TACHIGRAFO DIGITALE PRIVO DI TARATURA - UTILIZZO DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE

 

Con la circolare del 21 Giugno 2006 (prot. 300/A/1/51124/111/20/3), il Ministero dell’Interno ha comunicato agli Operatori di Polizia che sono ancora valide le indicazioni dettate dal Ministero dei Trasporti, con la nota del 22 Dicembre 2005.

In base a dette indicazioni gli autisti che circolano in Italia possono utilizzare i veicoli dotati di cronotachigrafo digitale, non ancora tarato, purché annotino a mano, sul foglio di registrazione omologato per l’apparecchio analogico, le informazioni relative al mezzo condotto, all’itinerario del viaggio ed ai chilometri percorsi nonché, nella parte posteriore di detto foglio, i tempi di guida e di riposo.

Per quanto riguarda i fogli di registrazione da tenere a bordo del veicolo si ritiene che debba osservarsi l’art. 15 del Regolamento CE 3821/85 (come modificato dall’art. 26 del Reg. CE 561/06) che dispone che in occasione di un controllo su strada, l’autista debba esibire i fogli della settimana in corso e quelli dei 15 giorni precedenti, altrimenti incorre nella sanzione prevista dall’art. 19 della Legge 727/1978 (da un minimo di 43 €uro ad un massimo di 85 €uro).

La soluzione operativa indicata permette di far fronte ai problemi originati dalla carenza di Centri tecnici autorizzati alla taratura dei cronotachigrafi digitali.

L’annotazione a mano sul foglio di registrazione non è una procedura utilizzabile con veicoli diretti all’estero, per i quali occorre far tarare l’apparecchio (eventualmente  recandosi oltre frontiera presso un centro autorizzato).

Si segnala, infine, che l’elenco delle officine abilitate ad effettuare l’attivazione completa degli apparecchi di controllo digitale è consultabile sul sito Unioncamere – sezione tachigrafo digitale: http://www.unioncamere.net).