NORME TECNICHE PER LE INTERSEZIONI STRADALI - D.M. 24/07/2006
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2006 è stato pubblicato il D.M. 19/04/2006,
recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali”.
Le
norme si applicano alla costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso
pubblico, fatta eccezione le strade esistenti, allorquando particolari
condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non
ne consentono l’adeguamento, e sempre che sia assicurata la sicurezza stradale
(art. 13, c. 2, D. L.vo 285/1992).
Si
pubblica di seguito il testo del decreto e il relativo allegato.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19
aprile 2006
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle intersezioni stradali”
(G. U. n. 170 del 24 Luglio 2006)
Il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Visto
. . . omissis . . .
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1.
Sono approvate, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle intersezioni stradali”, riportate in allegato al presente decreto, di cui
formano parte integrante. Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari e
gestori delle strade di uso pubblico.
Art. 2.
Campo di applicazione
1.
Le norme approvate con il presente decreto si applicano alla costruzione di
nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta salva la deroga di cui
all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992.
2.
La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di sicurezza, e’
ammessa previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le
intersezioni che interessano le autostrade, le strade extraurbane principali e
le strade urbane di scorrimento, e del S.I.I.T - Settore infrastrutture
territorialmente competente - per le altre strade.
3.
Nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti le norme
allegate costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere.
4.
Le norme allegate non si applicano alle intersezioni in corso di realizzazione
ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato
redatto il progetto definitivo, ovvero il progetto preliminare nel caso di
opere inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001. Per i
progetti preliminari di opere non inserite nei programmi della legge n. 443 del
21 dicembre 2001, già approvati, le varianti richieste in applicazione del
presente decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto
definitivo, senza l’obbligo di rivedere il progetto preliminare.
5.
Le norme allegate costituiscono altresì il riferimento cui la progettazione
deve tendere per gli accessi di nuova realizzazione, nelle more dell’emanazione
di una specifica norma, fermo restando quanto stabilito in proposito dal Codice
della strada e dal Regolamento di attuazione.
Art. 3.
Pubblicazione
1.
Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
2.
Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
19 aprile 2006