TACHIGRAFO DIGITALE PRIVO DI TARATURA - UTILIZZO DEI
FOGLI DI REGISTRAZIONE
Con la circolare del 21 Giugno 2006
(prot. 300/A/1/51124/111/20/3), il Ministero dell’Interno ha comunicato agli
Operatori di Polizia che sono ancora valide le indicazioni dettate dal
Ministero dei Trasporti, con la nota del 22 Dicembre 2005.
In base a dette indicazioni gli
autisti che circolano in Italia possono utilizzare i veicoli dotati di
cronotachigrafo digitale, non ancora tarato, purché annotino a mano, sul foglio
di registrazione omologato per l’apparecchio analogico, le informazioni
relative al mezzo condotto, all’itinerario del viaggio ed ai chilometri
percorsi nonché, nella parte posteriore di detto foglio, i tempi di guida e di
riposo.
Per quanto riguarda i fogli di
registrazione da tenere a bordo del veicolo si ritiene che debba osservarsi
l’art. 15 del Regolamento CE 3821/85 (come modificato dall’art. 26 del Reg. CE
561/06) che dispone che in occasione di un controllo su strada, l’autista debba
esibire i fogli della settimana in corso e quelli dei 15 giorni precedenti,
altrimenti incorre nella sanzione prevista dall’art. 19 della Legge 727/1978
(da un minimo di 43 €uro ad un massimo di 85 €uro).
La soluzione operativa indicata
permette di far fronte ai problemi originati dalla carenza di Centri tecnici
autorizzati alla taratura dei cronotachigrafi digitali.
L’annotazione a mano sul foglio di
registrazione non è una procedura utilizzabile con veicoli diretti all’estero,
per i quali occorre far tarare l’apparecchio (eventualmente recandosi oltre frontiera presso un centro
autorizzato).
Si segnala, infine, che l’elenco
delle officine abilitate ad effettuare l’attivazione completa degli apparecchi
di controllo digitale è consultabile sul sito Unioncamere – sezione tachigrafo
digitale: http://www.unioncamere.net).