DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - MISURE IN TEMA DI CONTRASTO AL LAVORO
IRREGOLARE
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 è stato
pubblicata la Legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del Decreto Legge 4 luglio
2006 n. 223, cosiddetto Decreto Bersani, che è
entrata in vigore lo scorso 12 agosto.
Il
provvedimento introduce rilevanti novità in materia fiscale e in tema di
contrasto al lavoro irregolare ponendo a carico delle imprese importanti
adempimenti.
Sulle
nuove disposizioni introdotte dal Decreto in parola i Ministeri competenti
hanno preannunciato chiarimenti e si fa pertanto
riserva di successive indicazioni alla luce delle previste indicazioni
ministeriali.
Di seguito
si pubblica un primo commento alle principali innovazioni in tema di lavoro.
Si precisa
che una illustrazione più ampia del provvedimento verrà pubblicata sul
Notiziario del Collegio ed è consultabile sul sito del Collegio all’indirizzo www.ancebrescia.it.
A) Misure a contrasto del lavoro irregolare
1. Obbligo di comunicazione
anticipata dell’instaurazione del rapporto di lavoro nel settore edile
Dal 12 agosto 2006, la comunicazione al competente Centro
per l’impiego
dell’instaurazione del rapporto di lavoro da parte delle imprese edili deve
essere effettuata il giorno antecedente a quello di
instaurazione del rapporto stesso, mediante documentazione avente data
certa, come ad esempio mediante consegna a mano o con raccomandala con avviso
di ricevimento.
La sanzione per il caso di mancato adempimento va da un
minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.
2. Provvedimento
di sospensione dei lavori in conseguenza dell’accertamento di lavoratori
irregolari
Dal 12 agosto 2006, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su
segnalazione dell’INPS o dell’INAIL, può disporre la sospensione dei lavori nel
cantiere qualora nello stesso venga riscontrato
l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della
normativa in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale.
Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture, informato dal
personale ispettivo del provvedimento di sospensione adottato, emanerà un ulteriore provvedimento con il quale è stabilita, a carico
dell’impresa, l’interdizione alla partecipazione a gare pubbliche nonché alla
contrattazione con la pubblica amministrazione, per un periodo pari alla
sospensione e per un eventuale periodo aggiuntivo di durata doppia della
sospensione stessa sino ad un massimo di 2 anni.
4. Obbligo di munire i
dipendenti che operano nei cantieri di cartellino identificativo
Dal 1° ottobre 2006 tutto il personale occupato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità dei lavoratori e l’indicazione del datore
di lavoro.
I lavoratori sono obbligati ad esporre la tessera di
riconoscimento.
Analogo adempimento grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente
nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde
in solido il committente dell’opera.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere al predetto obbligo mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori.
Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
La violazione delle citate previsioni comporta
l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non
provvede ad esporla è punito con la sanzione
amministrativa da euro
Nei confronti delle predette sanzioni non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Sull’adempimento il Ministero del Lavoro ha preannunciato una nota illustrativa e si fa pertanto riserva
di successive indicazioni alla luce dei previsti chiarimenti ministeriali.
5. Condizioni per
fruire della riduzione contributiva dell’ 11,50%
Viene stabilito che la riduzione
contributiva dell’11,50% prevista dalla legge 341/95, può essere fruita solo dai
datori di lavoro del settore in possesso dei requisiti per il rilascio del
DURC.
Inoltre i datori di lavoro che siano stati
condannati con sentenza passata in giudicato per violazioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, non possono fruire di tale riduzione per un
periodo di 5 anni decorrente dalla data della pronuncia della sentenza.
6. Inasprimento sanzioni
Ferma restando l’applicazione
delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è
altresì punito con la sanzione amministrativa da euro
Inoltre è stato
inasprito anche l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il provvedimento appena
varato prevede che tali sanzioni non possano essere inferiori a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della
prestazione lavorativa accertata.
7. Responsabilità solidale
tra appaltatore e subappaltatore e potere del Committente si sospendere i pagamenti
Queste disposizioni non sono al momento
operative in attesa dell’emanazione di un provvedimento
interministeriale che individui quali sono i documenti da verificare per
accertarsi della regolarità contributiva e fiscale del subappaltatore.
Si formula pertanto riserva di tornare sull’argomento non
appena sarà adottato l’atteso provvedimento.
La nuova previsione introdurrà la responsabilità solidale
dell’appaltatore con il subappaltatore anche per il versamento delle ritenute
fiscali oltre che per il versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi. Inoltre, analoga previsione, che si ribadisce al
momento non operativa, è posta anche per il committente.
La legge prevede che la responsabilità venga meno nel caso
in cui l’appaltatore verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima di
versare il corrispettivo al subappaltatore, che quest’ultimo sia in regola con
tutti gli adempimenti contributivi e fiscali.
Pertanto sino a quando il subappaltatore non esibisca tale documentazione l’appaltatore potrà sospendere
il pagamento del corrispettivo dovuto.
Analogamente il committente provvede al pagamento del
corrispettivo all’appaltatore solo dopo che quest’ultimo abbia esibito la
documentazione attestante gli adempimenti sopra richiamati.
Tale previsione non trova applicazione
quando si tratti di committente privato ossia che non esercita attività
commerciale.
La norma fissa peraltro un limite massimo della suddetta responsabilità,
non può infatti superare l’ammontare complessivo del
corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore ed inoltre è
circoscritta nel tempo e precisamente opera sino ad un anno dal termine dei
lavori.