PREVENZIONE INCENDI
– ATTIVITA' A RISCHIO D'INCENDIO
Le norme del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” si applicano
all'attività svolta nei cantieri edili limitatamente a quanto previsto dagli
articoli 6 e 7 del decreto e cioè per ciò che concerne la designazione degli
addetti al servizio antincendio e alla formazione che essi devono ricevere.
Tale formazione è differenziata esemplificate le attività a
rischio elevato (corsi di formazione 16 ore), le attività a rischio medio
(corsi di formazione di 8 ore) e le attività a rischio basso (corsi di
formazione di 4 ore).
In risposta a un quesito proposto dall'ANCE, il Ministero
dell'Interno conferma che, ai fini della individuazione del livello di rischio,
le indicazioni di cui all'allegato IX “non rappresentano che una indicazione di
massima”, da verificare sulla base della valutazione del rischio effettuata dal
datore di lavoro.
A tale ultimo proposito, la risposta del Ministero dell'Interno
cita l'indicazione di cui al punto 1.4.1 del D.M. in oggetto quale “elemento
tecnico su cui deve essere fondata la valutazione del rischio secondo le
peculiarità dei luoghi e delle attività in essi svolte”.
In pratica, con quanto specificato, il Ministero dell'Interno
conferma che, anche nel caso di cantieri non all'aperto ove si detengono ed
impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, la
classificazione dell'attività tra quelle a rischio medio può essere derubricata
tra quelle a rischio basso purchè le sostanze presenti siano a basso tasso di
infiammabilità, le condizioni locali e di esercizio offrano scarse possibilità
di sviluppo di incendi e in cui, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.