SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI ALIMENTATI A GAS - D.P.R.
13.5.1998
Sulla G. U. del 9.7.1998, n. 218 e' stato pubblicato il D.P.R.
13.5.98 – “Sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso
domestico” che stabilisce i criteri per l'adeguamento degli impianti alimentati
a gas combustibile per uso domestico alla normativa UNI-GIG.
In sostanza il decreto stabilisce che tutti gli impianti suddetti
esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 (13.
3. 1990) dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all'art. 2 del
decreto, entro il 31. 12. 1998.
Per la determinazione della data di realizzazione dell'impianto,
nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 46/90, si fara' riferimento alla
data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti. Nel caso
in cui gli impianti siano stati realizzati in data successiva a quella degli
immobili, il proprietario potra' attestare la data di realizzazione tramite specifica
documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L'adeguamento dovra' far si che gli impianti rispondano ai
seguenti requisiti
a. negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi, deve essere
assicurata :la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero degli
apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l'alimentazione di aria per la
combustione, durante il funzionamento degli apparecchi;
b. negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di cottura
privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una adeguata
aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo smaltimento di
prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli
con un tenore pericoloso in gas non combustibile;
c. gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna
del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare,
con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli
accessori e il collegamento con gli apparecchi istallati. I tubi flessibili
devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di
sostituzione;
d. il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di
superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al
tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza di rigurgito dei fumi nei locali di
installazione;
e. gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per
riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso
del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle
fiamme dei bruciatori.
Le modalita' per ottenere il rispetto dei requisiti sono fissate
dalle vigenti norme UNI-CIG, tra le quali si segnalano, quali fondamentali, la
7131/72 (Impianti a gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione)
pubblicata sulla G.U. del 28.11.1972, n.309 e la 7129/92 (Impianti a gas per
uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione,
installazione e manutenzione) pubblicata sulla G.U. del 3.5.1993, n.101
Supplemento).