RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI
LAVORO 2 DICEMBRE 2002 - ACCORDO 31 LUGLIO 2006
Di seguito si illustrano le norme di immediata
applicazione dell’accordo sottoscritto in data 31 luglio 2006 tra il Collegio e
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per il rinnovo del contratto
collettivo provinciale di lavoro. Si fa riserva di pubblicare il testo del
citato accordo sul prossimo numero del Notiziario mensile, dove si fornirà
anche un più dettagliato commento dell’accordo in parola
A) Indennità
territoriale di settore - Premio di produzione
L’Accordo Nazionale del 23 marzo 2006 (cfr. Not.
4/2006) ha stabilito che, in occasione dei rinnovi dei contratti provinciali,
gli importi dell’Elemento Economico Territoriale in essere alla data del
rinnovo medesimo avrebbero dovuto essere conglobati nell’Indennità territoriale
di settore per gli operai e nel Premio di produzione per gli impiegati.
Con l’accordo di rinnovo dello scorso 31 luglio 2006
si è provveduto a dare attuazione a tale previsione. Pertanto a far data dal 1°
luglio 2006 sono variati gli importi dell’Indennità territoriale di settore per
gli operai e del Premio di produzione per gli impiegati come risulta dalle
allegate tabelle.
B) Operai
1) Elemento Economico Territoriale
E’ stato definito, nel rispetto dei limiti di cui
all’accordo 23 marzo 2006, il valore della voce retributiva in parola che è
stata fissata, con decorrenza 1° luglio 2006, nell’importo pari all’3% dei
minimi tabellari in vigore al 1° marzo 2006, e con decorrenza 1° settembre 2007
nella misura di un ulteriore 4% dei predetti minimi.
Dal 1° luglio 2006 pertanto le quote orarie
dell’Elemento Economico Territoriale sono così fissate:
OPERAI
PRODUZIONE
Operaio
di IV livello........................................ euro 0,15
Operaio
specializzato..................................... euro 0,14
Operaio
qualificato......................................... euro 0,12
Operaio
comune............................................ euro 0,10
OPERAI
DISCONTINUI
Custodi,
guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti
(art. 6 e all’All. A lett. b del ccnl 20.5.2004)….. euro 0,09
Custodi,
portinai, guardiani con alloggio
(art.
6 e all’All. A lett. c del ccnl 20.5.2004)….. euro 0,08
Trattamento contributivo
Si ricorda che gli importi erogati a titolo di
Elemento Economico Territoriale sono soggetti al particolare regime
contributivo (10%) nella misura massima pari al 3% della retribuzione annua.
Si consigliano pertanto le imprese di assoggettare
alla citata particolare contribuzione del 10% l’intero valore dell’Elemento
Economico Territoriale da riconoscere ai dipendenti operai dal 1° luglio 2006.
Resta salva la necessità delle operazioni di conguaglio che dovranno essere
effettuate a fine anno o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro se
in corso d'anno.
2) Mensa ed indennità sostitutiva
L'indennità sostitutiva di mensa, dal 1° luglio 2006,
è fissata nell’importo di euro 6,64 giornalieri.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/98, l'
indennità sostitutiva di mensa, erogata ai dipendenti addetti ai cantieri,
è esente ai fini contributivi e fiscali sino all'importo di euro 5,29
giornalieri. Pertanto, dal 1° luglio
Sempre dal 1° luglio 2006, nel caso di servizio di
mensa, comunque attuato, l’impresa concorre al costo complessivo nella misura
di 4/5 e sino ad un importo massimo di euro 12,50 per pasto.
3) Indennità di trasporto
L’indennità a titolo di concorso nelle spese di
trasporto, dal 1° luglio 2006, è stabilita nelle seguenti misure:
a) per spostamenti all’interno del comune di
residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 15,00 mensili;
b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di
abituale dimora dell’operaio:
- da
- da
- da
- da
- oltre
L’indennità
di cui al punto b) non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili
surriportate.
Si
rammenta che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi
e fiscali.
C) IMPIEGATI
1) Elemento Economico Territoriale
Anche per i dipendenti impiegati l’importo
dell’Elemento Economico Territoriale è stato determinato con i criteri e le
modalità stabilite per i dipendenti operai.
Si riportano di seguito le misure mensili dell’EET in
vigore dal 1° luglio 2006.
Quadri e Imp. 1a cat. super.................. euro 35,92 mensili
Imp. 1a cat.......................................... euro 32,32 mensili
Imp. 2a cat.......................................... euro 26,94 mensili
Impiegato di IV livello........................... euro 25,14 mensili
Imp. 3a cat.......................................... euro 23,34 mensili
Imp. 4a cat.......................................... euro 21,01 mensili
Imp. 4a cat. 1° impiego........................ euro 17,96 mensili
Trattamento contributivo
Per i dipendenti con qualifica di impiegato si
consigliano le imprese di calcolare la quota mensile da sottoporre al
contributo del 10% utilizzando la nota formula e cioè:
X = (R+E)
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Resta salva la necessità delle operazioni di
conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro se in corso d'anno.
2) Indennità di mensa
L'indennità di mensa è fissata in euro 5,87
giornalieri a decorrere dal 1° luglio
Si ricorda infine che secondo le vigenti disposizioni
di legge, l'esclusione, nei limiti sopra indicati per gli operai, ossia di euro
5,29 giornalieri, dell'indennità di mensa degli impiegati dalla base imponibile
ai fini contributivi e fiscali è confermata esclusivamente per quelli addetti
ai cantieri. Per gli impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente
imponibile, sia ai fini contributivi che fiscali.
3) Indennità di trasporto
A decorrere dal 1° luglio 2006, l’indennità per i
trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 1,09 giornalieri e per ogni giornata
di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese,
l’indennità è erogata nella misura massima di euro 23,98 mensili.
Anche per l’indennità di trasporto restano invariate
le condizioni ed i criteri previsti dal ccpl 15 aprile 1998 circa le modalità
di erogazione della stessa.
Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente
imponibile ai fini contributivi e fiscali.
Trattamento
per malattia e infortunio - quote a carico delle imprese
Trattamento
per malattia e infortunio - rimborso da parte della CAPE