CODICE DELL’AMBIENTE - SOSPENSIONE DEI DECRETI
ATTUATIVI
Il Ministero dell’ambiente, con il
Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
La decisione del Ministero è stata
valutata dall’ANCE in modo fortemente critico per le conseguenze che essa ha
più in generale sulla gestione delle rocce e terre da scavo ed, in particolare,
per i piccoli cantieri in attività alla data del 26 giugno che avevano adeguato
le procedure di gestione dei materiali da scavo alle indicazioni contenute nei
decreti ministeriali del 2 maggio 2006.
In merito agli effetti del
Comunicato del Ministero dell’ambiente sull’efficacia dei decreti, si fa
presente quanto segue:
Cantieri con movimenti sino a
6.000 mc. (art. 266 u.c., Dlgs 152/06 e Decreto interministeriale 2
maggio 2006)
Poichè il Comunicato dichiara
l’inefficacia del Decreto Inteministeriale del 2 maggio 2006, gli operatori non
possono adottare le procedure semplificate ivi previste. Conseguentemente il
regime per la gestione delle rocce e terre da scavo è quello previsto dall’art.
186 comma 7 per le opere non soggette a V.I.A. (parere dell’ARPA su
autocertificazione dell’impresa/committente ecc.).
I cantieri in attività alla data del
26 giugno 2006 dovranno adeguare la gestione delle rocce e terre da scavo alle
indicazioni dell’art. 186 e, cioè, inviare la richiesta di parere all’ARPA competente
per territorio. Decorso il termine di 15 giorni senza che l’ARPA abbia
rilasciato il prescritto parere si potrà chiedere l’intervento sostitutivo
della Regione.
Limiti di accettabilità,
procedure per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo
(art. 186, comma 3 e Decreto
Ministro dell’ambiente 2 maggio 2006)
La dichiarazione di inefficacia,
considerato il limitato periodo in cui il decreto ha espletato i suoi effetti,
non dovrebbe avere conseguenze immediate sulle opere in corso, quanto piuttosto
effetti per il futuro poichè non si potranno applicare tutte le potenzialità di
riutilizzo ammesse dal Decreto, soprattutto in relazione ai siti di
destinazione ed ai limiti massimi di inquinamento.
I limiti di accettabilità per il
riutilizzo delle terre e rocce rimangono quelli indicati nelle Tabelle A e B
dell’Allegato 5 alla Parte IV del Dlgs 152/06, con riferimento ai limiti
previsti per il sito di destinazione.
Altro aspetto negativo conseguente
alla dichiarazione di inefficacia è quello relativo alla definizione di
“operazioni di trasformazione preliminare” che rimangono a questo punto
indefinite e che soprattutto in alcune tipologie (es. essiccamento di fanghi di
trivellazione, separazione ecc.) sono state oggetto di un’interpretazione
quanto meno soggettiva da parte degli enti di controllo, se non negativa.
Note:
In base ai principi” giuridici più
generali si ritiene che l’aver effettuato comunicazioni, ovvero ottenuto
autorizzazioni in base ai decreti ora dichiarati inefficaci, e l’avere
conseguentemente osservato le prescrizioni in esse previste non costituisce un
comportamento perseguibile nè in sede amministrativa nè in sede penale sino
almeno al 26 giugno scorso (pubblicazione del Comunicato), anche perchè solo da
questa data si è avuta notizia della dichiarazione di inefficacia.