SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E TITOLO V DEL T.U. PER
L’EDILIZIA D.P.R. 380/2001 -
ULTERIORE RINVIO
È stato ancora una volta prorogato
il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni relative alle norme per
la sicurezza degli impianti (Capo V della Parte II del Testo Unico
dell’Edilizia) previsto per il 1° luglio 2006.
E’ stato infatti stabilito che
le norme diventeranno operative con l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13 del Decreto Legge n. 203/2005 e, comunque, non oltre il 1° gennaio
2007.
Il comma 13, dell’articolo 11-quaterdecies, stabilisce
che “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, emana uno
o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di
tali impianti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle
regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza
unificata;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli
obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti.”
In realtà, il Decreto Legge n. 203/2005, stabilisce come
limite temporale finale per l’emanazione dei decreti attuativi il 3/12/2007, ma
viene comunque indicato come termine ultimo della
proroga il 1° gennaio 2007.