L’EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI - DIRETTIVA EUROPEA 2006/32/CE
È
stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 27 Aprile 2006
La
direttiva punta a rafforzare il miglioramento dell’efficienza degli usi finali
dell’energia sotto il profilo costi/benefici anche nel settore dell’edilizia.
Essa si prefigge infatti di fornire non solo gli
obiettivi indicativi, i meccanismi e gli incentivi per stimolare un efficiente
uso finale dell’energia, ma anche di sviluppare e promuovere un mercato dei
servizi energetici.
Gli
Stati membri, in particolare, devono mirare a conseguire un obiettivo nazionale
di risparmio energetico, pari al 9% entro il nono anno di applicazione della
presente direttiva da conseguire tramite servizi energetici ed altre misure di
miglioramento dell’efficienza energetica (art. 4). L’allegato numero III elenca
alcuni esempi di misure di miglioramento dell’efficienza energetica
ammissibili, fra cui quelli maggiormente attinenti al settore edile riguardano:
-
riscaldamento e raffreddamento (es: pompe di calore, nuove caldaie efficienti,
installazione di sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento)
-
isolamento e ventilazione (es: isolamento delle cavità murarie e dei tetti,
doppi/tripli vetri alle finestre, riscaldamento e raffreddamento passivo)
-
acqua calda (es: installazione di nuovi dispositivi, uso diretto ed efficiente
per il riscaldamento degli ambienti, lavatrici)
-
illuminazione (es: nuove lampade e alimentatori a risparmio energetico, sistemi
di controllo digitale, uso di rilevatori di movimento negli impianti di
illuminazione degli edifici a uso commerciale)
-
cottura e refrigerazione (es: nuovi apparecchi efficienti, sistemi di recupero
del calore)
-
altre attrezzature e apparecchi (es: apparecchi di cogenerazione, nuovi
dispositivi efficienti, sistemi di temporizzazione per l’uso ottimale
dell’energia, riduzione delle perdite di energia in stand by, installazione di
condensatori per ridurre la potenza reattiva, trasformatori a basse perdite)
-
generazione domestica di fonti di energia rinnovabile che consente di ridurre
la quantità di energia acquistata (es: applicazioni termiche dell’energia
solare, acqua calda domestica, riscaldamento e raffreddamento degli ambienti a
energia solare)
Gli
Stati membri possono adottare altre misure di tipo intersettoriale, quali:
-
norme dirette a migliorare l’efficienza energetica dei prodotti e dei servizi,
compresi gli immobili
-
regimi di etichettatura energetica
-
sistemi di misurazione intelligente, quali strumenti di misurazione individuale
gestiti a distanza, e fatture informative
-
formazione e istruzione che portano all’applicazione di tecnologie e/o tecniche
efficienti dal punto di vista energetico
- obbligo di ricorrere agli strumenti
finanziari per i risparmi energetici
-
obbligo di utilizzare diagnosi energetiche e di attuare le risultanti
raccomandazioni ai fini di un buon rapporto costo/efficacia
-
obbligo di acquistare o dare in affitto edifici o parte di edifici a basso
consumo energetico o obbligo di sostituire o adeguare edifici o parte di
edifici acquistati o presi in affitto, allo scopo di renderli più efficaci
sotto il profilo energetico.
L’art.
6 prescrive che gli Stati dell’Unione devono assicurare pari condizioni di
mercato ai vari operatori, tra i quali società di servizi energetici (ESCO),
installatori di impianti energetici e consulenti per l’energia, al fine di
poter realizzare in autonomia i servizi energetici, le diagnosi energetiche e
le misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
Strumenti ed indicazioni utili al conseguimento degli obiettivi.
L’art.
9 impone agli Stati membri l’abrogazione o la modificazione delle disposizioni
legislative e regolamentari nazionali, ad esclusione di quelle di natura
prevalentemente fiscale, che impediscono o limitano inutilmente o in modo
sproporzionato l’uso di strumenti finanziari a fini di risparmio energetico[1].
Ulteriore
strumento è indicato nell’art. 11 che prevede per gli Stati membri
l’eventualità di istituire uno o più fondi per sovvenzionare la fornitura di
programmi di miglioramento dell’efficienza energetica e per promuovere lo
sviluppo di un mercato di dette misure. I fondi devono altresì essere
accessibili a tutti i fornitori di servizi energetici, quali le ESCO, i consulenti
indipendenti per l’energia, i distributori di energia, i gestori del sistema di
distribuzione, le società di vendita di energia al dettaglio e gli
installatori.
Gli
Stati membri devono altresì assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi
energetica[2] efficaci e di alta qualità (art. 12) destinati ad individuare
eventuali misure di miglioramento dell’efficienza energetica applicate in modo
indipendente a tutti i consumatori finali, compresi i clienti di piccole
dimensioni nel settore civile, commerciale e le piccole e medie imprese.
All’interno
dell’art. 13 sono illustrate le modalità di misurazione e fatturazione
informativa del consumo energetico. I risparmi energetici sono determinati
calcolando il consumo prima e dopo l’applicazione
della misura, prevedendo gli aggiustamenti e le normalizzazioni dovuti alle
condizioni esterne che generalmente influenzano il consumo energetico. Fra le
variabili importanti da considerare in tal senso troviamo:
-
condizioni atmosferiche, come i gradi/giorno
-
tasso di occupazione
-
orario di apertura degli edifici non residenziali
-
intensità della strumentazione installata; miscela di prodotti
Per
effettuare corrette valutazioni del consumo energetico è altrettanto importante
considerare la durata media stimata di alcuni interventi tesi al miglioramento
dell’efficienza energetica stessa, ad esempio:
-
isolamento dei sottotetti di abitazioni residenziali 30 anni
-
isolamento dei muri dei cavi di abitazioni residenziali 40 anni
-
vetri di tipo E-C (in mq) 20 anni
-
caldaie di tipo B-A[3] 15 anni
-
regolazione del riscaldamento, miglioramento con sostituzione della caldaia 15 anni
-
lampade fluorescenti compatte 16 anni
(Fonte: Energy Efficienty
Commitment 2005-2008,
Gli
Stati membri devono provvedere affinchè, nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto
ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas
naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico,
ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con
precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo
effettivo d’uso.
Attuazione della direttiva e situazione nazionale.
Gli
Stati membri devono dare attuazione alla direttiva entro il 17/05/2008.
A
livello nazionale alcune indicazioni sono già state attuate con i decreti
ministeriali del 20 Luglio 2004 relativi all’individuazione degli obiettivi
quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali
dell’energia.
Il
meccanismo proposto prevede la creazione di un mercato di titoli di efficienza
energetica, attestanti gli interventi realizzati, per certi versi simile a
quello dei certificati verdi adottato per la promozione delle fonti rinnovabili
di energia nella generazione elettrica.
All’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas è stato demandato il compito di redigere
delle linee guida volte a determinare nei dettagli il meccanismo dei decreti.
Essi fissano l’obbligo per i distributori di energia elettrica e gas, con
bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di
installazione di tecnologie per l’uso efficiente dell’energia presso gli utenti
finali, in modo da ottenere un prefissato risparmio di energia primaria nei
prossimi 5 anni. A tal fine le aziende distributrici possono:
-
intervenire direttamente
-
avvalersi di società controllate
-
acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati dal Gestore del Mercato
Elettrico alle società di servizi energetici (ESCO[4]), comprese le imprese
artigiane e le forme consortili che abbiano effettuato
interventi fra quelli ammessi dai decreti stessi
Note
[1] Strumento
finanziario per i risparmi energetici: qualsiasi strumento finanziario, quali
fondi, sovvenzioni, riduzioni fiscali, prestiti, finanziamenti tramite terzi,
contratti di rendimento energetico, contratti di garanzia dei risparmi
energetici, contratti di esternalizzazione e altri contratti, reso disponibile
sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o
integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di
miglioramento dell’efficienza energetica.
[2] Diagnosi
energetica: procedura sistemica volta a fornire un’adeguata conoscenza del
profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una
attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad
individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il
profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
[3] Norma UNI 10642:1997.
[4] Società di
servizi energetici (ESCO): persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine
di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa (totalmente o
parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.