TRASPORTI
ECCEZIONALI - MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA SCORTA TECNICA
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1998 il
Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'Interno,
del 28 maggio 1998 recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità (D.M. 18
luglio 1997).
Il Decreto del 28 maggio, pubblicato a distanza di circa due mesi
dalla sottoscrizione dei Ministri competenti, modifica gli articoli 10, 11, 14
(comma 2 lett. b) del Decreto 18 luglio 1997, nonché introduce, opportunamente,
l'art. 17 relativo al periodo transitorio (sino al 30 novembre 1998) che
consente di superare alcune problematiche insorte di recente.
Si riepilogano di seguito le novità introdotte.
Art.
10 (numero dei veicoli di scorta)
a) un veicolo attrezzato e condotto da persona abilitata per
veicoli o trasporti:
- con larghezza non superiore a 3 m e lunghezza non superiore a 27
m; (Strade a senso unico di marcia, a carreggiate separate con 2 corsie per
senso di marcia);
- con larghezza non superiore a 3,20 m e lunghezza non superiore a
18,75 m (autostrade);
b) due veicoli attrezzati e due persone per veicolo di cui una
abilitata:
- per veicoli o trasporti con dimensioni maggiori di quelle
indicate al punto a);
c) un veicolo attrezzato e due persone di cui una abilitata per
veicoli o trasporti:
- con larghezza non superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a
27 m;
- con larghezza non superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a
21 m; (Strade a carreggiata unica con una o più corsie per ogni senso di marcia
e per le strade di cui al punto a) limitatamente ai tratti temporaneamente a
doppio senso di circolazione);
d) veicoli attrezzati con tre persone di cui due abilitate nel
caso di veicoli o trasporti con dimensioni superiori a quelle del punto c).
Alla Polizia stradale e' riservata la facoltà, per particolari
situazioni, di prevedere un numero maggiore di veicoli di scorta e di personale
abilitato.
Art.
11 (posizione dei veicoli di scorta).
In linea di massima dovrà essere assicurata la massima visibilità
del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento
del veicolo, l'arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
I veicoli di scorta dovranno cosi' essere posizionati:
a) su strada con unica carreggiata, a doppio senso di
circolazione:
- nel caso di un solo veicolo: anteriormente al trasporto (minimo
50 m);
- nel caso di due veicoli: uno anteriormente al trasporto (minimo
50 m), uno posteriormente al trasporto (ad una distanza compresa tra 50 e 80
m);
b) strade a senso unico, a carreggiate separate (es. autostrade):
- nel caso di un solo veicolo: posteriormente al trasporto (ad una
distanza compresa tra 30 e 150 m);
- nel caso di due veicoli: uno anteriormente (ad una distanza
compresa tra 30 e 50 m), uno posteriormente (ad una distanza compresa tra 100 e
150 m).
Art.
14 (obblighi del capo scorta)
E' stato previsto che il capo scorta verifichi le dimensioni, le
masse e le caratteristiche del veicolo o del trasporto esclusivamente su base
documentale.
Art.
17 (disposizioni transitorie)
In considerazione delle difficoltà registrate in questi mesi per
l'abilitazione del personale di scorta e per l'autorizzazione delle imprese e'
stato previsto un regime transitorio applicabile sino al 30 novembre 1998 se non
e' possibile disporre di imprese autorizzate (in proprio o per conto terzi)
alla scorta tecnica.
In questo caso ci si potrà avvalere, previa autorizzazione della
Polizia stradale, di veicoli anche non attrezzati e con personale di
"provata esperienza" anche non abilitato ovvero abilitato.