NORME SUL RISPARMIO ENERGETICO - PRIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO
Con
la circolare n. 8895 del 23/5/2006 il Ministero ha ritenuto opportuno chiarire
e precisare le modalità applicative di alcune disposizioni del decreto di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia.
La
circolare si propone di aiutare gli operatori ed i soggetti interessati ad
interpretare la norma emanata ai fini di un’ applicazione
uniforme. In essa
vengono infatti sottolineati alcuni aspetti, che hanno portato a difformità di
interpretazione, tra i quali le disposizioni previste nel regime transitorio e
la certificazione energetica.
Nell’ambito
del regime transitorio (Allegato I del d. lgs. 192/2005) per il calcolo della
prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede, per gli edifici di
nuova costruzione e nel caso di ristrutturazione integrale di edifici esistenti
di superficie utile superiore a
Nel
decreto è anche evidenziato che, se si rispettano i limiti di trasmittanza
termica e si garantisce un rendimento medio stagionale dell’impianto termico,
il calcolo dettagliato del fabbisogno può essere omesso, attribuendo
all’edificio, o porzione interessata, in termini di fabbisogno di energia
primaria, il valore massimo ammesso dalla norma.
A
tale proposito,
È
comunque lasciata al progettista ampia libertà di scelta, tra tutte le
possibili soluzioni realizzative, per il raggiungimento delle prestazioni
energetiche minime da raggiungere.
Un
altro fondamentale chiarimento, fornito dalla circolare, riguarda
l’applicazione della norma agli edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali ed assimilabili, precisando che tali edifici sono esentati dall’obbligo
di rispetto dei limiti delle trasmittanze termiche in caso di intervento
parziale.
È
inoltre previsto che per tale tipologia di edifici venga
adottato il metodo del fabbisogno annuo di energia primaria e, in alternativa a
questo, possa essere applicato volontariamente il metodo delle trasmittanze
termiche.
Per
ciò che riguarda la certificazione energetica degli edifici è prevista una
graduale applicazione: obbligatoria per i nuovi edifici e per le
ristrutturazioni complete di edifici di notevole dimensione, e volontaria in
tutti gli altri casi. Il decreto infatti intende
promuovere una certificazione energetica su base volontaria, da realizzare
attraverso metodi semplificati a basso costo che saranno definiti nelle Linee
guida nazionali in corso di predisposizione. Finché non verranno
emanati i suddetti provvedimenti, inerenti la certificazione energetica degli
edifici, la norma per tale aspetto non sarà pienamente applicabile ed
esecutiva, in quanto non compiutamente definita dal decreto legislativo 192/05
nè da altra legislazione vigente.
Tuttavia
nel momento in cui le regioni e le province autonome adotteranno delle proprie
norme attuative su tale tematica, per la clausola di cedevolezza si applicherà
quanto da esse previsto.
Per
quanto concerne gli altri aspetti è opportuno evidenziare come, nel caso di
ristrutturazioni totali su edifici esistenti con superficie utile inferiore o
uguale a
Considerando
inoltre che lo spirito della norma è quello di imporre una corretta
progettazione e realizzazione delle nuove opere, senza tuttavia aggravare gli
operatori ed i cittadini, costringendoli a rimettere mano a cose già completate
o in corso di completamento, e che per edifici di nuova costruzione si intende
un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del Decreto (8 ottobre 2005), una sostanziale
variante in corso d’opera può essere considerata una ristrutturazione, totale o
parziale, o un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio
esistente. In tal caso la relazione tecnica dovrà essere coerente con le nuove
norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato.
Si
pubblica di seguito il testo della circolare ministeriale di commento.
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per l’energia e le risorse
minerarie
Oggetto: Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalità applicative
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
Premessa
Il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 158/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 222, del 23
settembre 2005 (nel seguito il decreto legislativo n. 192/05), ha introdotto
modifiche al preesistente quadro legislativo concernente le prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti termici.
A
seguito di segnalazioni ricevute da parte degli operatori interessati e dalle
associazioni degli utenti, affinché possa essere data un’applicazione uniforme
delle norme,
Per
quanto concerne il suo valore giuridico, la presente circolare non può, né
intende, dare un’interpretazione autentica delle norme, interpretazione che
spetta al legislatore. Né la circolare intende modificare e integrare le norme
emanate.
Piuttosto,
la circolare ha un intento esplicativo e si propone di aiutare gli operatori e
i soggetti interessati ad interpretare le nonne emanate ai fini della loro
applicazione, senza peraltro vincolare altre amministrazioni che, nell’ambito
delle proprie responsabilità, possono avvalersi o meno
di quanto qui di seguito esposto.
Finalità del decreto legislativo n. 192/05
Il
decreto legislativo come si evince dagli atti parlamentari ha, tra gli altri,
obiettivi di:
a)
miglioramento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti
dei settore civile (residenziale e terziario) che
assorbe oltre il 30% dell’energia utilizzata dal Paese, orientando le modalità
costruttive verso soluzioni più efficienti sotto il profilo dei costi,
caratterizzate da un più elevato risparmio di energia nell’esercizio degli
edifici e degli impianti in essi installati o ad essi associati;
b)
minimizzazione ed equa distribuzione degli oneri a carico dei cittadini;
c)
ricerca di un diverso ed equilibrato assetto dei compiti attribuiti dalla
legislazione precedente alle amministrazioni locali;
d)
maggiore competitività e sviluppo per le imprese nazionali interessate;
c)
utilizzo, per gli obiettivi descritti nelle lettere precedenti, dei meccanismi
di raccordo e cooperazione tra Stato, regioni, province autonome ed
amministrazioni locali.
In
sintesi il decreto legislativo n. 192/05:
a)
fissa livelli di isolamento termico degli edifici più elevati rispetto a quelli
previgenti, fissati nel 1986, da conseguire in sede di nuova costruzione o
ristrutturazione e quindi a fronte di costi aggiuntivi molto contenuti rispetto
al risparmio economico conseguibile dagli utenti;
b)
promuove l’utilizzo di apparecchiature a maggior rendimento per gli impianti
nuovi e ristrutturati nonché per le nuove caldaie installate in sostituzione
delle precedenti, anche in questo caso con margini di risparmio economico
elevati rispetto agli extra costi;
c)
prevede una graduale applicazione della certificazione energetica degli
edifici: obbligatoria per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni complete di
edifici di notevole dimensione, c volontaria in tutti gli altri casi;
d)
riduce gli impegni correlati alle necessarie attività di accertamento ed
ispezione da parte degli enti locali, fissando una diversa tempistica degli
adempimenti a carico dei cittadini e consentendo uno snellimento delle
procedure amministrative a cura degli enti locali;
e)
favorisce una più estesa applicazione della normativa sul territorio e di
conseguenza la crescita della domanda di manutenzione e l’efficienza
complessiva del parco impianti termici nazionale;
f)
finalizza e rende efficaci gli adempimenti ispettivi sugli impianti di
riscaldamento da parte di comuni e province (attraverso un’adeguata selezione
degli impianti cui, per motivi tecnici, è opportuno dedicare maggiore
attenzione) anche nella prospettiva di un futuro ampliamento dei compiti degli
enti locali alla verifica sugli impianti di climatizzazione estiva e alla
certificazione energetica degli edifici:
g)
individua responsabilità professionali in merito alla conformità al progetto
delle opere realizzate, contribuendo a rendere più efficace il lavoro di
accertamento e di ispezione a carico dei comuni.
Il
decreto legislativo n. 192/05 aggiorna la legislazione in vigore, tenendo conto
delle problematiche, delle difficoltà e dei casi di successo incontrati in
questi anni di attuazione, dello sviluppo tecnologico e del mutato quadro dei
costi di investimento ed esercizio concernenti gli aspetti energetici ed
ambientali.
La
legislazione italiana disciplina il contenimento dei consumi energetici negli
edifici ed in particolare la progettazione, l’esercizio, la manutenzione e
ispezione degli impianti termici dal 1976, con la legge n. 373 del 30 aprile,
poi sostituita dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, e suoi provvedimenti
attuativi.
In
considerazione del valore e delle potenzialità della certificazione energetica
degli edifici, il decreto legislativo n. 192/05 semplifica la preesistente
normativa e modula nel tempo la sua applicazione, con l’obiettivo di rimuovere
i possibili ostacoli e favorire la sensibilizzazione dei cittadini e degli
operatori del mercato e l’apprezzamento da parte loro dell’attestato di
“qualità energetica” degli edifici quale strumento di discernimento e
valorizzazione sul mercato delle qualità energetiche degli edifici, di per sé
non evidenti.
Il
decreto legislativo n. 192/05 impone il rispetto di parametri e prescrizioni,
oltre che nelle nuove costruzioni, anche nelle ristrutturazioni degli edifici
esistenti, nel rifacimento degli impianti termici e nelle sostituzioni dei
generatori di calore, modulando i vincoli e gli oneri in funzione dell’importanza
degli interventi previsti. Tali disposizioni sono immediatamente esecutive.
Il
decreto legislativo n. 192/05, individuando nella certificazione energetica
degli edifici un mezzo per valorizzare economicamente, anche in sede di vendita
o locazione, gli investimenti effettuati ai fini del risparmio energetico e
della protezione dell’ambiente, intende promuovere una certificazione
energetica su base volontaria, da realizzare attraverso metodi semplificati a
basso costo che saranno definiti nelle Linee guida nazionali in corso di
predisposizione.
Descrizione delle norme
Articolo 3 - Ambito
di intervento
Le
disposizioni previste da questo articolo si riferiscono alle nuove norme di
progettazione e di realizzazione di opere (edifici, impianti o parti di essi), in occasione di ristrutturazioni o sostituzioni di
apparecchiature, e in quanto tali sono riferimento per i successivi articoli in
cui vengono richiamate, in particolare per l’articolo 6, con le limitazioni ivi
stabilite.
L’intervento individuato al comma 2, lettera a), numero 1), si intende come
ristrutturazione integrale di tutti gli elementi edilizi costituenti
l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a
L’
applicazione prevista al comma 2, lettera b), si intende integrale, cioè
comprensiva del calcolo del fabbisogno globale di energia, anche se limitata
alla parte di edificio nuova, quando questa sia volumetricamente superiore al
20% della parte preesistente,
Il
caso di ampliamenti volumetricamente meno importanti ricade invece nella
casistica prevista alla lettera c), numero 1, del medesimo
comma 2, e gli obblighi di legge sono quindi limitati al rispetto di
specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni relativamente agli
elementi edilizi ed impiantistici su cui si interviene, con esclusione della
necessità di procedere al calcolo del fabbisogno globale.
Con
il comma 2, lettera c), numero 1, si stabilisce il
principio che, quando si decide di intervenire su un edificio con opere che, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano la sostituzione anche
parziale dei serramenti, il rifacimento di pareti esterne, del tetto o
dell’impermeabilizzazione della copertura, si deve porre attenzione anche al
risparmio energetico che con l’occasione si può conseguire, e quindi eseguire i
lavori nel rispetto degli specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni poste dal decreto legislativo.
Articolo 4 - Adozione
di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della
prestazione energetica
Il
decreto legislativo n. 192/05 è in vigore dall’ 8
ottobre 2005. e la disciplina transitoria prevista al
titolo Il, in particolare, è esecutiva e pienamente applicabile senza attendere
l’emanazione dei provvedimenti previsti da questo articolo. La
eventuale mancata o ritardata emanazione di questi provvedimenti
potrebbe influire solo su aspetti non definiti compiutamente dal decreto né da
altra legislazione vigente, quali ad esempio la certificazione degli edifici o
la valutazione e certificazione di impianti di climatizzazione estiva, e sempre
che le singole regioni e province autonome, in conformità a quanto previsto
all’articolo 17, non adottino proprie norme attuative su tali tematiche.
Articolo 8 - Relazione tecnica, accertamenti
e ispezioni
Un
edificio per il quale la richiesta del permesso di costruire sia
stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, tenendo conto della definizione di “edificio di nuova
costruzione” riportata all’articolo 2, va considerato, ai fini del decreto (e
di questo articolo in particolare), come edificio esistente, indipendentemente
dal grado di avanzamento dei lavori, che possono quindi essere completati
secondo il progetto iniziale, redatto sulla base della previgente normativa.
Una
variante in corso d’opera che sia sostanziale può
essere considerata (sempre e soltanto ai fini delle norme sull’efficienza
energetica, ed a seconda della rilevanza e dell’estensione delle modifiche che
si intendono apportare rispetto al progetto originale) una ristrutturazione,
totale o parziale, o un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio
esistente, applicando i passaggi pertinenti del secondo comma dell’articolo 3
del decreto legislativo.
Conseguentemente,
la relazione tecnica dovrà essere coerente con le nuove norme, ma solo
relativamente a quanto sostanzialmente modificato. Le autorità competenti, nel
valutare la situazione e la documentazione presentata, dovranno tenere adeguato
conto dello spirito costruttivo e non penalizzante della norma, come illustrato
in altri passaggi della presente circolare.
Articolo 9 - Funzioni delle regioni e
degli enti locali
In
questo articolo si riconosce, a norma della Costituzione vigente, la competenza
legislativa concorrente sulla materia delle regioni e delle province autonome,
attribuendo loro il compito di provvedere all’attuazione delle norme, e
parlando quindi genericamente di “autorità competenti” o “enti o organismi
preposti” per quanto riguarda accertamenti ed ispezioni (e quindi potestà
sanzionatoria).
La
norma non è in contrasto con gli articoli 129 e 132 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico sull’edilizia), in quanto
questi appartengono alla parte non innovativa o ricognitiva del provvedimento,
che lascia intatto il valore giuridico delle norme precedenti, puntualmente
richiamate nella declaratoria degli articoli. Ciò è precisato all’articolo 137 del medesimo Testo Unico. Il decreto
legislativo n. 192/05 ha infatti abrogato l’articolo
34, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il cui testo è stato riportato
nell’articolo 132, comma 3, del Testo Unico sull’edilizia.
Articolo 11 - Requisiti della
prestazione energetica degli edifici
L’ambito
di intervento dell’articolo, e del connesso allegato I, è
quello definito all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
dal quale emerge chiaramente come lo spirito della norma sia di imporre una
corretta progettazione e realizzazione delle nuove opere, senza tuttavia
aggravare gli operatori ed i cittadini, costringendoli a rimettere mano a cose
già completate o in corso di completamento.
Articolo 12 - Esercizio, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
Le
norme previste per il periodo transitorio riguardano tutti gli impianti termici
per il riscaldamento invernale, siano essi nuovi o già esistenti ali ‘entrata
in vigore del decreto legislativo, come dichiarato esplicitamente nel testo
dell’articolo.
Molti
sono i passaggi normativi nel testo del decreto, negli allegati e negli atti di
accompagnamento che confermano questa interpretazione. E’ particolarmente
significativo il comma 13 dell’allegato I.: se il volere del legislatore era di
applicare tale allegato solo agli impianti degli edifici nuovi o ristrutturati
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, non avrebbe avuto alcun senso
precisare che “Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti
locali ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro
validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa
preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in
vigore.”.
Sulla
base di quanto sopra si deduce che il legislatore
intendesse intervenire sulle nuove realizzazioni e sulle ristrutturazioni edili
ed impiantistiche, ivi incluse le mere sostituzioni di caldaia, nei modi e nei
tempi indicati all’articolo 3, e sulle norme riguardanti l’esercizio, la
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici (di tutti gli impianti
termici, preesistenti e nuovi) secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12.
Inoltre,
anche in relazione alla definizione di “impianto termico” riportata al punto 12 dell’allegato A. l’articolo 12 assoggetta alla
sua disciplina, fino dall’entrata in vigore del decreto legislativo. gli “impianti termici esistenti per il riscaldamento
invernale”, escludendone, fino all’entrata in vigore dei decreti di cui
all’articolo 4 o delle norme attuative regionali, gli apparecchi per la sola
produzione di acqua calda sanitaria di potenza nominale del focolare superiore
anche ai 15 kW.
Articolo 16 - Abrogazioni e disposizioni
finali
In
relazione ad una apparente eterogeneità nella stesura
delle disposizioni abrogative presenti in questo articolo, per principio
giuridico generale e nell’ambito della delega conferita, un decreto legislativo
ha valore di legge e prevale su precedenti leggi e decreti in tutti i punti di
incompatibilità, lasciando i provvedimenti preesistenti totalmente efficaci per
il resto.
Si
evidenziano, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, alcuni casi in cui il predetto principio è efficace:
-
il comma 2, articolo 9, del decreto legislativo, subentra al comma 3, articolo
31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
-
Il comma l, allegato L, del decreto legislativo, subentra al comma 4, articolo
11 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, già
modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551.
AIIegato A -
Ulteriori definizioni
Comma 12 - impianto termico
Nell’applicare
l’ultimo periodo della definizione del concetto di impianto termico, si deve
tenere conto solo degli apparecchi fissi, alimentati ad energia elettrica o a
combustibile liquido o gassoso, e dotati, da parte del
costruttore, dei necessari dati di targa fra cui necessariamente il valore
della potenza nominale del focolare.
Restano
esclusi dal computo gli apparecchi portatili di emergenza (che, in quanto tali.
non sono destinati “al servizio di una specifica unità
immobiliare”) e, come si evince dal primo periodo della definizione, gli
apparecchi destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria per uso
unifamiliare.
Si
segnala che, per un errore redazionale, compaiono due distinti commi numero 20,
contenenti uno la definizione di parete fittizia e
l’altro quella di ponte termico, Non sembra tuttavia che la cosa possa creare
dubbi interpretati vi o difficoltà applicative.
Allegato E - Relazione tecnica
Punto 1 - Informazioni
generali
La
classificazione dell’edificio richiesta al 5° capoverso deve evidentemente
avvenire in base alla categoria di cui all’articolo 3
del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, regolamento
attuativo della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Prima
fincatura: l’edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell’articolo 5, comma 15,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia) e de\l’allegato l, comma 14 e non “dell’articolo
l O, comma
Seconda
fincatura: il riferimento non è l’articolo 4, comma l, della
legge 10 (abrogato), ma l’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo.
Terza
fincatura: l’ulteriore indicazione richiesta in merito alla disciplina di
riferimento articolo 4, comma 2, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, non è pertinente, a seguito dell’abrogazione del comma citato
fatta all’articolo 16 del decreto legislativo.
Punto 6 -
Principali risultati dei calcoli
Nel
testo si fa più volte riferimento ai “valori limite riportati all’articolo 10
del decreto legislativo” nel quale erano contenute, in una stesura non definitiva,
le norme e le tabelle poi inserite in parte nell’allegato C ed in parte
nell’allegato l del decreto legislativo. Considerato che l’attuale articolo 10
contiene norme sul monitoraggio dell’attuazione della legge, che nulla hanno a
che fare con le caratteristiche fisiche degli elementi costruttivi, l’errore
appare evidente e risulta agevole, per un tecnico, individuare i giusti
passaggi della norma a cui fare riferimento.
Allegati F/G - Rapporti di controllo tecnico
Punto A - ldentificazione dell ‘impianto
Nel
caso di impianti dotati di più generatori di calore, alla prima scheda va
allegata una scheda per ogni ulteriore generatore.
Note finali - Avvertenze per il tecnico
ed il responsabile dell’impianto
L’esempio riportato al punto 4 è indicativo e i valori della superficie di
ventilazione riportati non sono riferibili ad una centrale termica.
La
messa fuori servizio dell’impianto e la diffida al suo utilizzo sono
provvedimenti eccezionali, giustificati solo dalla necessità di ripristinare le
condizioni di sicurezza per le persone, per gli animali e per le cose.
L’interruzione di un servizio essenziale quale il riscaldamento invernale non
può essere giustificata da una mancata ottimizzazione dell’efficienza
energetica, ferma restando la sanzionabilità della fattispecie a norma di
legge.
Allegato I - Regime transitorio per la
prestazione energetica degli edifici
Comma 1
Con
questo comma sono fissate, per tutte le categorie di edifici, le prestazioni
energetiche minime da raggiungere, lasciando ai progetti sta ampia libertà di
scelta tra tutte le possibili soluzioni realizzative per il raggiungimento del
risultato. La determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai
valori riportati nella tabella I, punto l,
dell’allegato C, è la scelta progettuale ottimale e non deve essere
necessariamente accompagnata dalle verifiche previste ai commi 6, 7 e 8 che
rappresentano, per tutte le categorie di edifici e come indicato al comma 5,
una opzione alternativa volta alla semplificazione.
Comma 2
Il
comma impone, nel caso di interventi sull’involucro edilizio che non ricadano nel campo di applicazione del comma l, il rispetto
di quanto stabilito ai commi 6, 7 ed 8, ed alla relativa parte dell’allegato C.
Poiché i valori limite dell’allegato C si applicano a partire dall’ 1 gennaio 2006, anche questo comma, in realtà si
applica a decorrere da tale data. Si evidenzia che i commi 6, 7 ed 8 esentano
dall’obbligo gli edifici della categoria E8.
Comma 3
Nel
caso di nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici,
la norma prevede il calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio, pur
consentendo valori decisamente superiori a quelli previsti per le nuove realizzazioni
edilizie. Ciò è stato fatto per stimolare una diagnosi energetica completa e la
realizzazione, se necessario, degli interventi correttivi più energeticamente
rilevanti ed economicamente convenienti, senza tuttavia costringere gli
interessati a ristrutturare tutto l’edificio.
Comma 4
Nel
caso di mera sostituzione del generatore di calore (con installazione di un
nuovo generatore di potenza non superiore a quella del preesistente per oltre
il 10%) gli adempimenti sono ulteriormente
semplificati c circoscritti all’adozione di generatori di qualità e di adeguati
sistemi di termoregolazione.
Con
questa norma di semplificazione il decreto legislativo n. 192/05 stabilisce che
l’innalzamento dell’efficienza media del parco caldaie
del Paese sia una delle misure più importanti per il contenimento dei consumi
energetici e per la riduzione delle emissioni inquinanti del settore.
In
una situazione impiantistica diversificata e variegata come quella italiana, in
relazione alle tipologie ai contesti urbanistici e sociali presenti, questa
disposizione può porre problematiche di adeguamento impiantistico difficilmente
catalogabili a priori, in particolare nel caso di impianti collegati a canne
fumarie collettive ramificate, molto diffuse in ambito condominiale e
particolarmente delicate sotto il profilo della sicurezza.
Premesso
che già il decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come
modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551,
consente lo scarico a parete dei fumi di combustione quando
il generatore sia di alta qualità ed il sistema di evacuazione al tetto sia
inesistente o inadatto, è auspicabile che, in presenza di specifiche
situazioni, descritte e motivate da professionisti, e di impegni programmatori
da parte dei proprietari, gli Uffici tecnici comunali manifestino una giusta
dose di flessibilità nelle modalità e nei tempi di realizzazione degli
interventi, tenendo conto in particolare della assoluta necessità di
privilegiare le esigenze di sicurezza delle persone e delle cose.
Per
quanto riguarda il testo in dettaglio, le condizioni di cui alla
lettere a), b), c) e d) dell’allegato I, comma 4, del decreto
legislativo n. 192/05 appaiono attinenti più alla realizzazione dell’impianto
ed alle caratteristiche funzionali dei suoi componenti piuttosto che a scelte
di natura progettuale o relative al combustibile da utilizzare. Il riferimento
esplicito alla temperatura del fluido termovettore “in corrispondenza delle
condizioni di progetto”, tuttavia presuppone l’esistenza di un progetto a cui fare riferimento. In tal caso è sufficiente
un’attestazione di conformità al progetto da parte dell’installatore abilitato.
Altrimenti, ad avviso di questa Direzione Generale, potrebbe essere
effettivamente necessario l’intervento di un professionista, che provveda, se non ad una verifica progettuale dell’intero
impianto, quanto meno ad una valutazione più approfondita delle future
condizioni di funzionamento.
Analogamente,
il riferimento alla marcatura di rendimento energetico prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, non sembra voglia imporre
necessariamente il passaggio ad un combustibile gassoso, purché si ottengano
analoghi livelli di rendimento.
Il
riferimento di cui al punto c) deve intendersi “al
successivo” e non “al precedente” comma 12.
Comma 5
Questo
comma, come il comma 2 e per le medesime ragioni, si applica a partire dall’ 1 gennaio 2006. Le disposizioni ivi previste vogliono
costituire un’alternativa, a scelta dell’interessato, a quanto fissato al comma
1, per tutti gli edifici nuovi, ampliati o ristrutturati. Se si rispettano pertanto i limiti di
trasmittanza termica fissati ai commi 6, 7 ed 8 e si garantisce un buon
rendimento medio stagionale dell’impianto termico, il calcolo dettagliato del
fabbisogno può essere omesso, attribuendo all’edificio, o porzione interessata,
il valore massimo ammesso dalla norma.
Il
rimando ai “limiti fissati ai commi 6, 7 ed
Il
rispetto dei vincoli e delle alternative poste in questo comma garantisce la
corrispondenza dei risultati con la metodologia di calcolo del fabbisogno
prevista al comma l nei casi in cui il rapporto tra la superficie trasparente e
la superficie disperdente totale rientri al di sotto
del 10% per le villette unifamiliari e del 20% per gli edifici di maggiore
dimensione. Nella realtà, in considerazione di alcuni margini di sicurezza che
sono stati posti nel calcolo, con questo metodo si sottostima l’efficienza
energetica dell’edificio attribuendogli un consumo maggiore di quello che
verrebbe operando conformemente al comma 1.
Per
quanto riguarda soluzioni architettoniche diverse, ed in particolare per quelle
che privilegiano ampie superfici vetrate, che possono trovare giustificazione
anche in altre considerazioni, si consiglia l’utilizzo del metodo previsto al
comma 1.
Allegato L - Regime transitorio per
esercizio e manutenzione degli impianti termici
Comma 1
Secondo
le segnalazioni pervenute da diverse Associazioni di operatori o consumatori,
questo comma è stato da taluni interpretato come una modifica del1a frequenza
dei controlli di sicurezza sugli impianti di riscaldamento e sugli apparecchi.
A
maggior chiarimento del testo normativo si precisa quanto segue:
a)
Sia la precedente legislazione (decreto Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, come modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 551) che la nuova (questo comma), lasciano al costruttore
dell’impianto (nel caso dei piccoli impianti all’installatore) o al fabbricante
dell’apparecchio la responsabilità di definire la frequenza e la tipologia
delle operazioni di controllo e manutenzione necessarie
per mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza per le
persone e per le cose ed in condizioni di perfetta efficienza.
b)
I fabbricanti di apparecchi a gas, in particolare, hanno l’obbligo ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di corredare
l’apparecchio di istruzioni tecniche per l’installatore e di istruzioni per
l’uso e la manutenzione redatte nella lingua del Paese di commercializzazione,
tali da permettere l’ esecuzione corretta dì tali
lavori e l’utilizzazione sicura dell’apparecchio. Questa documentazione deve
essere consegnata al proprietario dell’impianto e da questi conservata
diligentemente e consegnata all’eventuale subentrante.
c)
Analogamente i progettisti ed i costruttori di impianti ed i fabbricanti di
apparecchi di riscaldamento diversi da quelli di cui al punto precedente,
nell’ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto ed il dovere di
definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al committente o
all’utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui
necessita l’impianto da loro progettato, costruito, fabbricato o modificato,
per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza
queste vadano effettuate.
d)
Sia la precedente che la nuova legislazione prevedono comunque che per la
restante parte dell’impianto e per gli apparecchi per i quali non siano
disponibili le istruzioni specifiche (nel senso che tale documentazione non è
più rintracciabile neppure presso il fabbricante degli apparecchi, come talvolta
succede) si debba far riferimento alle nonne UNI e CEI applicabili, norme che
debbono naturalmente tener conto prioritariamente alle esigenze di sicurezza.
e)
Solo in ultima istanza, sia la vecchia che la nuova legislazione, pongono per
le operazioni di controllo tecnico (dalle quali può discendere o meno la necessità di un intervento di manutenzione)
scadenze temporali massime legate alle esigenze di efficienza energetica e
salvaguardia dell’ ambiente, e non alle esigenze di sicurezza, che sono
salvaguardate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e suoi decreti attuativi e, per
gli impianti a gas, dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 leggi sulle quali né
la legge 9 gennaio 1991, n. 10, né l’attuale decreto legislativo n. 192/05,
potevano o intendevano intervenire.
f)
Il decreto legislativo n. 192/05 fissa dei nuovi intervalli massimi, in parte
superiori agli analoghi valori fissati dalla legislazione precedente:
I.
ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile
liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di
potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW:
II.
ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli
individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW
dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a
otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a
focolare aperto installati all’interno di locali abitati;
III.
ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di
potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
I
nuovi intervalli massimi richiamati alla lettera f) sono prescritti dal decreto
legislativo solo ai fini del contenimento dei consumi energetici e della
conseguente salvaguardia dell’ambiente, fini per i quali tale frequenza è più
che sufficiente. Un tecnico che interviene su un impianto ai tini del risparmio
energetico o del controllo delle emissioni non può trascurare,
prioritariamente, di verificare se rimpianto è e resta in condizioni di
funzionare in sicurezza (le notazioni apposte in tondo ai moduli predisposti
sono finalizzate a rammentare questa esigenza primaria, nell’interesse sia
degli utenti che degli operatori).
Le
norme sulle verifiche di efficienza fissate prima dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e suoi decreti attuativi, ed ora dal decreto legislativo n. 192/05,
pertanto, hanno svolto, e continueranno a svolgere, un’azione significativa
anche in termini di sicurezza degli impianti stessi, ma non sono state emanate
per questo fine specifico.
Stante
il quadro legislativo sintetizzato ai punti precedenti, gli installatori ed i
manutentori degli impianti termici (qualificati ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46), nell’ambito delle rispettive responsabilità hanno il
diritto-dovere di definire e dichiarare esplicitamente al committente o
all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica
del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui
necessita rimpianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza
delle persone e delle cose, con quale frequenza queste vadano effettuate e
quale sia la prossima scadenza.
Solo
nell’ipotesi che l’intervallo di tempo consentito dalle considerazioni di
sicurezza superasse i limiti fissati dalla legge per fini di efficienza
energetica scatterebbe l’obbligo di verifica anticipata del rendimento
energetico.
Gli
utenti finali dovrebbero conservare la documentazione tecnica di corredo alloro
impianto o, nel caso non fosse stata loro consegnata o fosse andata smarrita,
dovrebbero rivolgersi ai fabbricanti o importatori degli apparecchi per
ottenerne copia.
Comma 3
Il
comma considera anche le centrali alimentate a combustibili solidi, come
affermazione di principio. In realtà, il rimando al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, per i generatori ad acqua calda ed
all’allegato E del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
per quelli ad aria calda, ne circoscrive l’applicazione ai combustibili liquidi
e gassosi, non essendo fissata negli altri casi una soglia di rendimento
minima, né le norme tecniche di riferimento operativo. Successivi decreti o le
norme regionali potranno ampliare l’ambito di applicazione, fissando soglie di riferimento
e modalità operative. Il comma si
riferisce alle operazioni “di controllo e manutenzione sui generatori di
calore” presupponendo quindi che si tratti di operazioni che prevedono
necessariamente l’intervento di un tecnico qualificato e non di operazioni di
manutenzione ordinaria che possono essere svolte anche dall’utente sulla base
delle istruzioni predisposte dal fabbricante dell’apparecchio. Laddove si renda
necessario l’intervento di un tecnico qualificato su un generatore di calore,
sembra ragionevole pensare che uno dei primi controlli da fare riguardi la
correttezza della combustione, cioè il rendimento. Laddove, per ipotesi
estrema, si verifichi una piccola perdita di acqua, pochi giorni dopo un
controllo completo comprensivo di verifica di rendimento, sarebbe contrario
quanto meno allo spirito della norma imporre una ulteriore
verifica di rendimento, oggettivamente inutile.
Commi 4, 5 e 6
l livelli
minimi di rendimento di combustione riportati nell’allegato H del decreto
legislativo n. 192/05 sono validi soltanto per le verifiche effettuate sui
generatori di calore installati a partire dall’entrata in vigore del decreto
medesimo. Per quelli installati precedentemente valgono i valori riportati
all’articolo 11, comma 14, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto
1993 e successive modificazioni, e relativo allegato E.
Comma 13
A
norma di questo comma, le delibere e le convenzioni risalenti agli anni passati
che sono alla base delle attività di accertamento e ispezione attualmente in
corso costituiscano presupposto per completare le attività secondo le normative
preesistenti, fino alla scadenza prevista dalle convenzioni medesime, ma
comunque non oltre il biennio previsto dal comma medesimo.
E’
rimessa quindi alla discrezionalità dell’amministrazione locale la valutazione
della possibilità di tenere conto delle nuove norme nella fase attuativa sul
campo. Tuttavia, le nuove norme vanno comunque attentamente considerate in caso
di eventuali contestazioni che possano preludere
(secondo la vecchia normativa, ma non secondo la nuova) a provvedimenti
sanzionatori.
Per
accertamento si intende l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto
a verificare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le
prescrizioni e gli obblighi stabiliti, mentre per ispezione si intende
l’insieme delle attività di controllo pubblico svolte presso gli impianti da
parte di tecnici qualificati. Nell’ambito dell’accertamento si comprende
l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo
relativo agli impianti termici presenti sul territorio e la dichiarazione di
avvenuta manutenzione degli stessi. La dichiarazione deve essere redatta nel
rispetto di quanto previsto ai commi 9 e 10 dell’allegato L.
Eventuali
problematiche che dovessero sorgere, in relazione alle
diverse scadenze temporali previste per la manutenzione degli impianti termici
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, possono essere risolte
attraverso le correnti comunicazioni organizzative con i cittadini.
A
titolo esemplificativo si precisa che, secondo il nuovo quadro legislativo, il
cittadino che dispone di una caldaia unifamiliare di tipo C installata l’anno
scorso, per la quale il fabbricante ha prescritto l’effettuazione della
manutenzione dopo tre anni di utilizzo e l’installatore, all’atto del primo
avviamento, ha provveduto alla verifica del rendimento di combustione in opera,
può attendere ancora due anni prima di provvedere a far eseguire le operazioni
di controllo e manutenzione, ivi compreso il controllo di rendimento.
Tuttavia,
se l’amministrazione locale competente ha deciso, nell’ambito della sua
autonomia, di imporre ai cittadini rinvio di un’autocertificazione con
frequenza annuale (la normativa previgente al decreto legislativo n. 192/05
prevedeva per le verifiche degli enti locali una “cadenza almeno biennale”), e
se l’Amministrazione locale medesima non ritiene di modificare tale sua
decisione alla luce della nuova normativa, il cittadino in questione è tenuto
ad autocertificare anche quest’anno e l’anno prossimo
che il proprio impianto è in regola, ma lo può fare sulla base del controllo
effettuato in sede di primo avviamento, senza necessità di sottoporre rimpianto
ad ulteriori, inutili controlli tecnici.
Il
cittadino dovrà in sostanza pagare solo il ticket del bollino per
l’autocertificazione ed inviare all’amministrazione locale, o all’ente da questa incaricato, copia del referto tecnico di primo
avviamento e della parte del libretto di uso e manutenzione in cui il
fabbricante fissa la frequenza dei controlli tecnici.
Entrata in vigore del decreto legislativo
Il
decreto legislativo è entrato in vigore l’8 ottobre 2005 (corrispondente al
decorso di quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, c.d. vacatio legis), non essendo stato previsto un termine
diverso nel suo corpo.
La
clausola di cedevolezza (articolo 17 del decreto legislativo n. 192/05) ne fa cessare l’efficacia a decorrere dalla data di entrata
in vigore di eventuali provvedimenti di competenza delle regioni e province
autonome, ovviamente limitatamente al territorio di competenza e per le parti
in contrasto.
La
presente circolare, pubblicata nel sito del Ministero dello sviluppo economico,
ha valore dalla data di pubblicazione.