CONDONO EDILIZIO
–CARENZA DI DOCUMENTAZIONE –PARERE MINISTERO LL.PP.
Il Ministero dei Lavori pubblici, con riferimento al quesito posto
da un Comune in materia di termini per l'integrazione dei documenti ai fini del
condono edilizio, ha espresso un parere per chiarire i contenuti del comma 4
dell'art. 39 della legge 724/94, come modificato dall'art. 2 commi 38 e
seguenti della legge 662/96 che dispone il diniego di sanatoria in caso di
inadempienza nei confronti della richiesta del Comune.
Il Ministero ha sottolineato che la carenza di documentazione deve
essere riferita ai documenti previsti per legge (art. 35 legge 47/85 e comma 4
art. 39 legge 23/12/94) e che il Comune può prendere in considerazione
motivazioni proposte dal richiedente circa l'impossibilità di produrre la
documentazione richiesta, entro il termine di 90 giorni, per ragioni non
imputabili al richiedente stesso.
A titolo esemplificativo il Ministero fà riferimento ad alcune
cause che possono determinare il ritardo, quali mutamento di proprietà degli
immobili sottoposti al procedimento di sanatoria oppure la mancata
disponibilità di documentazione di competenza di altri uffici pubblici.