RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2 DICEMBRE 2002 - ACCORDO 31 LUGLIO 2006

 

 

Di seguito si illustrano le norme di immediata applicazione dell’accordo sottoscritto in data 31 luglio 2006 tra il Collegio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro. Si fa riserva di pubblicare il testo del citato accordo sul prossimo numero del Notiziario mensile, dove si fornirà anche un più dettagliato commento dell’accordo in parola

 

 

A) Indennità territoriale di settore - Premio di produzione

 

L’Accordo Nazionale del 23 marzo 2006 (cfr. Not. 4/2006) ha stabilito che, in occasione dei rinnovi dei contratti provinciali, gli importi dell’Elemento Economico Territoriale in essere alla data del rinnovo medesimo avrebbero dovuto essere conglobati nell’Indennità territoriale di settore per gli operai e nel Premio di produzione per gli impiegati.

Con l’accordo di rinnovo dello scorso 31 luglio 2006 si è provveduto a dare attuazione a tale previsione. Pertanto a far data dal 1° luglio 2006 sono variati gli importi dell’Indennità territoriale di settore per gli operai e del Premio di produzione per gli impiegati come risulta dalle allegate tabelle.

 

 

B) Operai

 

1) Elemento Economico Territoriale

E’ stato definito, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo 23 marzo 2006, il valore della voce retributiva in parola che è stata fissata, con decorrenza 1° luglio 2006, nell’importo pari all’3% dei minimi tabellari in vigore al 1° marzo 2006, e con decorrenza 1° settembre 2007 nella misura di un ulteriore 4% dei predetti minimi.

Dal 1° luglio 2006 pertanto le quote orarie dell’Elemento Economico Territoriale sono così fissate:

 

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV livello........................................ euro   0,15

Operaio specializzato..................................... euro   0,14

Operaio qualificato......................................... euro   0,12

Operaio comune............................................ euro   0,10

 

OPERAI DISCONTINUI

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti

(art. 6 e all’All. A lett. b del ccnl 20.5.2004)….. euro   0,09

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

(art. 6 e all’All. A lett. c del ccnl 20.5.2004)….. euro   0,08

 

 

Trattamento contributivo

Si ricorda che gli importi erogati a titolo di Elemento Economico Territoriale sono soggetti al particolare regime contributivo (10%) nella misura massima pari al 3% della retribuzione annua.

Si consigliano pertanto le imprese di assoggettare alla citata particolare contribuzione del 10% l’intero valore dell’Elemento Economico Territoriale da riconoscere ai dipendenti operai dal 1° luglio 2006. Resta salva la necessità delle operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro se in corso d'anno.

 

2) Mensa ed indennità sostitutiva

L'indennità sostitutiva di mensa, dal 1° luglio 2006, è fissata nell’importo di euro 6,64 giornalieri.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 56/98, l' indennità sostitutiva di mensa, erogata ai dipendenti addetti ai cantieri, è esente ai fini contributivi e fiscali sino all'importo di euro 5,29 giornalieri. Pertanto, dal 1° luglio 2006, l'importo giornaliero di euro 1,35 eccedente il predetto valore massimo di euro 5,29, è imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Sempre dal 1° luglio 2006, nel caso di servizio di mensa, comunque attuato, l’impresa concorre al costo complessivo nella misura di 4/5 e sino ad un importo massimo di euro 12,50 per pasto.

 

3) Indennità di trasporto

L’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto, dal 1° luglio 2006, è stabilita nelle seguenti misure:

a) per spostamenti all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio: euro 15,00 mensili;

b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio:

- da 0 a 7 Km. euro 22,59 mensili, pari ad euro 1,03 per ogni presenza giornaliera

- da 7,01 a 16 Km. euro 38,98 mensili, pari ad euro 1,77 per ogni presenza giornaliera

- da 16,01 a 28 Km. euro 53,20 mensili, pari ad euro 2,42 per ogni presenza giornaliera

- da 28,01 a 41 Km. euro 61,86 mensili, pari ad euro 2,81 per ogni presenza giornaliera

- oltre 41 Km euro 74,32 mensili, pari ad euro 3,38 per ogni presenza giornaliera

 

L’indennità di cui al punto b) non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

 

C) IMPIEGATI

 

1) Elemento Economico Territoriale

Anche per i dipendenti impiegati l’importo dell’Elemento Economico Territoriale è stato determinato con i criteri e le modalità stabilite per i dipendenti operai.

Si riportano di seguito le misure mensili dell’EET in vigore dal 1° luglio 2006.

Quadri e Imp. 1a cat. super.................. euro   35,92  mensili

Imp. 1a cat.......................................... euro   32,32  mensili

Imp. 2a cat.......................................... euro   26,94  mensili

Impiegato di IV livello........................... euro   25,14  mensili

Imp. 3a cat.......................................... euro   23,34  mensili

Imp. 4a cat.......................................... euro   21,01  mensili

Imp. 4a cat. 1° impiego........................ euro   17,96  mensili

 

Trattamento contributivo

Per i dipendenti con qualifica di impiegato si consigliano le imprese di calcolare la quota mensile da sottoporre al contributo del 10% utilizzando la nota formula e cioè:

X  =  (R+E)

        34

 

Resta salva la necessità delle operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro se in corso d'anno.

 

2) Indennità di mensa

L'indennità di mensa è fissata in euro 5,87 giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2006. In caso di presenza per tutti i giorni lavorativi del mese l’indennità è erogata nella misura massima di euro 129,14 mensili. Restano invariati i criteri e le note modalità stabiliti dal ccpl 15 aprile 1998 concernenti l’erogazione dell’indennità in parola.

Si ricorda infine che secondo le vigenti disposizioni di legge, l'esclusione, nei limiti sopra indicati per gli operai, ossia di euro 5,29 giornalieri, dell'indennità di mensa degli impiegati dalla base imponibile ai fini contributivi e fiscali è confermata esclusivamente per quelli addetti ai cantieri. Per gli impiegati di sede la stessa indennità è invece totalmente imponibile, sia ai fini contributivi che fiscali.

 

3) Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° luglio 2006, l’indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 1,09 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l’indennità è erogata nella misura massima di euro 23,98 mensili.

Anche per l’indennità di trasporto restano invariate le condizioni ed i criteri previsti dal ccpl 15 aprile 1998 circa le modalità di erogazione della stessa.

Si rammenta che l’indennità in parola è totalmente imponibile ai fini contributivi e fiscali.

 

 

Tabella delle retribuzioni

 

Costo della manodopera

 

Trattamento per malattia e infortunio - quote a carico delle imprese

 

Trattamento per malattia e infortunio - rimborso da parte della CAPE