SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E TITOLO V DEL T.U. PER L’EDILIZIA D.P.R. 380/2001 -  ULTERIORE RINVIO

 

È stato ancora una volta prorogato il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni relative alle norme per la sicurezza degli impianti (Capo V della Parte II del Testo Unico dell’Edilizia) previsto per il 1° luglio 2006.

E’ stato infatti stabilito che le norme diventeranno operative con l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13 del Decreto Legge n. 203/2005 e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

Il comma 13, dell’articolo 11-quaterdecies, stabilisce che “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di tali impianti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti.

In realtà, il Decreto Legge n. 203/2005, stabilisce come limite temporale finale per l’emanazione dei decreti attuativi il 3/12/2007, ma viene comunque indicato come termine ultimo della proroga il 1° gennaio 2007.