazione
appaltante provvede al riscontro sulla base della allegata tabella di
equiparazione.
C) I bandi di prossima pubblicazione dovranno essere redatti
tenendo conto della nuova articolazione delle categorie risultante dalla
applicazione del D.M. 304/1998, ferma la utilizzabilità dei certificati di
iscrizione all'Albo ancora validi.
Anche in questo caso, naturalmente, la qualificazione obbedisce
alle nuove regole con le modalità specificate sub A)
Per l'appalto di lavori compresi in categorie di nuova istituzione
(S2, S11, S12, S13, S22), comunque da richiedere nel bando, non può ovviamente
farsi riferimento ad alcuna pregressa iscrizione. In tal caso, in analogia al
principio desumibile dagli articoli 4 e 24 della legge 57/1962, la
qualificazione sarà effettuata direttamente dalle stazioni appaltanti, che per
un periodo di sei mesi (presumibilmente sufficiente a consentire le dovute
iscrizioni) richiederanno a questi fini nei bandi di gara, oltre al certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio, l'elenco dettagliato dei lavori
eseguiti corrispondenti alle caratteristiche tecniche delle categorie di nuova
istituzione, la dichiarazione relativa alla dotazione di attrezzature, mezzi
d'opera e maestranze adeguati nonché la dimostrazione dell'avvenuta presentazione
di domanda di iscrizione.
Rimangono naturalmente fermi gli ulteriori requisii di
qualificazione richiesti dalla vigente normativa.
Analogamente, per lo stesso periodo, in caso di subappalto di
lavorazioni ricadenti in categorie di nuova istituzione la stazione appaltante
autorizza il subappalto previa verifica del possesso dei requisiti come sopra
richiesti.
IL MINISTRO
Tabella di equiparazione
delle Categorie ANC
Categorie istituite con D.M. 304/98
Categorie del D.M.
770/82
G1 2
G2 3A - 3B
G3 4 - 6 8
G4 15
G5 14
G6 10A - 10C - 19E
G7 13A - 13B
G8 10B
G9 16A - 16B - 16C -
16D
G10 9D - 16F - 16 G -
16H - 16L
G11 5A - 5C
S1 1 - 11
S2 Categoria di nuova
istituzione S3 5A1 - 5B
S4 5D - 5D1 - 20
S5 5E
S6 5F1 - 5F3
S7 5F2 - 5G
S8 5H
S9 9A - 9B - 9C - 9E
S10 7
S11 Categoria di nuova
istituzione S12 Categoria di nuova istituzione S13 Categoria di nuova istituzione S14 12B
S15 13C
S16 16E - 16I
S17 16M
S18 17
S19 18
S20 19A - 19B
S21 19C - 19D - 19F
S22 Categoria
di nuova istituzione S23 12A